Sicurezza sul lavoro

Documentazione Complementare

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Conclusioni Avvocato Generale Ue 26 settembre 2002, causa C-65/01

Inadempimento di uno Stato - Trasposizione incompleta della direttiva 89/655/Cee sull'uso delle attrezzature di lavoro

Avvocatura generale Ue

Conclusioni presentate il 26 settembre 2002

Inadempimento di uno Stato - Trasposizione incompleta della direttiva 89/655/Cee

Avvocato Generale delle Comunità europee

Conclusioni presentate il 26 settembre 20021

 

Causa C-65/01

 

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana

1. La direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/Cee, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è diretta ad attuare misure di carattere generale destinate a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti i settori di attività e lascia a "direttive particolari" il compito di disciplinare, tra l'altro, i settori particolari menzionati nel suo allegato.

2. Di queste ultime fa parte la direttiva di cui trattasi nella presente causa, cioè la direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/Cee, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee; in prosieguo: la "direttiva").

3. Ai sensi dell'articolo 4, n. 1, lett. a) e b), di quest'ultima, come modificata dalla direttiva 95/63/Ce:

"Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:

ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro [che], già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I".

4. Ora, secondo la Commissione, le dette disposizioni non sono state adeguatamente trasposte nell'ordinamento interno da parte delle autorità italiane. Al riguardo, la Commissione formula quattro censure, che saranno esaminate in successione.

 

Sulla prima censura, attinente alla violazione dell'articolo 4, n. 1, e dell'allegato I, punto 2.1, della direttiva

5. La ricorrente contesta al Governo italiano di non aver correttamente trasposto l'allegato I, punto 2.1, sesta frase, della direttiva. Il detto punto dispone, alle sue frasi quarta, quinta e sesta:

"Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro".

6. La convenuta respinge la critica della Commissione e cita, al riguardo, l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dai decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96 (in prosieguo: il "Dpr n. 547/55"), il quale prescrive quanto segue:

"Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di metter in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto".

7. Secondo il Governo italiano, la Commissione ha illegittimamente ignorato il nesso esistente fra le tre frasi del terzo comma del punto 2.1 dell'allegato I alla direttiva e ritiene che l'ultima frase del detto comma implichi un obbligo autonomo.

8. Esso sostiene infatti che la detta frase rappresenta solo il complemento delle prime due ed ha la sola funzione di precisare quali devono essere il senso e lo scopo dell'avvertimento prescritto con la seconda frase.

9. Ora, l'articolo 80 del Dpr n. 547/55 rifletterebbe in modo esatto e coerente tale interpretazione dell'allegato I, punto 2.1, terzo comma, della direttiva. Infatti, esso riguarderebbe le stesse macchine citate dal detto comma, cioè quelle alle quali sono addetti più lavoratori non perfettamente visibili da parte dell'operatore incaricato della messa in moto delle macchine, e non si limiterebbe ad esigere un generico avviso prima della messa in moto, bensì un segnale acustico "convenuto", vale a dire ben individuato nell'ambito della segnaletica acustica eventualmente in uso presso l'azienda e codificato in modo da contenere la necessaria informazione di sicurezza.

10. Secondo il Governo italiano, la detta informazione, tenuto conto della causa e della natura del rischio in esame, potrebbe solo consistere nel preavviso alle persone esposte dell'inizio di una procedura che, entro tempi noti e congruenti con le caratteristiche di pericolosità delle evenienze da essa determinate, porti alla effettiva messa in moto dell'attrezzatura. In virtù della conoscenza dei detti tempi, le persone esposte potrebbero sottrarsi ai corrispondenti rischi.

11. La Commissione contesta che la terza frase dell'allegato I, punto 2.1, terzo comma, della direttiva sia una sorta di complemento delle due altre frasi del detto comma. Al contrario, proprio tale frase svolgerebbe il ruolo qualificante di sancirel'esigenza fondamentale, da rispettare imperativamente, della possibilità offerta alla persona esposta di sottrarsi rapidamente al rischio.

12. Secondo la Commissione, la normativa italiana conterrebbe una grave lacuna, in quanto prevede come unico obbligo il "segnale acustico convenuto" e non contempla l'esigenza più generalizzata concernente la possibilità pratica per gli interessati di sottrarsi con celerità alle situazioni di pericolo.

13. Occorre osservare che le due parti condividono in effetti la stessa analisi quanto alla funzione del segnale che precede la messa in moto o l'arresto dell'attrezzatura di cui trattasi, cioè quella di offrire ai lavoratori esposti la possibilità pratica di fuggire il rischio al quale li espone l'evento — messa in moto o arresto — annunciato dal detto segnale. Invece, la Commissione ed il Governo italiano divergono sul grado di precisione richiesto per la trasposizione dei requisiti stabiliti dalla direttiva.

14. Secondo la convenuta, il segnale previsto dalla normativa nazionale non può avere altra funzione se non di porre le persone esposte in condizione di sottrarsi al rischio e sarebbe quindi inutile enunciare in modo più esplicito un obbligo di prevedere la possibilità per i detti operatori di mettersi rapidamente al riparo.

15. È vero che suscita dubbi l'argomento sostenuto dalla Commissione, secondo cui si potrebbe facilmente incorrere in casi in cui gli eventuali segnali di avvertimento relativi alla messa in moto o all'arresto delle attrezzature di lavoro risultano insufficienti per permettere ai lavoratori di mettersi rapidamente in salvo. Infatti, tali segnali non presenterebbero alcuna utilità ed è difficile immaginare, quindi, che una normativa che li prescrive possa essere interpretata diversamente dal senso in cui essa esige segnali che consentano ai lavoratori di sottrarsi al rischio, salvo privare la detta normativa di qualsiasi effetto utile.

16. Cionondimeno, dal tenore letterale dell'allegato I, punto 2.1, terzo comma, risulta chiaramente che l'obiettivo fondamentale di tale disposizione risiede nella garanzia, sia attraverso la dislocazione del posto di comando principale, sia, se ciò non fosse possibile, mediante il ricorso ad avvertimenti previ, della possibilità, non solo per un operatore secondario, ma per qualsiasi persona che si trovi nella zona pericolosa, di sottrarsi al rischio in tempo utile.

17. Ora, facendo riferimento solo ai detti avvertimenti, l'articolo 80 del Dpr n. 547/55 non fa alcuna allusione a tale obiettivo fondamentale esplicitamente enunciato dal legislatore comunitario. Pertanto, esso non può essere considerato una trasposizione soddisfacente della direttiva, anche se si sostiene che gli avvertimenti in esame non possono avere obiettivi diversi da quelli riportati nella direttiva.

18. Infatti, spettava alle autorità nazionali adottare misure di trasposizione che non lasciano sussistere la minima ambiguità quanto all'obiettivo degli obblighi di cui trattasi. Mi riferisco, a titolo di conferma, alla costante giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di sufficiente precisione nella trasposizione delle disposizioni di una direttiva2 .

19. Da quanto precede deriva che occorre accogliere la prima censura della Commissione.

Sulla seconda censura, attinente alla violazione dell'articolo 4, n. 1, e dell'allegato I, punto 2.2, della direttiva

20. La Commissione sostiene che le autorità italiane non hanno trasposto l'allegato I, punto 2.2, della direttiva. Il detto punto è redatto come segue:

"La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

— per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,

— per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione".

21. Tuttavia, la convenuta espone che l'articolo 77 del Dpr n. 547/55 attua tale disposizione nell'ordinamento nazionale. Tale norma prevede quanto segue:

"I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo".

22. Dopo un'analisi dettagliata della norma citata, il Governo italiano conclude che essa consente in realtà di raggiungere gli stessi obiettivi previsti dal testo comunitario. Infatti, l'articolo 77 del Dpr n. 547/55 imporrebbe semplicemente "innegativo" (che siano evitati avviamenti accidentali) ciò che la direttiva chiede "in positivo" (l'esecuzione di un'azione volontaria per ottenere un avviamento).

23. La Commissione risponde che la norma nazionale in esame si riferisce, in termini molto vaghi e generali, alla localizzazione dei comandi sulle macchine, mentre la direttiva stabilirebbe l'esigenza dell'azione volontaria per la rimessa in moto o per la modifica delle condizioni di funzionamento di una macchina3 . Le due norme avrebbero quindi contenuti diversi e lo scopo perseguito dalla direttiva non sarebbe raggiunto con tutta l'efficacia necessaria dall'articolo 77 del Dpr n. 547/55, il che rischierebbe di arrecare un serio pregiudizio alla sicurezza effettiva dei lavoratori interessati.

24. La ricorrente rammenta, in proposito, la giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di una trasposizione sufficientemente chiara e precisa delle norme di una direttiva per garantire che, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali4 .

25. Non condivido la prima parte dell'argomentazione della Commissione, laddove essa sottolinea il fatto che l'articolo 77 del Dpr n. 547/55 riguarderebbe solo la localizzazione dei comandi. È sicuramente incontestabile che non basta regolamentare quest'ultima per garantire l'impossibilità di avviamenti improvvisi. Sono infatti rilevanti, al riguardo, anche le considerazioni circa la facilità con cui si innestano i comandi, ovvero la loro sequenza di utilizzazione.

26. È tuttavia giocoforza constatare che l'articolo 77 del Dpr n. 547/55 cita la collocazione dei comandi solo come uno strumento, certo lo strumento più importante, per eliminare il rischio di avviamenti improvvisi. Infatti esso prevede altresì la possibilità che i comandi siano provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.

27. Sottoscrivo pienamente, invece, l'analisi svolta dalla Commissione nella seconda parte della sua argomentazione, relativa al fatto che la normativa nazionale in esame non presenta lo stesso carattere di precisione della direttiva. In particolare, occorre sottolineare che l'articolo 77 del Dpr n. 547/55 non fa alcuna allusione alla modifica importante delle condizioni di funzionamento della macchina.

28. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, non mi sembra evidente che tale situazione sia compresa nella nozione di "avviamenti o innesti accidentali" alla quale trova applicazione la norma nazionale di cui trattasi.

29. Occorre pertanto concludere che la Commissione ha giustamente fatto valere che l'allegato I, punto 2.2, della direttiva non è stato trasposto con sufficiente precisione dalla norma nazionale citata dalla convenuta.

30. Ne consegue che la seconda censura della ricorrente è fondata.

 

Sulla terza censura, attinente ad una violazione dell'articolo 4, n. 1, e dell'allegato I, punto 2.3, della direttiva

 

31. L'allegato I, punto 2.3, frasi seconda, terza e quarta, della direttiva dispone quanto segue:

"Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta".

32. All'argomento della Commissione, secondo cui i principi derivanti dal detto punto 2.3 non sono ripresi dalla normativa italiana, la convenuta risponde che tale omissione è solo apparente. Infatti, il legislatore ne avrebbe in realtà tenuto conto in modo generale agli artt. 69 e 71 del Dpr n. 547/55 ed avrebbe applicato tali principi in un certo numero di disposizioni specifiche, cioè agli artt. 133, 157, 165, 209 e 220 del Dpr n. 547/55.

33. Tali disposizioni hanno il seguente tenore letterale:

"Articolo 69

Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

 

Articolo 71

Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo dellavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

 

Articolo 133

I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.

II dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.

 

Articolo 157

Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.

 

Articolo 165

Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

 

Articolo 209

Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.

 

Articolo 220

I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tale caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.

In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a verifica mensile.

(...)".

34. La Commissione ammette che i requisiti posti dall'allegato I, punto 2.3, seconda frase, della direttiva sono adeguatamente trasposte dalle disposizioni sopra citate, in particolare dagli artt. 69 e 71 del Dpr n. 547/55, e ritira quindi l'addebito da essa formulato al riguardo.

35. Essa fa valere, invece, a mio avviso giustamente, che nessuna delle disposizioni citate dalla convenuta recepisca le esigenze specifiche della direttiva relative alla priorità degli ordini di arresto sugli ordini di messa in moto ed all'interruzione dell'alimentazione degli azionatori. Infatti, quest'ultimo punto, la cui importanza per la sicurezza per i lavoratori appare evidente, non è menzionato in alcuna delle norme nazionali riportate dalla convenuta. Quanto alla priorità degli ordini di arresto, neanch'essa vi compare, poiché le dette norme si limitano ad alludere, eventualmente, ad un "arresto immediato", il che non può essere assimilato ad un'enunciazione esplicita della priorità degli ordini di arresto, come essa emerge dalla direttiva.

36. Ne consegue che la censura della Commissione relativa alla violazione dell'allegato I, punto 2.3, frasi terza e quarta, della direttiva è fondata.

 

Sulla quarta censura, attinente ad una violazione dell'articolo 4, n. 1, e dell'allegato I, punto 2.8, della direttiva

37. La Commissione contesta alla Repubblica italiana anche il fatto di non aver garantito la trasposizione dell'allegato I, punto 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva, che prevede quanto segue:

"Le protezioni ed i sistemi protettivi:

— non devono provocare rischi supplementari,

— non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

— devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

— non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,

(...)".

38. La convenuta riconosce di avere scelto un approccio differente rispetto a quello della direttiva, ma fa valere che la normativa nazionale di riferimento e la norma comunitaria raggiungono lo stesso obiettivo di sicurezza. Inoltre, il suo approccio favorirebbe l'acquisizione del progresso in termini di sicurezza conseguente allo sviluppo della tecnica della prevenzione.

39. Infatti, secondo il Governo italiano, la direttiva, che riporta un elenco esaustivo delle caratteristiche di prestazione e di costruzione delle protezioni, è solo apparentemente più dettagliata delle disposizioni nazionali. Il legislatore italiano avrebbe adottato un sistema più aperto ed evoluto comprendente, da un lato una serie di misure specifiche per alcuni elementi considerati maggiormente critici e, dall'altro, un insieme di regole generali aventi l'effetto di imporre al datore di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato, di ricercare ed applicare le migliori soluzioni del momento in materia di sicurezza, individuate, secondo la giurisprudenza costante dei giudici nazionali, nello stato dell'arte quale codificato ed oggettivato dal complesso delle norme di buona tecnica.

40. Le disposizioni specifiche menzionate dalla convenuta sono gli artt. 43, 44, 48 e 49 del Dpr n. 547/55, i quali recitano:

"Articolo 43

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.

La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

 

Articolo 44

I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.

 

Articolo 48

È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

 

Articolo 49

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

(...)".

41. Alla lettura di tali disposizioni è giocoforza constatare che il loro contenuto è obiettivamente diverso da quello dell'allegato I, punto 2.8, della direttiva. Esse hanno ad oggetto una serie di ipotesi specifiche che, peraltro, non riguardano necessariamente i dispositivi di protezione e non fissano alcuna regola generale relativa a questi ultimi.

42. Quanto alle disposizioni di portata generale, la convenuta fa valere, in primo luogo, l'articolo 2087 del codice civile italiano, che recita:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

43. In secondo luogo, il Governo italiano richiama l'articolo 4, n. 5, lett. b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sull'attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee e 90/679/Cee, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sulle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del quale il datore di lavoro, il dirigente, e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'articolo 1 (ossia tutti i settori di attività privati o pubblici, salvo le eccezioni previste), nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

44. In terzo luogo, la convenuta cita l'articolo 374 del Dpr n. 547/55, il quale prevede quanto segue:

"Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto".

45. La Commissione contesta la rilevanza di tali disposizioni generali, in quanto esse presupporrebbero necessariamente, per svolgere la loro piena efficacia giuridica, l'esistenza di disposizioni di dettaglio sufficientemente precise per garantire la tutela dei lavoratori, come quelle riportate all'allegato I, punto 2.8, della direttiva e non trasposte in modo chiaro ed esplicito.

46. Occorre comunque constatare che, se è vero che nulla impedisce ad uno Stato membro di introdurre una normativa fondata sul necessario adeguamento alprogresso — la Commissione rammenta, al riguardo, che l'articolo 6, n. 1, della direttiva 89/391/Cee si ispira alla stessa finalità — tale considerazione non può tuttavia esonerare tale Stato membro dall'attuare le prescrizioni minime stabilite dalla direttiva.

47. Quest'ultima, infatti, è diretta a garantire, come sottolineato dalla Commissione, per tutti i lavoratori di tutti gli Stati membri, un livello minimo di protezione idoneo a fronteggiare in modo adeguato i rischi legati all'uso di attrezzature di lavoro. Le sue disposizioni implicano pertanto l'adozione, da parte degli Stati membri, di norme chiare e precise, che non lascino alcun dubbio in merito alla portata dei diritti di cui la direttiva fa beneficiare i singoli e che corrispondano alle prescrizioni minime derivanti dalla direttiva.

48. Ora, è giocoforza constatare che nessuna disposizione citata dalla convenuta riflette in modo preciso e indiscutibile le disposizioni dell'allegato I, punto 2.8, della direttiva, riguardanti i dispositivi di protezione.

49. Occorre quindi concludere che la quarta censura della Commissione è fondata. Poiché lo stesso vale anche per le altre tre, ne consegue che il ricorso è fondato nel suo insieme.

50. Quanto alle spese, se è vero che la Commissione ha ritirato una delle sue censure o, più esattamente, una parte della censura relativa alla violazione dell'allegato I, punto 2.3, della direttiva, ciò non basta ad evitare alla Repubblica italiana la condanna al pagamento della totalità delle spese.

51. Infatti, è pacifico che solo nella fase del controricorso essa ha comunicato alla Commissione le misure previste per la trasposizione delle norme comunitarie. Non è quindi possibile imputare a quest'ultima una parte delle spese per aver parzialmente desistito da una delle sue censure.

52. Si propone pertanto di condannare la convenuta alle spese.

Conclusione

53. Per i motivi che precedono, si propone alla Corte di:

— constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell'ordinamento interno i requisiti minimi derivanti dall'articolo 4, n. 1, e dell'allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, terza e quarta frase, e 2.8, seconda frase, nei limiti dei trattini secondo, terzo, quarto e quinto, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/Cee, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/Cee), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;

— condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.

Note ufficiali

1. Lingua originale: il francese.
2. V., ad es., sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1661).
3. In corsivo nella replica della Commissione.
4. Sentenza 9 aprile 1987, causa 363/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 1733, punto 7).
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