Dm Lavoro 4 febbraio 2008
Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/Ce - Esposizione professionale
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 4 febbraio 2008
(Gu 26 febbraio 2008 n. 48)
Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/Ce. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/Ce del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/Cee e 200/39/Ce
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2005, n. 25 ed in particolare l'articolo 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti valori limite di esposizione professionale tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione europea;
Visto il decreto del 26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con cui è stato sostituito l'Allegato VIII-ter del decreto legislativo n. 626/1994;
Vista la direttiva 2006/15/Ce della Commissione del 7 febbraio 2006 che stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi;
Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'Allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'Allegato della direttiva 2006/15/Ce della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori;
Sentito il Ministero dello sviluppo economico;
Sentite le parti sociali;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;
Decretano:
Articolo 1
1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, è integrato dall'unito elenco di valori limite di esposizione professionale che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali è previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/Ce della Commissione del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento è differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'articolo72-sexies, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Roma, 4 febbraio 2008
Allegato I
(omissis)