Comunicato MinAttività produttive 28 febbraio 2003
Autorizzazione ad effettuare in via eccezionale e transitoria l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali interessati
Ministero dello sviluppo economico
Comunicato 28 febbraio 2003
(Gu 28 febbraio 2003 n. 49)
Autorizzazione ad effettuare in via eccezionale e transitoria l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali interessati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Con decreti ministeriali 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, al fine di garantire nella particolare fase di transizione al mercato la continuità del servizio di fornitura del gas ai clienti finali interessati, una serie di società distributrici e di Enti locali sono stati autorizzati in via eccezionale ad effettuare transitoriamente, dal 1 gennaio 2003 e non oltre il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operatività, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, 5° comma, dello stesso decreto, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del 12 dicembre 2002. I suddetti decreti, comprensivi dell'elenco degli autorizzati, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive.