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Regolamento Commissione Ue 2019/2022/Ue

Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico - In attuazione della direttiva 2009/125/Ce

Parole chiave Parole chiave: Energia | Linee guida / Norme tecniche | Elettricità | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Regolamento 1° ottobre 2019, n. 2019/2022/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (Ue) n. 1016/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione della direttiva 2009/125/Ce la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.

(2) La comunicazione della Commissione COM(2016)773 2 relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce, definisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua sia i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (Ue) n. 1016/2010 3 della Commissione e il regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione 4 .

(3) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Le lavastoviglie per uso domestico sono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima nel 2030 un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 2,1 TWh, una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 0,7 Mt di CO2 eq/anno e un risparmio di acqua di 16 milioni di m3.

(4) La Commissione ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico nel regolamento (Ue) n. 1016/2010 e, a norma del citato regolamento, dovrebbe riesaminarle alla luce del progresso tecnologico.

(5) La Commissione ha riesaminato il regolamento (Ue) n. 1016/2010 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lavastoviglie per uso domestico, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato realizzato in stretta cooperazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva 2009/125/Ce.

(6) Dallo studio di riesame è emersa la necessità di rivedere le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico e le specifiche relative all'uso di risorse essenziali quali l'energia e l'acqua, e di adottare inoltre specifiche relative all'uso efficiente delle risorse, quali la riparabilità e la riciclabilità.

(7) Gli aspetti ambientali delle lavastoviglie per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia e acqua nella fase d'uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita e le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua nella fase di produzione (a causa dell'estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d'uso (a causa del consumo di energia elettrica).

(8) Il consumo annuo totale di energia, all'interno dell'Unione, dei prodotti oggetto del presente regolamento è stato stimato a 31,3 TWh nel 2015, corrispondente a 11,1 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nell'ipotesi di uno scenario immutato le proiezioni danno un aumento del consumo di energia elettrica delle lavastoviglie per uso domestico che dovrebbe attestarsi a 49,0 TWh nel 2030, soprattutto a causa dell'aumento del numero totale di lavastoviglie in uso. Tale aumento del consumo energetico può tuttavia essere limitato con un aggiornamento delle specifiche esistenti di progettazione ecocompatibile. Analogamente, il consumo di acqua delle lavastoviglie per uso domestico è stato stimato in 318 milioni di m3 nel 2015 e se ne prevede un ulteriore aumento fino a 531 milioni di m3 nel 2030 in assenza di un aggiornamento delle specifiche. Infine, si stima che negli ultimi anni il ciclo di vita utile delle lavastoviglie per uso domestico si sia ridotto a circa 12,5 anni e in mancanza di incentivi questa tendenza è destinata a continuare.

(9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2015) 614 final 5 — piano d'azione sull'economia circolare] e la comunicazione sul piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 6 sottolineano l'importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per favorire la transizione verso un'economia più circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 7 fa riferimento alla direttiva 2009/125/Ce e indica che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smantellamento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), affrontando così i problemi a monte. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe stabilire specifiche adeguate per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare.

(10) Le lavastoviglie per usi diversi da quello domestico hanno caratteristiche e modalità di impiego differenti. Esse sono l'oggetto di altra attività di regolamentazione, in particolare relativamente alla direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 8 relativa alle macchine e non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le disposizioni relative alle lavastoviglie per uso domestico dovrebbero applicarsi alle lavastoviglie con le stesse caratteristiche tecniche, a prescindere dal contesto in cui sono utilizzate. Tutte le lavastoviglie per uso domestico dovrebbero rispettare le specifiche minime in materia di lavaggio e asciugatura a prescindere dai metodi utilizzati.

(11) Dovrebbero essere stabilite specifiche particolari per i modi a basso consumo di energia delle lavastoviglie per uso domestico. Le disposizioni del regolamento (Ce) n. 1275/2008 9 della Commissione non dovrebbero applicarsi alle lavastoviglie per uso domestico che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (Ce) n. 1275/2008.

(12) I pertinenti parametri di prodotto dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

(13) A norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, il presente regolamento deve specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

(14) Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/Ce, nella misura in cui sono pertinenti alle specifiche definite nel presente regolamento.

(15) Qualora i parametri della documentazione tecnica di cui al presente regolamento siano identici ai parametri della scheda informativa del prodotto di cui al regolamento delegato (Ue) 2019/2017 della Commissione 11 , i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero inserire i dati corrispondenti nella banca dati dei prodotti di cui al regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 e non dovrebbero più essere tenuti a comunicarli alle autorità di sorveglianza del mercato come parte della documentazione tecnica.

(16) Al fine di assicurare l'efficacia e la credibilità del regolamento e di tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l'immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati.

(17) Oltre alle specifiche di cui al presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili per far sì che le informazioni sulla prestazione ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili, conformemente all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/Ce.

(18) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato al fine di valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle sue disposizioni per il conseguimento degli obiettivi che si prefigge. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto visibile sul mercato.

(19) Il regolamento (Ue) n. 1016/2010 dovrebbe essere abrogato.

(20) Per facilitare la transizione tra il regolamento (Ue) n. 1016/2010 e il presente regolamento, l'uso della dicitura "eco" al posto di "programma standard" dovrebbe essere autorizzato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese lavastoviglie da incasso per uso domestico e le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono anche essere alimentate da batterie.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle lavastoviglie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/Ce;

b) alle lavastoviglie per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "alimentazione da rete" o "alimentazione da rete elettrica": la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

2) "lavastoviglie per uso domestico": l'apparecchio che lava e risciacqua stoviglie, che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 13 o alla direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 14 ;

3) "lavastoviglie da incasso per uso domestico": la lavastoviglie per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per:

a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;

b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e

c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

4) "modello equivalente": il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo del modello diverso;

5) "identificativo del modello": il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

6) "banca dati dei prodotti": la raccolta dei dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (Ue) 2017/1369;

7) "programma": la serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante, importatore o mandatario per determinati livelli di sporco o condizioni di carico, o entrambi;

8) "eco": il nome del programma di una lavastoviglie per uso domestico dichiarato dal fabbricante, importatore o mandatario come indicato per il lavaggio di stoviglie con grado di sporco normale e a cui fanno riferimento le specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di efficienza energetica e prestazioni di lavaggio e asciugatura;

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce è rappresentata dal sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati dei parametri elencati all'allegato II, punti 2, 3 e 4, e i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati in conformità all'allegato III.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) dai calcoli effettuati sulla base della progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (Ue) 2019/2017 nell'ordine e nel formato ivi stabilito. Fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/Ce, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento (Ue) 2019/2017.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/Ce, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Elusione

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo di energia e di acqua del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non devono risultare in alcun modo modificate.

Articolo 7

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono illustrati all'allegato V.

Articolo 8

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce dei progressi tecnologici e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 25 dicembre 2025.

In particolare il riesame riguarda i seguenti aspetti:

a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda la prestazione delle lavastoviglie per uso domestico in termini energetici e ambientali, tenendo conto, tra l'altro, delle prestazioni di asciugatura;

b) il livello delle tolleranze ammesse a fini di verifica;

c) una valutazione dell'evoluzione del comportamento dei consumatori e del tasso di penetrazione delle lavastoviglie per uso domestico negli Stati membri dell'Ue;

d) l'efficacia delle specifiche in vigore relative all'efficienza delle risorse;

e) l'opportunità di fissare specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, prevedendo anche la possibilità di includere più pezzi di ricambio.

Articolo 9

Modifica del regolamento (Ce) n. 1275/2008

All'allegato I, punto 1, del regolamento (Ce) n. 1275/2008 la voce "Lavastoviglie" è soppressa.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento (Ue) n. 1016/2010 è abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Articolo 11

Misure di transizione

In deroga alle disposizioni dell'allegato I, punto 1, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1016/2010, a decorrere dal 25 dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2021, per il programma standard può essere utilizzata la dicitura "eco" anziché la dicitura "programma standard", in conformità all'allegato II, punto 1 del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 6, primo comma, e l'articolo 11 si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 ottobre 2019

Allegato 1

Definizioni applicabili agli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 330 KB


Allegato 2

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 361 KB


Allegato 3

Metodi di misurazione e calcoli

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 329 KB


Allegato 4

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 333 KB


Allegato 5

Parametri di riferimento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 323 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

2.

Comunicazione della Commissione Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 [COM(2016) 773 final del 30 novembre 2016].

3.

Regolamento (Ue) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (Gu L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

4.

Regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (Gu L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

5.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare [COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015].

6.

COM(2016) 773 final del 30.11.2016.

7.

Direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Gu L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

8.

Direttiva 2006/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/Ce (Gu L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

9.

Regolamento (Ce) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (Gu L 339 del 18.12.2008, pag. 45).

10.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

11.

Regolamento delegato (Ue) 2019/2017 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 1059/2010 della Commissione (Cfr. pag. 134 della presente Gazzetta ufficiale).

12.

Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

13.

Direttiva 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Gu L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

14.

Direttiva 2014/53/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/Ce (Gu L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

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