Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dlgs 15 giugno 2016, n. 124

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Direttiva 2011/65/Ue - Modifiche al Dlgs 4 marzo 2014, n. 27

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Rifiuti | Limiti / Soglie | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Deroghe | Elettricità | Illuminazione | Raee

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124

(Gu 12 luglio 2016 n. 161)

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93;

Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute";

b) al comma 1, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,";

c) al comma 1, dopo le parole: "nonché dell'Ispra" sono inserite le seguenti: "e dell'Istituto superiore di sanità (Iss).";

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le Regioni e Province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.".

2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2016

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