Legge di semplificazione 2001, i criteri per la riformulazione delle norme sulla sicurezza
Si avvicina, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia, la riformulazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
In base alla nuova legge (29 luglio 2003, n. 229) — "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. — Legge di semplificazione 2001", spetterà al Consiglio dei Ministri, tramite appositi decreti legislativi, riorganizzare (entro il 30 giugno 2005) la materia secondo precisi principi e criteri direttivi.1
Riordino della normativa sulla sicurezza dei lavoratori:
i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare |
— determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche; |
— riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; |
— riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori; |
— promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi; |
— assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente; |
— adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare; |
— promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati; |
— riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione; |
— realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie; |
— modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie; |
— esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori. |