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Legge 6 novembre 2002, n. 267

Contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

Abrogato da:

Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (08/10/2010)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 08/10/2010

Parlamento italiano

Legge 6 novembre 2002, n. 267

(Gu 25 novembre 2002 n. 276)

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (Iho) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (Iho), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Insean, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Iho, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 12.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2002

 

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