Sicurezza sul lavoro

Documentazione Complementare

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Risposta della Commissione Ce alla Interrogazione parlamentare Ue E-2723/02

Protezione dei lavoratori contro gli effetti cancerogeni delle polveri di legno

Parlamento europeo

Risposta della Commissione Ue alla Interrogazione parlamentare Ue E-2723/02

(Guue 6 marzo 2003 n. C 52 E)

Oggetto: Attuazione della direttiva del Consiglio 1999/38/Ce sulla protezione dei lavoratori contro gli effetti cancerogeni delle polveri di legno

(2003/C 52 E/228)

Interrogazione scritta E-2723/02di Peter Skinner (PSE) e Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

 

Studi epidemiologici effettuati su un lungo periodo di tempo hanno ripetutamente sottolineato l'aumento del tasso di incidenza del cancro tra le persone occupate nel settore della trasformazione del legno. Le relazioni pubblicate dal Centro internazionale di ricerca sul cancro di Lione (IARC) nel 1995 e nel 1998 avevano in particolare provato che, in base alle conoscenze all'epoca disponibili, si poteva affermare come minimo che la polvere di legno duro ha effetti cancerogeni. In base alle conoscenze di cui disponiamo attualmente, si sospetta che anche altri tipi di legno abbiano effetti cancerogeni. Ultimamente tale posizione è stata confermata dal Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale (SCOEL) (cfr. SCOEL/SUM/102B — giugno 2002). Dopo un lungo dibattito in materia il Consiglio ha adottato la direttiva 1999/38/CE, in cui tutti i legni duri sono classificati come materiali di lavoro cancerogeni. Si è stabilito un valore limite per l'esposizione professionale di 5mg/m3.

Da un lato, è ben noto che la direttiva si scontra con le prassi molto diverse seguite dai vari Stati membri.

Ciò è dovuto non solo a decisioni di natura politica sui valori limite, ma anche alle differenze generali di ordine culturale in materia di trattamento della polvere di legno. I valori limite stabiliti negli Stati membri variano da 1mg/m3 a 10mg/m3.

Dall'altro, è ben noto che nella maggior parte dei processi di lavoro esistono soluzioni tecniche che consentono un'efficace riduzione della polvere. È possibile raggiungere nuovi livelli tecnologici al di sotto di 1mg per quasi tutte le attività relative al trattamento del legno.

In considerazione di quanto detto, un soddisfacente recepimento della direttiva dipenderà molto dell'efficace diffusione di informazioni al riguardo e da un positivo scambio di conoscenze in materia di buone pratiche.

La Commissione è a conoscenza delle iniziative prese dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 1999/38/CE?

La Commissione condivide il punto di vista secondo cui è necessario un programma comunitario per ridurre l'enorme divario esistente tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le attività di prevenzione?

Che tipo di attività prevede la Commissione per promuovere un'adeguata applicazione della direttiva, in particolare tra le PMI?

 

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

 

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/38/Ce del Consiglio, del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/Cee, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, al più tardi entro il 29 aprile 2003. Essi inoltre devono informarne immediatamente la Commissione.

La Commissione ha sottolineato nella sua Comunicazione intitolata "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" 1 , che l'analisi comparativa delle prestazioni e l'identificazione delle migliori prassi devono essere utilizzate per favorire una convergenza nel progresso delle politiche degli Stati membri. La strategia europea per l'occupazione offre un quadro efficace in questo senso, in quanto sostenuta dall'intervento del Fondo sociale europeo. In effetti, l'orientamento 14 (c) della strategia europea per l'occupazione prevede che gli Stati membri si sforzino di garantire sui luoghi di lavoro una migliore osservanza della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza, accelerandone e potenziandone l'applicazione, fornendo indicazioni alle imprese, in particolar modo alle PMI, per aiutarle a rispettare la legislazione in vigore, migliorando la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e promuovendo misure per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in settori tradizionalmente a rischio elevato.

Inoltre, la Commissione ha annunciato nella sua comunicazione che prevede di proporre una modifica degli orientamenti per l'occupazione chiedendo agli Stati membri di adottare degli obiettivi nazionali quantificati di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Essa ha anche dichiarato la sua intenzione di analizzare il ruolo del Fondo sociale europeo nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre in occasione della valutazione che avrà luogo a metà periodo della programmazione attuale. In questo senso il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia potrebbero essere sottoposti ad un'analisi dello stesso tipo.

Note ufficiali

1. COM(2002) 118 def.
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