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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 5 marzo 2020

(So n. 15 alla Gu 14 aprile 2020 n. 98)

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e Province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Vista la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 che prevede che la società per gli studi di settore — Sose Spa provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la lettera e) del comma 1 dello stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che la nota metodologica e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 41 del 24 luglio 2019, di approvazione dell'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020;

Visto l'articolo 6 del ripetuto decreto legislativo n. 216 del 2010 che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3;

Visto, altresì, il medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, prevede che il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 febbraio 2017, n. 44, recante adozione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente — servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale — servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido;

Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei singoli comuni, trasmessa da Sose Spa — soluzioni per il sistema economico al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 0000713 del 24 luglio 2019;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 nella seduta dell'11 dicembre 2019;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Decreta:

Articolo 1

1. È adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2020 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario, allegati al presente decreto, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente — servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale — servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione gestione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido.

Articolo 2

1. I Comuni delle Regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

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