Sostanze pericolose

Giurisprudenza

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Commissione delle Comunità europee

Ricorso 28 marzo 2003

Commissione delle Comunità europee

Ricorso 28 marzo 2003

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7 giugno 2003 n. C 135)

 

Ricorso del 28 marzo 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

 

(Causa C-143/03)(2003/C 135/21)

Il 28 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Luca Visaggio e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana, sottoponendo le pile alcaline almanganese contenenti meno dello 0,0005 %in peso di mercurio a un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 28 Ce.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomentiLe pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005 % in peso di mercurio non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

In assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali per quanto riguarda tali prodotti, l'assoggettamento degli stessi all'obbligo di marcatura imposto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto n. 476/97 costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci contrario all'articolo 28 Ce, senza che risultino ragioni evidenti fondate su esigenze imperative che ne giustifichino l'adozione.

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