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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 19 novembre 2002

(Gu 27 dicembre 2002 n. 302)

Istituzione della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

il Ministro delle attività produttive

e

il Ministro della salute

Vista la direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con il quale è stata recepita la direttiva 96/61/Ce, relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento, limitatamente agli impianti esistenti;

Visti in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Decreta:

Articolo 1

Istituzione della commissione

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

Articolo 2

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata dal Ministro dell'ambiente, ed è composta da:

a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente tra cui viene scelto il presidente;

b) tre membri designati dal Ministro delle attività produttive, tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;

c) tre membri designati dal Ministro della salute.

Articolo 3

Compito della commissione

1. La commissione ha il compito di:

a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari alla predisposizione delle linee guida previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372 del 1999;

b) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire ed avvalersi di gruppi tecnici ristretti, nominandone i componenti tra soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e privati, alle università ed alle associazioni di categoria e tra esperti di settore, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

Modalità operative della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso in cui siano presenti la metà più uno dei membri di cui all'articolo 2. La commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

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