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Dlgs 3 settembre 2003, n. 257

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea

Ultima versione disponibile al 07/10/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257

(Gu 13 settembre 2003 n. 213)

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente — Enea;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: "Enea", secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

Articolo 2

Finalità dell'Ente

1. L'Enea è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

2. L'Enea ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Articolo 3

Attività dell'Enea

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, l'Enea svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:

1) settore dell'energia;

2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi;

3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;

b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;

c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;

d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;

e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;

f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;

g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;

h) collaborare con le Regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;

m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.

3. L'Enea potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca, nonché per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'articolo 18.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi dell'Enea:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Articolo 5

Presidente

1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Enea e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente;

b) verifica l'attuazione dei programmi;

c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;

d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;

e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti;

f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;

g) delibera in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'Enea a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;

h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.

Articolo 7

Consiglio scientifico

1. Presso l'Enea è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;

c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Articolo 8

Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione

1. Presso l'Enea è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;

c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

2. Esso è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Articolo 9

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Articolo 10

Comitato di valutazione

1. Presso l'Enea è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'Enea, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr).

2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'Enea per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al Civr ed al consiglio di amministrazione dell'Enea la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal Civr al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal Civr, d'intesa con il presidente dell'Enea.

Articolo 11

Struttura organizzativa

1. L'Enea si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Enea può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 12

Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il direttore generale può essere confermato.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Enea e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:

a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;

b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'Enea, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio dì amministrazione;

c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;

d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;

e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché quelle necessarie per la gestione dell'ente;

f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'Enea. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ai dipartimenti sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:

a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attività di competenza;

b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;

c) coordina e controlla l'attività delle strutture di secondo livello;

d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;

e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;

f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;

g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attività di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;

h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove società, sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attività di società, consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;

i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a più dipartimenti;

l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Articolo 14

Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti.

2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:

a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;

b) curano l'amministrazione del personale;

c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;

d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;

e) gestiscono la comunicazione esterna;

f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attività correnti della rete scientifica;

g) gestiscono gli affari societari;

h) forniscono assistenza e supporto legale;

i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;

l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

Articolo 15

Incompatibilità ed indennità

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Il presidente dell'Enea, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Enea.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'Enea, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, né possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società.

4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'Enea, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'Enea, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 16

Piani di attività

1. L'Enea opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Articolo 17

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 l'Enea può anche:

a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;

e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;

f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. L'Enea riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.

3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

Articolo 18

Società di gestione

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'Enea è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'Enea nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Enea.

3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'Enea.

Articolo 19

Entrate

1. Le entrate dell'Enea sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;

c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;

e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;

f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;

g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative;

h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.

Articolo 20

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'Enea, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Enea, in particolare:

a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;

b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;

d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;

e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;

g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;

i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;

l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.

Articolo 21

Personale

1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'Enea è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione del personale dell'Enea.

2. L'Enea si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che è determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.

3. L'Enea, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norme del comma 1.

Articolo 22

Vigilanza e controllo

 

1. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'Enea e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:

a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione;

b) il bilancio consuntivo dell'ente;

c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti;

d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17;

e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'Enea senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'Enea è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 23

Relazione annuale al Parlamento

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Enea e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati.

Articolo 24

Commissariamento

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Articolo 25

Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'Enea sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica.

2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Enea, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'Enea.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente — Enea, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2003

Allegato

Tabella riepilogativa dell'organico del personale diviso per categorie, attualmente in servizio all'Enea

Distribuzione del personale Enea per livelli professionali

Categorie

Totale

1 ....

0

2 ....

2

3 ....

3

4 ....

30

5 ....

206

6 ....

331

7 ....

634

8 ....

360

8.1 ....

100

9 ....

744

9.1 ....

496

9.2 ....

268

D ....

64

Totale . . .

3.238

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