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Circolare Unionplast 8 marzo 2004

Interpretazione dell'articolo 10 del Dl 355/2003 - Proroghe all'adesione al Consorzio per il riciclo dei rifiuti di beni in polietilene

Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche (Unionplast)

Circolare 8 marzo 2004

Oggetto: circolare interpretativa dell’articolo 10, Dl 355/03, convertito con legge 27 Febbraio 2004, n. 47 - articolo 48, Dlgs 22/97 - Consorzio per il riciclo dei rifiuti di beni in polietilene

 

Il giorno 26 febbraio u.s. è stato approvato dal Parlamento l’articolo 10 di cui al Dl 355/2003, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il testo definitivo, pubblicato sulla Gu n. 48 del 27 febbraio 2004, recita:

Articolo 10

“La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6 ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6 bis, 6 ter e 6 quinquies è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi”.

 

Diviene così legge il provvedimento che, con Dl 355/03, intendeva, tra gli altri, annullare ogni pretesa contributiva, ante 31 marzo 2004, a carico di quei soggetti non iscritti al Consorzio sino a tale data, eccezion fatta per coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultavano già consorziati.

Per questi ultimi soggetti, infatti, restano validi ed efficaci gli obblighi sia contributivi che di adesione al Consorzio.

Stabilito con certezza che, per tutte quelle Aziende non consorziate, a partire dal 31 marzo 2004, in assenza di ulteriori modifiche della norma da qui a quella data, scatteranno gli obblighi di adesione al Consorzio nonché di contribuzione al medesimo, resta da chiarire la natura dell’emendamento (“Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi”) adottato dal Parlamento in sede di conversione del Dl 355/03.

In tale contesto si è infatti presentata la necessità di riformulare la parte della disposizione ove si prevede il differimento della decorrenza delle sanzioni previste dall’articolo 51, commi 6bis, 6ter e 6quinquies.

Andava, ossia, chiarito se tale differimento riguardasse l’imposizione dell’obbligo ovvero soltanto l’applicazione delle sanzioni, ferma restando la possibilità da parte delle Province di richiedere quanto accertato in sede di contestazione.

Va detto in premessa che, alla luce dell’articolo 10, la sanzione sia amministrativa (ex articolo 51, Dlgs 22/97) che consortile (Regolamento n° 2 Polieco) non può essere legittimamente applicata per effetto della mancata adesione al Consorzio prima del 31 marzo 2004.

L’effetto di tale proroga è dunque quello di rendere di fatto non sanzionabile il comportamento omissivo tenuto sino al 31 marzo p.v. dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 48:

a) produttori ed importatori di beni in Pe;

b) trasformatori di beni in Pe;

c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese di raccolta e trasporto di rifiuti di beni in Pe;

d) i riciclatori di rifiuti di beni in Pe.

Ciò premesso, occorre, di contro, analizzare la sorte di coloro i quali hanno in corso contenziosi con autorità amministrative e/o giudiziarie.

In tal senso, il riferimento normativo è la legge 689/81, secondo la quale in termini di illeciti amministrativi vale il principio tale per cui si ha l’assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (nel nostro caso) più favorevole.

Ciò a dire che tutte le contestazioni ad opera della Guardia di Finanza, le ordinanze di pagamento delle Province nonché le sentenze dei tribunali Civili restano ferme.

La giurisprudenza in materia è però sufficientemente variegata: diverse sentenze della Cassazione hanno stabilito che solo al momento coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione (e non la definizione del processo verbale di contestazione) deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa.

La controversia interpretativa si è di fatto risolta nel momento in cui il Parlamento, in sede di conversione del Dl 355/03, ha introdotto l’emendamento testé riportato: “…Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi”.

Il legislatore ha pertanto stabilito uno spartiacque tra l’attività sanzionatoria oggetto di sanatoria e quegli atti amministrativi legittimamente irroganti le sanzioni previste dalla normativa in vigore all’epoca della loro adozione.

Per maggiore chiarezza, si ribadisce come restino valide ed efficaci, ai sensi dell’articolo 10, tutti quei provvedimenti sanzionatori cosiddetti definitivi in quanto non impugnabili o perché previsti da sentenze della Cassazione oppure perché non oggetto di opposizione da parte della Azienda inadempiente.

Fermo restando quanto precisato circa la situazione normativa antecedente il termine del 31 marzo 2004, sarà ora nostra cura fare il possibile affinché per quella data vengano forniti alle Aziende quegli elementi di chiarezza e di certezza giuridica che ad oggi continuano a mancare nell’impianto normativo di riferimento.

È infatti auspicabile che la succitata proroga, disposta dal Governo su nostra richiesta proprio in ragione della sostanziale paralisi operativa del Consorzio conseguente ai numerosi contenziosi esistenti, consenta una adeguata revisione normativa rispettosa dei principi costituzionali e comunitari di libera concorrenza e di divieto di posizione dominante.

 

Enrico Maria Chialchia

Ufficio Economico

UnionPlast — Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche

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