Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Emilia-Romagna

Sentenza 17 marzo 2004, n. 396

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna Bologna Sezione II

Composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

Sul ricorso proposto da:

(...) in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti (...);

 

contro

Commissione Tributi del Comune di Rocca S. Casciano in persona del Presidente pt., non costituito in giudizio;

e nei confronti di:

Comune Rocca S. Casciano in persona del Sindaco pt., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento 24 maggio 1986 della Commissione Tributi del Comune di Rocca S. Casciano, comunicata dal Sindaco con lettera del 9 luglio 1986 prot.n. 3004 alla (...) ed alla ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti e successivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;

Uditi, alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 i procuratori presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento con cui il comune intimato ha ritenuto di ascrivere alla categoria dei rifiuti urbani (anzichè speciali) quelli relativi all’abitazione ed ai locali destinati all’ esposizione dei mobili in vendita della ditta ricorrente, atteso il prevalere dei rifiuti derivanti dall’utilizzo dei locali destinati all’esposizione da parte dei visitatori.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la giurisprudenza ritiene che la controversia in materia di rifiuti relativa all’ applicazione della tariffa esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ( cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 17 novembre 1999, n. 792; Tar Toscana n. 691/1998; Tar Valle D’Aosta n. 36/1992; Tar Latina n. 830/1990; Consiglio di Stato n. 854/1996), mentre così non è per in caso di impugnazione degli atti regolamentari e di quelli generali di determinazione della tariffa.

Nel caso di specie l’oggetto dell’impugnazione non è un atto regolamentare o a contenuto generale, bensì un mero atto applicativo delle norme che classificano i rifiuti in relazione ad uno specifico accertamento della concreta situazione di fatto.

La questione, quindi, non attiene alla determinazione delle regole astratte e generali per l’accertamento, bensì alla concreta applicazione delle stesse ad un caso singolo.

In tale contesto la posizione del ricorrente non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione ( in relazione alla normativa all’epoca vigente) della cognizione della causa al Giudice Ordinario.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La mancata costituzione in giudizio del comune intimato esime il collegio dal disporre in punto di spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tar per l’Emilia-Romagna, Sez. II, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2004

— Presidente f.to Luigi Papiano

— Cons. rel. est. F.to Bruno Lelli

Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2004

Bologna li 17 marzo 2004

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