Risoluzione Agenzia delle entrate 3 dicembre 2003, n. 216
Credito d'imposta gestori reti di teleriscaldamento a biomassa - Legge 448/1998 - Dl 269/2003
Agenzia delle entrate
Risoluzione 3 dicembre 2003, n. 216/E
Oggetto: Credito d’imposta a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o energia geotermica, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Direzione Centrale Accertamento
Il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176, del 31 luglio 2003, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6 bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ha accertato l’avvenuto raggiungimento, per l’anno 2003, del limite di spesa relativo al credito d’imposta a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o energia geotermica, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per tale motivo, con risoluzione n. 177/E, del 28 agosto 2003, è stata sospesa l’operatività del codice tributo “6737” denominato: “credito d’imposta — agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica”.
L’articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione di detto credito, da effettuare tramite modello “F 24”, si ripristina l’operatività del predetto codice tributo “6737”.
Resta valida l’operatività del codice tributo “6768”, istituito con la citata risoluzione n. 177/E, per il versamento delle somme indebitamente fruite.