Deliberazione Arera 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/Rif
Disposizioni per la riduzione della Tari e della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata rifiuti alle imprese la cui attività è sta sospesa in ragione dell'emergenza Covid-19
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/Rif
Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1109a riunione del 5 maggio 2020
Visti:
-la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/Ce);
— la direttiva 2018/851/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/Ce (di seguito: direttiva 2018/851/Ue);
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/2000), recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
— la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 266/2005);
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
— la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
— il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/2008);
— la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/2013), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
— la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1 (di seguito: legge 221/2015);
— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
— il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
— il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
— il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: decreto-legge 6/2020) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
— il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. decreto "Cura Italia" (di seguito: decreto-legge 18/2020) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
— il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: decreto-legge 19/2020);
— il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: Dpcm 8 marzo 2020);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: Dpcm 9 marzo 2020);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: pcm 11 marzo 2020);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: Dpcm 22 marzo 2020) e s.m.i.;
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: Dpcm 1° aprile 2020);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (di seguito: Dpcm 10 aprile 2020);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: Dpcm 26 aprile 2020);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: Dm 29 dicembre 2016);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020";
— il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute";
— la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) del 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10;
— la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo allegato A (Tibeg), come successivamente modificati e integrati;
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/Idr di "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" e il relativo allegato A (Tibsi) come successivamente modificati e integrati;
— la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 225/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
— la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/Rif, recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati – con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";
— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/Idr;
— la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A e il relativo allegato A, recante "Convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Associazione nazionale comuni italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157" (di seguito: deliberazione 13/2020/A);
— la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2019, 57/2020/R/Rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/Rif);
— la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da Covid-19";
— la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò";
— la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 76/2020/R/COM recante "Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/Rif, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/Rif);
— la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante "Segnalazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
— il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza Covid-19";
— il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza Covid-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo"alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")" (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).
Considerato che:
— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";
— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
— inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
- "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett. c);
- "tutela dei diritti degli utenti […]" (lett. d);
- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);
— per il perseguimento dei citati obiettivi di "carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse" (con i quali devono essere armonizzati gli obiettivi di carattere economico — finanziario improntati alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento), l'Autorità è chiamata, tra l'altro, a tener conto:
- con riguardo alla sostenibilità ambientale, del principio «chi inquina paga», la cui definizione di riferimento è contenuta nella Raccomandazione del 3 marzo 1975, 75/436/Euratom, Ceca, Cee (concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente), ai sensi della quale "le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri", e che — con specifico riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati — è stato declinato nella direttiva 2008/98/Ce (che disciplina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'Ue, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana), così come modificata dalla direttiva 2018/851/Ue, stabilendo, tra l'altro, all'articolo 14 che "secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";
- relativamente alla sostenibilità sociale, dei compiti attribuitele dal legislatore nazionale che, all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/2019, ha previsto che la medesima Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate (individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri settori dalla stessa regolati) l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità attuative — tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento — sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad oggi non ancora adottato), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
— in tema di tutela delle utenze vulnerabili, in relazione alla fornitura di energia elettrica (ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 266/2005), del gas naturale (ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08) e del servizio idrico integrato (ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 221/2015), l'Autorità ha istituito e disciplinato con propri provvedimenti, rispettivamente il Tibeg e il Tibsi, il bonus sociale per i settori elettrico e gas e per il settore idrico, disponendo che per l'individuazione dei relativi beneficiari si faccia ricorso all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: Isee), il cui valore soglia per l'accesso al bonus è stato aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2020, in 8.265 euro; in attuazione della più recente normativa nazionale, le predette agevolazioni sono state estese ai beneficiari del Reddito e Pensione di cittadinanza e, per il settore elettrico, anche di Carta Acquisti;
— peraltro, l'Autorità con deliberazione 13/2020/A (comma 6) ha stipulato un'apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani anche in relazione al settore dei rifiuti urbani, allo scopo di "assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali", nonché "per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche".
Considerato, altresì, che:
— con la deliberazione 443/2019/R/Rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/Rif), l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a:
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;
— per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/Rif reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che:
- in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al Mtr, siano definiti:
l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99 (comma 5.1);
- nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trovi applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni (comma 5.2).
Considerato, in particolare, che:
— in tema di "articolazione della tariffa", il Dpr 158/1999 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:
- per le utenze domestiche:
la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del Dpr 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;
la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del Dpr 158/1999;
- per le utenze non domestiche (per le quali il citato Dpr 158/1999 enuclea trenta categorie di attività):
la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del Dpr 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;
la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
Considerato, inoltre, che:
— il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni recate dalla legge 147/2013, che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
— in particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 651 dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al successivo comma 652 dispone altresì che "il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce […], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità […], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
- al comma 658 stabilisce che "nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";
- al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso "la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";
- al comma 668 riconosce poi ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione de i rifiuti urbani".
Considerato, altresì, che:
— in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari […]";
- al successivo comma 683-bis (introdotto dall'articolo 57-bis del decreto legge 124/2019) prevede che, "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".
Considerato, anche, che:
— il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus Covid-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
— al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
— successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il decreto-legge 6/2020, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
— considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il Dpcm 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus Covid-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
— il Dpcm 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
— successivamente, con il Dpcm 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo Dpcm, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice Ateco 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato Dpcm 22 marzo 2020 ha anche precisato che:
- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al Dpcm 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
— con il decreto-legge 19/2020 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
— l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
— con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
- con il Dpcm 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal Dpcm 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il Dpcm 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Dpcm 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.
Considerato, poi, che:
— nell'ambito delle misure di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" varate con il decreto-legge 18/2020, all'articolo 107 è stato disposto che: — "il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto [al 30 aprile 2020] dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020" (comma 4);
— "i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5);
— l'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/2020), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:
- "la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal Mtr], svincolando la determinazione delle tariffe della Tari e di quella corrispettiva dalla elaborazione del Pef, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere";
- "allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve […] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio".
Considerato, inoltre, che:
— a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
— al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/Rif, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
— contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del Mtr che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento:
a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
— in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e Consorzi di filiera, evidenziando le difficoltà emergenti e fornendo all'Autorità utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti nell'ambito del vigente quadro regolatorio, rendendo più efficace l'impiego di taluni strumenti rispetto alle criticità riscontrate;
— per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo al punto sub c), dai contributi ricevuti emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono state rappresentate:
- le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo della bollettazione agli utenti e sul differimento dei termini di pagamento della Tari alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in periodi variabili tra qualche mese a tutto il 2020, con importanti ripercussioni in termini di riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei gestori, sia in caso di applicazione del tributo da parte dell'Ente locale, sia in caso di fatturazione diretta all'utenza del corrispettivo tariffario da parte del gestore, con gravi ricadute sulla tenuta economico finanziaria dell'intera filiera;
- la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: i) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; ii) pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
- l'opportunità, ravvisata dalle associazioni dei consumatori, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti locali per identificare i soggetti maggiormente meritevoli di tutela, adottando anche criteri aggiuntivi, rispetto a quelli già implementati per individuare i beneficiari dei vari bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE, condizione abitativa);
- l'importanza di assicurare un'adeguata e capillare informazione agli utenti, anche attraverso metodi tradizionali nei confronti delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e con scarso accesso alla rete informatica, in relazione alle nuove disposizioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare nei casi di persone risultate positive al Covid-19 o collocate in quarantena;
- con specifico riferimento all'applicazione della tariffa corrispettiva e della Tari tributo puntuale, le richieste da parte di taluni utenti di revisione del sistema di determinazione degli importi dovuti, in considerazione dell'aumento dei conferimenti di rifiuti indifferenziati da parte degli utenti positivi al Covid-19 o comunque in isolamento domiciliare obbligatorio, in osservanza delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità (Iss) relativamente alle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da tali utenti;
— alla luce delle informazioni acquisite e delle esigenze di tutela emergenti, l'Autorità – unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell'ambito delle proprie competenze – ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da Covid-19, anche evidenziando il rilevante contributo che potrebbe giungere — alla tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale — dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato, dalla normativa vigente, il compito di individuare i principi e i criteri in base ai quali l'Autorità è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
Considerato, infine, che:
— secondo quanto disposto dai commi 1.3 e 1.4 dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, sono da ritenere "sottratti alla consultazione gli atti che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione" e che "non si procede alla consultazione quando essa sia incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza".
Ritenuto che:
— in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle informazioni sin qui acquisite, sia necessario prevedere, nelle more del completamento degli approfondimenti in corso, l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
— sia in particolare urgente – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) – prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.
Ritenuto, in particolare, che:
— con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno — in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" — declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a:
- nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del Dpr 158/1999 richiamate in premessa:
per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire — ai fini del calcolo della quota variabile — gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire — ai fini del calcolo della quota variabile — gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;
- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, disporre che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a porre pari a zero la quota variabile della tariffa (quota che si compone di una parte calcolata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori di ogni contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza e di una parte legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori) per il periodo di sospensione delle attività;
- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del Dpr 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, richiedere al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti di procedere a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;
— sia opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza Covid-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall'Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del Dpr 445/2000, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19.
Ritenuto, anche, che:
— in un'ottica di sostenibilità sociale dei corrispettivi riferibili alle utenze domestiche disagiate del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati – nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019, e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'Autorità per assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate – sia opportuno prevedere la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto;
— in particolare, sia opportuno prevedere che:
- le citate agevolazioni tariffarie siano destinate al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del Tibeg, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del Tibeg e all'articolo 3 del Tibsi;
- sia demandata agli Enti territorialmente competenti la quantificazione dell'agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati e l'individuazione di ulteriori categorie di utenti domestici meritevoli di tutela, quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da Covid-19 anche in considerazione delle richieste di estensione della platea dei beneficiari dell'agevolazione formulate dalle associazioni degli utenti;
- l'agevolazione venga erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione, fino al limite massimo, della quota variabile della tariffa;
- l'agevolazione venga erogata su richiesta dell'utente che attesti ai sensi del Dpr 445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea documentazione Isee o ulteriore documentazione (quale ad esempio una bolletta o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale) che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- ciascun nucleo familiare possa usufruire dell'applicazione di un'unica agevolazione a compensazione della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con riferimento all'annualità 2020;
- il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti verifichi l'ammissibilità dei predetti beneficiari.
Ritenuto, infine, che:
— al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/Rif (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli stakehoder);
— in considerazione delle criticità nella diffusione di adeguate indicazioni sinora rappresentate in ordine alla gestione dell'emergenza, sia opportuno prevedere specifici obblighi informativi in capo ai soggetti chiamati a svolgere l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e ai gestori della raccolta e trasporto al fine di dare adeguata evidenza delle misure di tutela introdotte sulla base del presente provvedimento e delle modifiche nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che devono essere adottate dagli utenti a seguito dell'emergenza da Covid-19
Delibera
Articolo 1
Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19
1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del Dpr 158/1999, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" — per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da Covid-19 — trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.
1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione:
𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) = 𝐶𝑢 · 𝑆𝑎𝑝(𝑎𝑝) · 𝐾𝑑(𝑎𝑝)
dove:
— 𝑇𝑉𝑛𝑑(𝑎𝑝, 𝑆𝑎𝑝) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;
— Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche,
— Sap è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
— Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:
a) tra un valore minimo, dato da:
Kd(ap)min · [(365-pc)/365]
con:
— Kd(ap)min pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente — per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) — per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;
— pc che rappresenta (nell'anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza da Covid-19;
b) e un valore massimo, dato da:
Kd(ap)max [(365-pc)/365]
con:
— Kd(ap)max pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente — per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) — per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.
1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.
1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal Dpr 158/1999) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.
1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.
1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del Dpr 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.
Articolo 2
Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza Covid-19
2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'allegato A), diverse dalle utenze di cui all'articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del Dpr 445/2000, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19.
Articolo 3
Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate
3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del Tibeg, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del Tibeg e all'articolo 3 del Tibsi.
3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.
3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.
3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.
3.6 Qualora l'Ente territorialmente competente approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di pagamento o bolletta trasmessi all'utente.
Articolo 4
Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate
4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del Dpr 445/2000, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo Isee, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
4.2 In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni — delle specifiche indicazione rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da Covid-19.
5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e alle associazioni Anci, Anea, Cial, Cisambiente, Comieco, Conai, Corepla, Coreve, Coripet, Fise Assoambiente, Ricrea, Rilegno e Utilitalia.
5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
5 maggio 2020