Sostanze pericolose

Documentazione Complementare

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Risposta della Commissione Ce alla Interrogazione parlamentare Ue P-1443/002

Sostanze pericolose nel legno

Parlamento europeo

Risposta della Commissione Ue alla Interrogazione parlamentare Ue P-1443/002

(Guue 6 marzo 2003 n. C 52 E)

Oggetto: Sostanze pericolose nel legno

(2003/C 52 E/081)

Interrogazione scritta P-1443/002di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(15 maggio 2002)

 

I sali di Wolman sono preservanti del legno a base di composti di rame, cromo e arsenico.

L'autorizzazione a utilizzare tali sali è stata ritirata nei Paesi Bassi il 10 luglio 2000, dopo che il CTB (Collegio per l'autorizzazione dei pesticidi) aveva constatato che l'utilizzazione di preservanti del legno contenenti rame aveva effetti inaccettabili sull'ambiente. Il CTB aveva inoltre constatato che non potevano essere esclusi rischi per la salute pubblica, in particolare per quanto riguarda i giocattoli e l'utilizzazione da parte di privati di legno trattato con composti a base di rame (recinzioni, ecc).

Soltanto nei Paesi Bassi ogni anno, attraverso il prodotto "legno impregnato", si diffondono in modo incontrollato nell'acqua, nell'aria e nel suolo circa 300 000 kg di acido arsenico e circa 600 000 kg di triossido di cromo. Il volume annuo di scambi del legno impregnato nei Paesi Bassi è di circa 700 000 m3.

All'interno della catena produttiva, si può constatare che tali sostanze sono liberate in fasi diverse. Il legno impregnato che si libera come residuo delle costruzioni e delle demolizioni contiene 2 500-6 000 mg/kg di cromo e 1 500-3 500 mg/kg di rame.

Il legno impregnato deve essere eliminato e trattato come un residuo pericoloso. In pratica le cose vanno molto diversamente.

Questi rifiuti vengono trasformati in trucioli di legno e nuovamente immessi sul mercato come materia prima secondaria sotto forma di pannelli truciolati, ovvero utilizzati nelle centrali elettriche e commercializzati come "energia verde". Nell'ambito di quest'ultimo processo si producono ceneri volatili utilizzate come materiale di riempimento nella costruzione di edifici e strade. In questi diversi modi l'arsenico e il cromo si diffondono nell'aria, nell'acqua e nel suolo, costituendo così una minaccia per la salute pubblica.

Quali progressi sono stati compiuti in relazione alla presentazione obbligatoria (da parte degli Stati membri) dei fascicoli relativi alle sostanze attive, in conformità della direttiva 98/8/Ce?

Non pensa anche la Commissione che la diffusione nel suolo, nell'aria e nell'acqua di arsenico e cromo costituisca una seria minaccia per la salute pubblica?

Quali iniziative prenderà la Commissione, in conformità del regolamento 793/93/Ce, del regolamento 1488/94/Ce e del regolamento 142/97/Ce, in relazione alle prassi seguite nei Paesi Bassi?

 

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 giugno 2002)

 

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, ai sensi della direttiva 98/8/Ce del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, gli Stati membri non hanno l'obbligo di presentare i fascicoli sui principi attivi.

Conformemente al regolamento (Ce) n. 1896/20001 , che stabilisce la prima fase del programma di revisione di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi, e in particolare all'articolo 4, paragrafo 1, spettava a produttori, responsabili della formulazione o loro associazioni notificare entro il 28 marzo 2002 la loro intenzione di richiedere l'inclusione di un principio attivo nell'allegato I della direttiva. Complessivamente, la Commissione ha ricevuto circa 450 notifiche, di cui sta attualmente verificando la completezza e analizzando il contenuto.

I notificanti sono tenuti a presentare il fascicolo completo in una fase successiva. Per quanto riguarda i conservanti del legno e i rodenticidi, il termine è stato fissato al 28 marzo 2004, mentre per altri tipi di prodotto, le date e le priorità saranno stabilite nel secondo regolamento di revisione, al momento in preparazione alla Commissione. In virtù degli articoli 5, paragrafo 3, e 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1896/2000, gli Stati membri possono manifestare il loro interesse affinché ulteriori principi attivi siano inclusi nel suddetto allegato, dovendo successivamente fornire fascicoli completi al riguardo. Fino ad oggi, nessuno Stato membro si è avvalso di questa possibilità.

La Commissione è pienamente consapevole della preoccupazione relativa all'inquinamento ambientale per via di arsenico, cromo e altri metalli pesanti. Diversi composti di arsenico e cromo figurano negli elenchi di priorità stilati nel quadro del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Le relative valutazioni dei rischi sono in corso e, un volta concluse, saranno presentate al comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente per una revisione di tipo "peer-review", effettuata sotto la sua supervisione. Se ritenuto necessario, una raccomandazione a favore della giusta strategia per ridurre i rischi sarà quindi adottata dalla Commissione, assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri.

Nel caso dei conservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico, la Commissione sta preparando al momento una revisione delle restrizioni di cui alla direttiva 76/769/Cee2 . Sulla base di una valutazione dei rischi specifica ordinata dalla Commissione e del parere del comitato scientifico succitato, la Commissione ha elaborato il progetto di una nuova direttiva che limita ulteriormente l'impiego di tali sostanze agli usi essenziali. Detto progetto è stato pubblicato su Internet 3 ai fini di una consultazione pubblica. Dopo aver esaminato le risposte pervenute, agli Stati membri è stato presentato un nuovo progetto per consultazione informale. In seguito, sulla base della reazione degli Stati membri, un terzo progetto sarà elaborato e presentato per adozione definitiva. Circa l'eliminazione del legno trattato con le sostanze sopraelencate, dato che questo tipo di rifiuti sono classificati come pericolosi, l'eliminazione deve soddisfare i requisiti della Direttiva 91/689/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi4 .

Note ufficiali

1. Regolamento (Ce) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, GU L 228 dell'8.9.2000.
2. Direttiva 76/769/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, GU L 262 del 27.9.1976.
3. (I documenti e le risposte pertinenti alla consultazione sono disponibili sul sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm).
4. GU L 377 del 31.12.1991.
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