Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinAmbiente 26 gennaio 2006

Direttiva 2003/87/Ce - Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 26 gennaio 2006

(Gu 23 febbraio 2006 n. 45)

Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

Vista la direttiva n. 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva n. 96/61/Ce del Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/Ce);

Visto l'articolo 15 della direttiva n. 2003/87/Ce che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;

Visto l'allegato V della direttiva n. 2003/87/Ce che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/Ce in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva n. 2003/87/Cee;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/Ce. Tali disposizioni sono applicabili fino a quando non saranno operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva.

Articolo 2

Riconoscimento ai fini dell'attività di verifica

1. Lo svolgimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'articolo 15 della direttiva n. 2003/87/Ce è soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.

Articolo 3

Procedura per il riconoscimento

1. Gli organismi che intendono svolgere l'attività di verifica di cui all'articolo 2 ne fanno richiesta all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:

a) domanda contenente:

i. ragione sociale;

ii. sede legale;

iii. struttura legale;

iv. ruolo del firmatario della domanda;

v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacità finanziarie;

b) la/le attività per le quali è richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;

c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/Ce ottenuto presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;

d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;

e) curricula firmati del personale di cui al punto d);

f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;

g) l'elenco delle eventuali attività condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualità di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/Ce, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;

h) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attività di verifica e per la garanzia dell'imparzialità ed indipendenza;

i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la veridicità della documentazione presentata, nonché la piena rispondenza ai criteri descritti nell'articolo 4, comma 2, e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgerà le attività di verifica.

2. L'Autorità nazionale competente, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata, valuta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e rilascia il riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 4

Requisiti per il riconoscimento

1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:

a) imparzialità e indipendenza;

b) competenze del gruppo di verifica;

c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità;

d) ricorsi e reclami;

e) documentabilità e tracciabilità dell'operato;

f) garanzie finanziarie.

2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:

a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma Iso 14001, al regolamento Emas, oppure alla direttiva n. 2003/87/Ce;

b) o iscrizione all'albo speciale delle società di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.

Articolo 5

Pubblicità

1. La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/Ce, è pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento sono ugualmente pubblicate su tale sito.

Articolo 6

Valutazione dell'operato degli organismi verificatori

1. L'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la qualità dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori in termini di competenze dimostrate e indipendenza. In caso di esito negativo della valutazione, l'Autorità nazionale competente ne dà comunicazione all'organismo interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.

Roma, 26 gennaio 2006

Allegato 1

Settori di verifica

L'esperienza acquisita in impianti classificati nella colonna C è valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle categorie dimensionali A, B e C.

A1 B2 C3
1. Attività energetiche....
1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)....
1.2. Raffinerie di petrolio....
1.3. Cokerie....
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi...
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati....
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora....
3 Industria dei prodotti minerali....
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno....
3.2. 3.2. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno....
3.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3....
4. Altre attività....
4.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose....
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno....

1 Categoria A: emissioni annue complessive < = 50 kt CO2.

2 Categoria B: 50 kt < emissioni annue complessive < = 500 kt CO2.

3 Categoria C: emissioni annue complessive > 500 kt CO2.

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Allegato 2

Criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3

Imparzialità e indipendenza.

1. L'organismo verificatore deve essere imparziale e indipendente rispetto all'organismo verificato. L'organismo assicura altresì l'imparzialità e l'indipendenza di ogni singolo membro del gruppo di verifica, che deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità.

2. Imparzialità ed indipendenza devono essere garantite al minimo da:

i) un sistema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono nascere durante le attività di verifica; tale sistema dovrà essere formalizzato attraverso un'apposita procedura documentata ed attiva al momento della richiesta di abilitazione;

ii) l'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica;

iii) l'impegno a non erogare servizi di consulenza all'operatore verificato nei due anni successivi alla conclusione della verifica delle emissioni.

Competenza del gruppo di verifica.

1. L'organismo verificatore è responsabile della competenza dei propri membri del gruppo di verifica, i quali devono conoscere in modo accurato:

i) la normativa applicabile in Italia al sistema di scambio di gas ad effetto serra ed in particolare: il suo campo di applicazione, le disposizioni regolamentari relative alla dichiarazione e verifica delle emissioni, le sanzioni in caso di mancanza o di carenze nella dichiarazione;

ii) le modalità di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, riguardanti in particolare il calcolo delle emissioni, l'utilizzo di fattori di emissione e l'incertezza — per i settori e le categorie dimensionali per i quali è richiesta l'abilitazione: tale conoscenza può risultare sia da una formazione già acquisita sia dall'organizzazione di corsi specifici;

iii) le norme tecniche:

a) EA 6/03 "Guidance for recognition of verification bodies under EU ETS Directive";

b) Iso/DIS 14065 "Greenhouse gases: Requirements for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition";

c) Iso/DIS 14064 "Greenhouse gases: Part 1 — Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals";

d) Iso/DIS 14064 "Greenhouse gases: Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals";

e) Iso/DIS 14064 "Greenhouse gases: Part 3 — Specification with guidance for validation, verification and certification";

iv) le modalità di conduzione degli audit, con particolare riferimento all'analisi strategica, analisi dei processi ed analisi dei rischi, ivi comprese le necessarie tecniche statistiche di campionamento dei dati;

2. Almeno uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle attività in loco deve disporre di:

i) una formazione tecnica o scientifica minima, comprovata da diploma di maturità più tre anni di livello universitario o suo equivalente, attraverso un'esperienza professionale che dia le capacità sufficienti per esercitare una visita di verifica;

ii) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in materia di audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o controllo tecnico;

iii) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona conoscenza dei processi esistenti nel settore e nella categoria dimensionale per i quali si richiede il riconoscimento, come riportato in allegato 1, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati per ciascuna fonte di emissione.

3. Il responsabile del gruppo di verifica deve disporre, oltre alle competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di un'esperienza nell'esercizio di responsabilità in attività di audit.

Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità.

1. L'organismo verificatore deve essere dotato di una struttura organizzativa formalizzata, che preveda una chiara attribuzione di responsabilità individuali e definizione delle modalità di conduzione delle attività di verifica.

Ricorsi e reclami.

1. L'organismo verificatore deve disporre di una procedura pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami.

Documentabilità e tracciabilità dell'operato.

1. L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena tracciabilità delle attività condotte dai membri dell'organizzazione coinvolti nella verifica.

Garanzie finanziarie.

1. L'organismo verificatore deve disporre di dimensioni finanziarie sufficienti per l'esercizio delle sue missioni e sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile che copra i rischi derivanti dai suoi incarichi.

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