Energia

Normativa Vigente

print

Dm Sviluppo economico 14 gennaio 2012

Metodologia per calcolare il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Istituzioni | Solare termico | Geotermico | Trasporti | Rifiuti | Biomasse / Biocombustibili | Energie rinnovabili | Controlli | Biogas / Biometano | Geotermico | Solare termico | Biogas / Biometano | Biomasse / Biocombustibili

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 14 gennaio 2012

(So n. 28 alla Gu 14 febbraio 2012 n. 37)

Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che attua la direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare l'articolo 40, comma 4, che prevede che entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili;

Visto il medesimo articolo 40 che:

— al comma 2 stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (di seguito Gse), tenuto conto delle norme stabilite in ambito Sistan e Eurostat, organizza e gestisce un sistema per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi a livello sia nazionale, che regionale, e che permetta inoltre di stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

— al comma 1 prevede che nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia;

— al comma 5 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia da applicare per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, definiti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

Visto il Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (di seguito Pan), adottato ai  sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/Ce e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli  obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli  di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico, termico e dei trasporti, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi;

Visto il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare le modalità per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili indicate all'articolo 5;

Visto l'Energy Statistics Manual predisposto dall'International Energy Agency — Iea e da Eurostat, in particolare nelle sezioni dedicate alle classificazioni degli impianti e delle fonti, nonché i documenti e manuali di accompagnamento ai questionari per la predisposizione, da parte dei paesi Membri, dei questionari stessi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni che agli articoli 7 e 11 prevede per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di fornire i dati statistici rilevanti per il Piano statistico nazionale (Psn) e stabilisce le corrispondenti sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione;

Considerato che per il settore dell'energia elettrica il sistema di rilevazione e monitoraggio statistico è ormai sviluppato e consolidato, e consente di rispondere adeguatamente ai flussi informativi richiesti dalla citata direttiva, sia a livello nazionale che a livello regionale;

Considerato che per i settori termico e dei trasporti le informazioni statistiche non sono disponibili col medesimo grado di approfondimento del settore elettrico e che pertanto si rende necessaria un'implementazione del sistema nonché lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo;

Vista la proposta di metodologia predisposta dal Gse in cui sono individuati i dati puntuali da rilevare per descrivere e monitorare il consumo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del calore e dei trasporti, utili per la costruzione degli indicatori-obiettivo e per il monitoraggio statistico dei consumi delle singole fonti;

Visto il sistema informativo di monitoraggio statistico, messo a punto dal Gse, denominato Simeri — Sistema italiano per il monitoraggio delle energie rinnovabili — nel  quale confluiscono i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili;

Ritenuto che la suddetta metodologia è corrispondente alle finalità espresse dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e assicura:

— il monitoraggio degli obiettivi nazionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili;

— la possibilità di ottenere, nel tempo, la coerenza tra il monitoraggio e il bilancio energetico nazionale;

— la disponibilità dei dati necessari alla predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/Ce;

Considerato inoltre che, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE procederà a integrare Simeri con i seguenti ulteriori elementi:

— il monitoraggio di eventuali progetti  comuni e trasferimenti statistici realizzati con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera d), e articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonchè quelli relativi ai progetti comuni con Paesi terzi, di cui articolo 36, comma 1, lettera c) del medesimo decreto;

— la stima a livello nazionale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica;

— la stima delle ricadute industriali ed occupazionali connesse con la diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica;

Ritenuto che il monitoraggio nazionale costituisce anche il riferimento per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli obiettivi regionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti energetiche rinnovabili, stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Emana

il seguente decreto:

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e nel rispetto delle finalità di cui al medesimo articolo 40, comma 1, è approvata la metodologia riportata nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. La metodologia è applicata, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

2. Per il settore elettrico, la metodologia di rilevazione è basata:

a. per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW, sugli archivi amministrativi o rilevazione diretta del Gse relativi agli incentivi e alle certificazioni di impianto;

b. per quanto riguarda tutte le altre forme di generazione elettrica da fonti rinnovabili, su dati rilevati direttamente da Terna presso gli operatori che Terna stessa è tenuta a trasmettere annualmente al Gse.

3. Per il settore termico e dei trasporti, la metodologia è articolata nei seguenti dieci temi statistici,  riportati nell'allegato 1, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica scheda:

I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi;

II. Energia geotermica;

III. Energia solare termica;

IV. Rifiuti;

V. Biomasse solide;

VI. Bioliquidi;

VII. Biogas;

VIII. Pompe di calore;

IX. Biocarburanti e biometano;

X. Energia elettrica nei trasporti.

4. I dati e le informazioni raccolti dal Gse in applicazione della metodologia di cui al comma 1 sono utilizzati per l'elaborazione del Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche del sistema statistico nazionale afferenti le fonti rinnovabili di energia nonché per le statistiche energetiche nazionali da inviare all'Ufficio statistiche della Commissione europea.

Articolo 2

Obbligo di trasmissione dati

1. I soggetti pubblici e, su richiesta del Gse, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'allegato 1. I dati sono forniti secondo le modalità operative indicate dal Gse e per le sole finalità statistiche di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si applicano ai soggetti pubblici e privati che, senza giustificato motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti, all'obbligo di fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui al comma 1.

Articolo 3

Modalità e tempi per la rilevazione

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Gse provvede, per ogni fonte rinnovabile, alla rilevazione dei dati secondo le modalità riportate nelle schede di cui all'allegato 1.

2. Il Gse, verificata l'attendibilità dei dati, provvede alla loro elaborazione, ed entro il 30 ottobre di ogni anno invia al Ministero un rapporto di monitoraggio statistico contenente i dati necessari per la trasmissione a Eurostat, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno. I dati statistici riportati nel rapporto sono coerenti e confrontabili con quelli contenuti nelle comunicazioni del Ministero alla Commissione europea ed a Eurostat.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è articolato nei tre principali settori di utilizzo delle energie rinnovabili, elettrico, termico e trasporti, ed ha i seguenti contenuti:

a. settore elettrico: dati statistici relativi al numero degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile (Fer), alla potenza installata e all'energia prodotta, sia in valore assoluto che in termini di variazione rispetto agli anni precedenti, per ciascuna fonte rinnovabile, a livello nazionale, regionale e provinciale in forma aggregata, nonché il confronto dei dati sugli impianti a fonti rinnovabili a livello europeo;

b. settore termico: per ciascuna  fonte  rinnovabile, approfondimenti e dati relativi alla distribuzione degli impieghi tra il settore della trasformazione e usi finali, entrambi articolati per settore di utilizzo finale, in valore assoluto e in termini di variazioni rispetto agli anni precedenti;

c. settore dei trasporti: approfondimenti e dati relativi all'utilizzo di biocarburanti e energia elettrica per i trasporti.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 2012.

Allegato 1

Temi statistici

Nota esplicativa

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,61 MB


 

Tema Statistico I - Calore derivato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,49 MB


 

Tema Statistico II - Energia geotermica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,07 MB


 

Tema Statistico III - Energia solare termica

In questo tema statistico non viene considerata l'energia prodotta da impianti solari termodinamici

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,03 MB


 

Tema Statistico IV - Rifiuti

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,25 MB


 

Tema statistico V - Biomasse solide

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 3,02 MB


 

Tema Statistico VI - Bioliquidi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,07 MB


 

Tema Statistico VII - Biogas

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,02 MB


 

Tema Statistico VIII - Pompe di calore

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,25 MB


 

Tema Statistico IX - Biocarburanti e biometano

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,08 MB


 

Tema Statistico X - Energia elettrica nei trasporti su strada

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 2,15 MB


Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598