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Dm Sviluppo economico 23 aprile 2008, n. 100

Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti - Dl 10 gennaio 2006, n. 2

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 23 aprile 2008 , n. 100

(Gu 5 giugno 2008 n. 131)

Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sostituisce l'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2;

Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007;

Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione del predetto obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare l'articolo 17;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;

 

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale della quantità di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-quater, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un documentato rapporto all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa gravità della violazione si applica una maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il seguente schema:

a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la sanzione di 600,00 euro;

b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;

c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;

d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.

3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto di cui l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entità delle sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Roma, 23 aprile 2008

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