Rifiuti

Documentazione Complementare

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Procedura d'infrazione Commissione Ce 26 giugno 2002

Esclusione dell'applicazione della "direttiva rifiuti" alle terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate per reinterri, riempimenti ecc.

Commissione delle Comunità europee

Procedura d'infrazione 26 giugno 2002, C (2002) 2001

 

Signor Ministro,

 

vorrei richiamare la Sua attenzione sulla direttiva 75/442/Cee sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/Cee (d'ora in avanti la "direttiva").

 

L'articolo 1(a) di questa direttiva recita:

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993 un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura.

 

Conformemente a quanto stabilito in questa disposizione, la Commissione ha adottato un elenco di rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco, nella versione vigente (decisione della Commissione 532/2000/Ce, modificata dalle decisioni 2001/118/Ce, 2001/119/Ce e 2001/573/Ce) contiene, fra le altre, le voci: "terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio" (codice 1705), all'interno della quale figurano le voci "terra e rocce, contenenti sostanze pericolose" (codice 17 05 03*, rifiuti pericolosi) e "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" (codice 17 05 04, rifiuti non pericolosi).

 

L'articolo 1(a) della direttiva 75/442/Cee è stato trasposto nella legislazione italiana dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

 

L'articolo 10 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 recante "disposizioni in campo ambientale" ha inserito il comma "f-bis" all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale ha escluso alcune sostanze o materiali dall'ambito di applicazione del decreto in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge. Fra queste, al comma "f-bis" figurano "le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti".

 

L'articolo 1, comma 17, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici") ha stabilito che il comma 1, lettera f-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 si interpreta "nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti".

 

Inoltre, il comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 443 ha stabilito che "per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sua effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato".

 

Pertanto, il dispositivo congiunto dell'articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e dell'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 comporta un'esclusione delle terre e rocce da scavo destinate a certe operazioni di riutilizzo dall'ambito di applicazione della normativa nazionale sui rifiuti.

 

A parere della Commissione, questa esclusione, che ha per effetto la non applicabilità delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui alla direttiva, è contraria alla direttiva stessa, che non può essere derogata da una norma di diritto interno, e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per tali rifiuti.

 

La Commissione considera le terre e rocce da scavo destinate ad operazioni di riutilizzo o recupero come rifiuti, in quanto soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 1 a) della direttiva. Tali operazioni fanno parte, ai sensi della direttiva, della gestione dei rifiuti (articolo 2 d)) e come tali devono essere oggetto del sistema di sorveglianza istituito dalla direttiva stessa.

 

Le terre e rocce da scavo sono materiali di cui il detentore vuole disfarsi e sono inoltre elencati nel catalogo europeo dei rifiuti, come sopra riportato. Pertanto, le terre e rocce da scavo devono essere considerate coperte dalla definizione di rifiuto, e di conseguenza, incluse nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sui rifiuti, come stabilito dalla direttiva (articolo 1 a) in combinato disposto con la decisione che ha istituito il catalogo europeo dei rifiuti (codici 170503 e 170504).

 

Il fatto che le terre e rocce da scavo siano escluse dall'ambito di applicazione della normativa italiana sui rifiuti unicamente in quanto destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non è rilevante. La definizione di rifiuto di cui alla direttiva comprende infatti anche i materiali destinati ad operazioni di riutilizzo o recupero, dato che il termine disfarsi include nel contempo lo smaltimento e il recupero di una sostanza o di un oggetto.

 

Si sottolinea, infine, che la stessa censura che è oggetto di questa lettera di messa in mora è già stata contestata all'Italia nella procedura 95/2184 (lettera di messa in mora del 23/09/97 SG(97)7860). La detta procedura riguardava il decreto 5 febbraio 1997 n. 22 di recepimento della normativa comunitaria sui rifiuti a livello nazionale. In seguito alla menzionata lettera di messa in mora questo decreto fu modificato (per mezzo del decreto 8 novembre 1997 n. 389) e la disposizione che permetteva l'esclusione dei materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo fu abrogata. Attualmente, grazie alle suindicate disposizioni, questa stessa esclusione (contraria al diritto comunitario) risulta essere di nuovo in vigore.

 

Pertanto, nella misura in cui le disposizioni di legge summenzionate escludono l'applicazione della direttiva alle terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, queste riducono l'ambito di applicazione della direttiva in Italia.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che nella misura in cui gli articoli 10 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 e 1, commi 17 e 19 della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 hanno escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, la Repubblica italiana sia venuta meno, in relazione ai summenzionati rifiuti, agli obblighi previsti dalla direttiva 75/442/Cee come modificata dalla direttiva 91/156/Cee.

 

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, a strasmettere le osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

 

Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

 

Voglia gradire Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

 

Per la Commissione

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