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Legge 6 luglio 2012, n. 94
Conversione in legge del Dl 52/2012 sulla "razionalizzazione della spesa pubblica" - Stralcio - Misure in materia di appalti e al contenimento dei consumi energetici della P.a.
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Parlamento italiano
Legge 6 luglio 2012, n. 94
(Gu 6 luglio 2012 n. 156)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 luglio
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(omissis)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto)
1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le qualì' sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimentò', sono aggiunte le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa''.
2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101'' sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza".
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 8:
al comma 2, dopo le parole: "e, per esso, a Consip Spa" sono inserite le seguenti: "nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto,";
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "150.000 eurò' sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro'".
All'articolo 10:
(omissis)
All'articolo 11, comma 1, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" sono sostituite dalla seguente: "regolamento".
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: "La commissione" sono inserite le seguenti: ", anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,";
al comma 2, dopo le parole: "La commissione" sono inserite le seguenti: ", costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione'' le parole: ", costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice,'' sono soppresse";
il comma 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115".
(omissis)