Sicurezza sul lavoro

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Milano, 5 settembre 2003

Legge di semplificazione 2001, i criteri per la riformulazione delle norme sulla sicurezza

(Vincenzo Dragani)

Si avvicina, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia, la riformulazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

 

In base alla nuova legge (29 luglio 2003, n. 229) — "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. — Legge di semplificazione 2001", spetterà al Consiglio dei Ministri, tramite appositi decreti legislativi, riorganizzare (entro il 30 giugno 2005) la materia secondo precisi principi e criteri direttivi.1

 

Riordino della normativa sulla sicurezza dei lavoratori:

i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare

— determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
— riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
— riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
— promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
— assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
— adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
— promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
— riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
— realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
— modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
— esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Note redazionali

1. Il Governo, in attuazione della delega in questione, ha (tra il 2004 ed il 2005) predisposto uno schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, a seguito delle censuremossegli dalla Conferenza Stato-Regioni (3 marzo 2005) e dal Consiglio di Stato (31 gennaio e 4 aprile 2005), in data 3 maggio 2005 il Governo ha ritirato lo schema di decreto in questione.
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