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Milano, 16 gennaio 2003

Ecoincentivi, quali vetture e a quali condizioni ne godono

(Alessandro Radrizzani)

Ecoincentivi per gli autoveicoli fino al 31 marzo 2003. Li ha stanziati la legge 14 marzo 2003, n. 39, di conversione del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, che ha infatti riproposto in toto l'insieme delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli in regola con le norme anti inquinamento disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, e scadute il 31 dicembre 2002.

Le agevolazioni saranno applicate agli acquisti di 2 particolari categorie di autoveicoli (che, in generale, sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli): le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo.Le autovetture sono veicoli a motore con almeno quattro ruote "destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente"; gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono veicoli a motore con almeno quattro ruote aventi "una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente" (articolo 54, comma 1, del Dlgs 285/1992).

Chiunque acquisterà nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2003 e il 31 marzo 2003 autoveicoli nuovi di potenza non superiore a 85 Kw, dotatidi dispositivi non inquinanti sarà esentato, per i primi tre anni, dal pagamento della tassa automobilistica annuale, dall'imposta provinciale di trascrizione e dal corrispettivo da versare agli uffici del Publico Registro Automobilistico per l'esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà, purché restituisca, al momento dell'acquisto, un'autovettura usata e non catalizzata, da avviarsi alla rottamazione. Il provvedimento esclude inoltre il pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche per gli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003 (anche se sancisce che, per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica).

 

Le agevolazioni in questione si applicheranno, per lo stesso periodo, anche all'acquisto di autoveicoli usati presso "imprese esercenti l'attività di commercio di autoveicoli" (con conseguente esclusione dalle agevolazioni di tutti gli acquisti effettuati tra privati) purché gli autoveicoli in questione:

— siano conformi alla direttiva Ce 23 marzo 1994, n. 12 — Euro 2 — sull'inquinamento;

— siano garantiti per un anno;

— siano stati sottoposti, prima della vendita, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del "nuovo Codice della strada".

Tuttavia, all'acquisto di autoveicoli usati non si applicherà l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso per i primi tre anni, dato che tale tassa si applica solo agli autoveicoli immatricolati per la prima volta.

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