Dpcm 23 settembre 2002
Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Gu 18 novembre 2002 n. 270)
Regolamento riguardante la composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali, istituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione della medesima, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, della predetta legge n. 401/2001 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali per il raggiungimento delle finalità indicate nel medesimo articolo, rinviando per la relativa composizione e funzionamento ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'articolo 18 concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Considerato di dover provvedere alla disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato in questione;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 30 maggio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Finalità
1. La composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali istituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, sono disciplinati dalle disposizioni del presente provvedimento.
Articolo 2
Composizione del Comitato
1. Il Comitato ha sede presso il Dipartimento della protezione civile.
2. Il Comitato è composto da un assessore regionale competente in materia di protezione civile, che lo presiede, designato dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da altri cinque membri designati dalla medesima Conferenza, nonché dal capo Dipartimento della protezione civile e da cinque membri in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministro per gli affari regionali.
3. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti trattati, funzionari delle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso, nonché rappresentanti di altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
5. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte da altro assessore regionale competente in materia di protezione civile allo scopo designato dalla Conferenza istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
Articolo 3
Funzionamento
1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.
2. Le decisioni sono assunte con l'assenso dei due gruppi rispettivamente costituiti dai componenti designati dalla Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2, e dai componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dai membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri di ciascuno dei due gruppi.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
5. I componenti del Comitato svolgono la propria attività senza compensi. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.Il presente regolamento viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.