Dlgs 5 dicembre 2019, n. 163
Gas fluorati - Disciplina sanzionatoria per violazione del regolamento 517/2014/Ue - Abrogazione del Dlgs 5 marzo 2013, n. 26
Ultima versione disponibile al 10/12/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163
(Gu 2 gennaio 2020, n. 1)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006
Il Presidente della repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2016-2017", ed in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di esecuzione del regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (Ue) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006, di seguito denominato "regolamento (Ue) n. 517/2014", e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (Ue) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Articolo 3
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Articolo 4
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Articolo 5
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite
1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (Ue) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del regolamento (Ue) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (Ue) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (Ue) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 6
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018
1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Articolo 7
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra
1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 8
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di certificazione
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (Ue) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonché gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Articolo 9
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (Ue) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014.
3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Articolo 10
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (Ue) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Articolo 11
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso
1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 12
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Articolo 13
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantità superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014, ovvero in quantità superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014.
Articolo 14
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi
1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (Ue) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (Ue) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 517/2014.
3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Articolo 15
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento
1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (Ue) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (Ue) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (Ue) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del regolamento (Ue) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformità di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro.
Articolo 16
Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (Ccta), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.
4. All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
6. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689 del 1981.
Articolo 17
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 18
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 19
Abrogazione
1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.