Sostanze pericolose

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Accordo Conferenza Stato-Regioni 8 maggio 2003

Adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Accordo 8 maggio 2003

(Gu 27 maggio 2003 n. 121)

Accordo tra i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto interministeriale recante: "Piani triennali di sorveglianza sanitaria e ambientale sugli effetti dovuti all'uso di prodotti fitosanitari", trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2001;

Considerato che, in sede tecnica il 15 novembre 2001, i rappresentanti regionali hanno presentato alcune osservazioni e proposte di emendamenti, tenuto conto delle modifiche intervenute, nel contempo, al Titolo V della Costituzione e che nella successiva riunione tecnica del 25 febbraio 2003, i rappresentanti regionali chiedevano che i contenuti dello schema di decreto divenissero oggetto di un accordo da sancire in questa Conferenza;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute con nota dell'8 aprile 2003 nel testo convenuto in sede tecnica sul quale la Regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, con nota del 22 aprile 2003, ha comunicato di convenire;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati:

Articolo 1

Adozione dei piani triennali

1. Si conviene di adottare i seguenti piani nazionali triennali:

a) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;

b) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili;

c) piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia.

2. I piani nazionali triennali di cui al comma 1 sono attuati, con inizio dall'anno 2003, con specifici programmi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 2

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta a residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente

1. L'Istituto superiore di sanità coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003, i seguenti programmi ai fini della sorveglianza:

a) indagine per la rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari;

b) indagine pilota sullo stato di salute degli agricoltori e sulle modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari;

c) indagini relative all'esposizione del consumatore a residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tramite la dieta.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende ospedaliere apposite direttive per dare attuazione alle indagini sopra indicate.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano inviano le direttive, di cui al comma 2 del presente articolo, all'Istituto superiore di sanità entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

4. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1, lettera a), le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere devono trasmettere le informazioni per la rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari all'Istituto Superiore di Sanità ed alle Regioni e Province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effettuazione dell'indagine pilota di cui al comma 1, lettera b), le aziende unità sanitarie locali delle Regioni e delle Province autonome che intendono aderire a tale indagine, devono trasmettere i risultati all'Istituto Superiore di Sanità ed alle Regioni ed alle Province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effettuazione dell'indagine di cui al comma 1, lettera c), i laboratori pubblici individuati ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, devono trasmettere i risultati acquisiti all'Istituto Superiore di Sanità ed alle Regioni e Province autonome di appartenenza, secondo le direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

5. L'Istituto Superiore di Sanità valuta i risultati delle indagini di cui al comma 4 e provvede a trasmettere annualmente, al Ministero della salute ed alle Regioni e Province autonome interessate, lo stato di attuazione delle indagini ed i risultati provvisori e a formulare, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e, se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Articolo 3

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici coordina, nel triennio che ha inizio nell'anno 2003, l'indagine per la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al comparto delle acque superficiali e sotterranee.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nell'ambito del proprio territorio, i piani triennali di controllo, tenendo conto degli indirizzi indicati nell'allegato A e dei programmi di rilevazione di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, anche allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle attività.

3. Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici fornisce indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di cui al comma 2 e provvedono, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, a trasmettere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici i piani medesimi.

5. Per l'attuazione dei piani triennali di controllo, l'autorità responsabile di cui al comma 4 si avvale delle competenze delle Agenzie regionali o provinciale per la protezione dell'ambiente e, ove necessario, di altri enti qualificati.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività svolte in attuazione dei piani di cui al comma 2, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente accordo.

7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici raccoglie, elabora e valuta i risultati dei piani di cui al comma 5, e provvede a trasmettere annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, oltre che alle Regioni e Province autonome interessate, lo stato di attuazione delle indagini ed i risultati provvisori ed a formulare, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e, se del caso, proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Articolo 4

Piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia

1. L'Istituto superiore di sanità svolge nel triennio che ha inizio nell'anno 2003 le seguenti indagini sperimentali:

a) caratterizzazione e valutazione di effetti biologici dovuti alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive su sistemi biologici particolarmente vulnerabili: sistema di biotrasformazione, effetti endocrini e riproduttivi, neurotossicità, immunotossicità e alterazioni del sistema visivo;

b) indagine sui livelli di contaminazione di alimenti per l'infanzia da parte di residui delle principali classi di composti antiparassitari [organoclorurati (OC), organofosforati (OP), piretroidi (PYR) e N-metil-carbammati (NMC)];

c) indagine sui livelli di contaminazione di alimenti da parte di alcune selezionate sostanze attive antiparassitarie revocate o non autorizzate;

d) indagine pilota in aree selezionate per la determinazione delle concentrazioni di composti antiparassitari, compresi quelli di più recente immissione nel mercato e loro metaboliti nelle acque per il consumo umano (acque potabili, minerali e utilizzate nell'industria alimentare);

e) saggi interlaboratorio per la verifica delle prestazioni dei laboratori.

2. Entro il primo anno di efficacia del presente accordo l'Istituto superiore di sanità formula e valida protocolli sperimentali specifici per ogni singola indagine, inviandone copia al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'Istituto superiore di sanità comunica annualmente al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome interessate, lo stato di avanzamento delle indagini.

4. L'Istituto superiore di sanità valuta i risultati delle indagini di cui al comma 1 del presente articolo e formula, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere sui risultati e proposte di eventuali misure cautelative per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti da parte delle amministrazioni interessate.

Articolo 5

1. L'Istituto superiore di sanità definisce con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli, da adottarsi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, con i quali saranno individuate le modalità operative e procedurali di attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) del presente accordo.

 

Roma, 8 maggio 2003.

Allegato A

(articolo 3, comma 2)
Indirizzi relativi al piano triennale che ha inizio nell'anno 2003 per il controllo e la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari

 

Premessa

Il piano triennale per il controllo e la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari ha le seguenti finalità:

rilevare eventuali effetti sull'ambiente non prevedibili in sede di valutazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

favorire la definizione di un quadro conoscitivo adeguato per l'assunzione delle decisioni in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

armonizzare i sistemi di monitoraggio a livello territoriale attraverso controlli mirati e coordinati.

L'indagine ha carattere permanente e non dovrà costituire una duplicazione delle attività di monitoraggio già previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ma dovrà inserirsi organicamente nel sistema complessivo dei controlli.

Il piano triennale che ha inizio nell'anno 2003 concentra l'attenzione sulle acque superficiali e sotterranee, senza comunque escludere per le singole Regioni la possibilità di avviare iniziative "pilota" per il controllo degli effetti sui sedimenti, sul suolo e su taluni organismi "non bersaglio". In particolare il piano ha l'obiettivo di valutare gli effetti dei prodotti fitosanitari in relazione alle aree di effettivo utilizzo, ai "carichi" territoriali prevedibili e alla pericolosità ambientale delle sostanze.

In questo contesto, il piano si limita a considerare l'esposizione, vale a dire la possibile presenza e la concentrazione delle sostanze attive e dei prodotti di degradazione nei predetti comparti ambientali. Le concentrazioni rilevate saranno poste a confronto con le concentrazioni ritenute ammissibili dalle norme vigenti e con le "concentrazioni di non effetto" utilizzate in sede di valutazione del rischio.

 

Attività di monitoraggio

Ai fini della predisposizione del piano è necessario individuare le sostanze prioritarie da ricercare, i corpi idrici e i punti di monitoraggio, nonché le modalità di campionamento.

Il piano deve essere riferito ai bacini idrografici; a questo fine le Regioni e le Province autonome predispongono e tengono aggiornata:

una carta dell'uso del suolo con l'individuazione e la distribuzione delle principali colture agricole;

un sistema per la "georeferenziazione" dei consumi di prodotti fitosanitari.

 

Sostanze prioritarie

Nella predisposizione del piano è di fondamentale importanza l'individuazione delle sostanze prioritarie. Sono da considerare prioritarie le sostanze attive e i prodotti di degradazione che per quantità impiegate, caratteristiche intrinseche di pericolosità e modalità di distribuzione possono costituire un rischio significativo per l'uomo e per l'ambiente.

L'individuazione delle sostanze prioritarie dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

quantità di prodotto fitosanitario applicate, sulla base di dati diretti di utilizzo o di vendita, o di stime che tengano conto delle dosi di trattamento, del numero di trattamenti e delle superfici complessivamente trattate;

potenziale di contaminazione definito sulla base delle proprietà chemiodinamiche dei prodotti fitosanitari;

frequenza di rilevamento nei corpi idrici, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili, della letteratura scientifica o di altri documenti tecnici;

proprietà ecotossicologiche;

proprietà tossicologiche;

disponibilità e praticabilità dei metodi analitici per la determinazione del prodotto nella matrice acquosa.

Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) fornisce alle Regioni e alle Province autonome informazioni tecniche in riferimento ai punti indicati in precedenza. Tali informazioni saranno successivamente aggiornate e trasmesse direttamente all'autorità responsabile di cui all'articolo 3, comma 4, del presente accordo.

In fase di prima applicazione, in assenza di un sistema di rilevazione dei consumi effettivi sul territorio, si potranno utilizzare i dati di vendita previsti dal decreto del Ministero della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, elaborati per tenere conto della concentrazione dei principi attivi nei prodotti fitosanitari.

 

Selezione dei corpi idrici e dei punti di campionamento

La selezione dei corpi idrici, il posizionamento dei punti di prelievo e la periodicità dei campionamenti devono consentire di identificare, quantificare e seguire le evoluzioni spaziali e temporali di eventuali fenomeni di inquinamento derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari. In prima istanza, la selezione dei corpi idrici e dei punti di prelievo avverrà all'interno della rete regionale di campionamento definita per l'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. La selezione dei corpi idrici e l'individuazione dei punti di campionamento dovrà tenere conto a livello territoriale dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle caratteristiche idrogeologiche.

 

Frequenze di campionamento

Corpi superficiali: la frequenza del campionamento deve essere programmata in modo da rilevare gli eventuali picchi di concentrazione tenendo conto dei periodi in cui vengono maggiormente praticati i trattamenti fitosanitari. In ogni caso deve essere previsto un numero minimo di quattro prelievi distribuiti nell'anno.

Acque sotterranee: la frequenza dei campionamenti dovrà essere calibrata sulla base delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero. I prelievi non dovranno comunque essere inferiori a due all'anno.

Entro due mesi dalla stipula del presente accordo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) fornisce indicazioni sui metodi per il campionamento, l'analisi, il controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati.

 

Caratteristiche dei metodi di prova

Sono preferibili metodi che possono essere applicati ad un elevato numero di sostanze attive (metodi multiresiduo) e che limitano l'uso di prodotti tossici e solventi, in un'ottica di riduzione degli effetti dannosi nei confronti dell'operatore e dell'ambiente.

Il laboratorio adotta un adeguato programma di controllo di qualità interno con lo scopo di tenere sotto controllo le proprie prestazioni nel tempo e garantire i livelli di qualità prestabiliti.

 

Schema di trasmissione dei dati

I dati del monitoraggio devono essere predisposti e trasmessi all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) su supporto informatico in un formato che verrà predisposto dalla medesima Agenzia.

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