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Milano, 14 novembre 2003

Sicurezza delle navi e prevenzione dell'inquinamento, sintesi delle nuove regole ex Dm 305/2003

(Vincenzo Dragani)

Fermo delle navi in attracco nei porti nazionali che presentano pericoli per la sicurezza della navigazione, dell'igiene, della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

Parte, con la pubblicazione sulla Gu di ieri del nuovo Dm Trasporti 305/2003, la nuova disciplina sui controlli dei natanti che, sostituendo le norme previste dal precedente Dm 432/2000, attribuisce alle Autorità portuali ampi poteri di ispezione e di inibizione della navigazione alle imbarcazioni non rispettose delle norme internazionali.

Il nuovo provvedimento è stato emanato in attuazione della direttiva Ue 2001/106/Ce (di modifica della direttiva Ue 95/21/Ce sulla sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento marino alla luce del naufragio della petroliera Erika, che nel 1999 ha riversato oltre 30mila tonnellate di petrolio al largo delle coste francesi) ed arriva in modo oltremodo tempestivo.

Proprio ieri, 13 novembre 2003, la Commissione Ue aveva infatti annunciato l'invio al Governo italiano di un parere motivato ex articolo 226 del Trattato Ue (secondo avvertimento scritto prima del ricorso contenzioso alla Corte di Giustizia europea) per l'omessa attuazione della direttiva in questione. Oggi, invece, la stessa Commissione Ue ha provveduto a pubblicare la lista delle navi "a rischio" bandite dai porti europei, lista consultabile all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/transport/maritime/safety/index_en.htm.

 

Sicurezza delle navi e prevenzione dell'inquinamento, sintesi delle nuove regole ex Dm 305/2003

 

Quali navi interessano

— Navi e relativi equipaggi che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto.

Sono previste deroghe per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate.

Escluse le navi da pesca, da guerra, ausiliari, imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto che non sono adibite a traffici commerciali.

 

Ispezioni

Le Autorità competenti locali eseguono annualmente un numero complessivo di ispezioni ed ispezioni estese pari ad almeno il 25% del numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali secondo le procedure previste dall'allegato IV Dm per garantire che le imbarcazioni non presentino pericoli per la sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale. Le navi appartenenti ad una delle categorie dell'allegatoV, sezione A del Dm sono assoggettate ad una particolare "ispezione estesa"

 

Sospensioni operazioni e fermo delle navi

— L'ispettore che rileva, nell'attività della nave, carenze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa il comandante del porto che deve disporre la sospensione delle operazioni.

— Si provvede alla sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

— L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, notifica un provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo l8l del codice della navigazione.

— Il fermo della nave è revocato a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze rilevate.

 

Divieto di accesso ai porti

— L'accesso ai porti dello Stato è negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finchè il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.

— L'accesso ad un porto dello Stato è consentito in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro a soddisfazione dell'autorità competente locale.

Particolari restrizioni all'accesso ai porti dello Stato è previsto per le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato XI, sezione A, del Dm.

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