Dpr 9 aprile 2003
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
N.d.R.: con Comunicato 14 luglio 2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il presente decreto non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'articolo 75, quarto comma, della Costituzione.
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Consiglio dei Ministri
Decreto 9 aprile 2003
(Gu 11 aprile 2003 n. 85)
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 emessa in data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale — 1a serie speciale — edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 119 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e 1056 del Codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita: dall'articolo 119 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente"; nonché dall'articolo 1056 del Codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003