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Dm Ambiente 24 febbraio 2003

Individuazione dei progetti presentati nell'ambito dell'accordo di programma Ancim e ritenuti tecnicamente idonei

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 febbraio 2003

(Gu 7 aprile 2003 n. 81)

Individuazione dei progetti presentati nell'ambito dell'accordo di programma Ancim e ritenuti tecnicamente idonei

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istituiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulla aree protette;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002, registro n. 11, foglio n. 339, con il quale al dott. Aldo Cosentino è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione della conservazione della natura nonché l'incarico di direttore della Direzione della difesa del mare;

Visto l'accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 tra il Ministero dell'ambiente e l'Associazione nazionale Comuni isole minori — Ancim — ed in particolare gli articoli 7 e 8 che prevedono la realizzazione, nei Comuni delle isole minori interessati da aree protette marine già istituite o in corso di istituzione, nonché da parchi nazionali con perimetrazione a mare, di un programma coordinato di interventi per la tutela e valorizzazione ambientale;

Visto il decreto protocollo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'Ancim, che individua i criteri tecnici per la presentazione ed elaborazione dei progetti, nonché le modalità di valutazione e le condizioni per l'erogazione delle risorse;

Visto il decreto protocollo n. 157/2/02 del 17 maggio 2002, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione dei progetti relativi all'attuazione del protocollo tecnico di cui agli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'Ancim;

Viste le proposte per la realizzazione degli interventi previsti nel citato protocollo tecnico attuativo presentate all'Ancim, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo tecnico medesimo, dai Comuni di Capraia, Capoliveri, Marciana Marina, Rio Marina, Porto Torres, Anacapri, Capri, Favignana, Lipari, Porto Venere, Lampedusa e Linosa, Forio, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana e Ventotene nonché dal Consorzio intercomunale servizi Ischia, come trasmesse dall'Ancim con nota del 21 maggio 2002;

Vista la nota protocollo n. Ai/489/B09 del 17 luglio 2002 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso l'esito della valutazione degli interventi relativi all'attuazione del protocollo tecnico di cui all'accordo di programma con l'Ancim, con l'individuazione degli interventi ritenuti immediatamente idonei;

Ritenuto di procedere, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione, alla determinazione dei progetti ritenuti tecnicamente idonei al fine di dare corso alle successive attività per l'ammissione al sostegno finanziario, ai sensi di quanto previsto dal citato protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'Ancim;

Decreta:

Articolo 1

Sono dichiarati tecnicamente idonei, ai sensi di quanto disposto con il decreto protocolo n. 511/2/01 del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma stipulato con l'Ancim, le proposte di interventi di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il relativo costo e la quota di finanziamento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Direzione per la difesa del mare.

Articolo 2

La concessione del sostegno finanziario, per l'importo indicato per ogni proposta di intervento nel citato prospetto al presente decreto, avverrà a seguito di espressa accettazione da parte del soggetto proponente di tutte le specifiche condizioni e modalità concernenti la realizzazione di ciascun intervento, che saranno trasmesse con successivo, apposito provvedimento, con particolare riferimento al limite massimo di sostegno finanziario previsto per ciascuna linea di intervento nell'allegato B del citato decreto 31 dicembre 2001 di approvazione del citato protocollo tecnico.

Articolo 3

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, la realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al protocollo tecnico attuativo indicato all'articolo 1 ed in particolare secondo quanto previsto ai seguenti articoli: articolo 9, costi ammissibili, articolo 10, realizzazione degli interventi e articolo 13, monitoraggio, modifiche e revoca del sostegno finanziario.

2. Il sostegno finanziario sarà erogato per ciascuna proposta ammessa al finanziamento, secondo quanto previsto all'articolo 11 del protocollo tecnico attuativo, come segue: nella misura del 20% entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento;

nella misura del 40% a seguito della informazione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, del protocollo tecnico attuativo;

l'ultima quota, pari al restante 40%, a seguito dell'approvazione della relazione di cui all'articolo 10, comma 4, del protocollo tecnico attuativo.

3. L'accertata difformità dell'intervento realizzato o in corso di realizzazione con quello finanziato può determinare la revoca del medesimo.

Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo per gli atti di competenza.

 

Roma 24 febbraio 2003

Allegati

Attuazione dell'accordo di programma Ancim nelle aree marine protette — progetti idonei

Elenco

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