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Commissione delle Comunità europee

Decisione 27 febbraio 2003, n. 2003/138/Ce

(Guue 28 febbraio 2003 n. L 53)

Decisione della Commissione del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/53/Ce, la Commissione è tenuta a stabilire norme di codifica dei componenti e dei materiali, da usarsi da parte dei produttori e dei costruttori di materiali ed equipaggiamenti, finalizzate in particolare all'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.

(2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso.

(3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/53/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/Ce, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, adottino la nomenclatura delle norme ISO di codifica dei componenti e dei materiali di cui all'allegato alla presente decisione, ai fini dell'etichettatura e dell'identificazione di componenti e materiali dei veicoli.

Articolo 2

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

 

Allegato

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

— ISO 1043-1 Materie plastiche — simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.

— ISO 1043-2 Materie plastiche — simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.

— ISO 11469 Materie plastiche — Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

— ISO 1629 Gomme e lattici — Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.

I simboli "" impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.

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