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Regolamento Commissione Ue 2019/2018/Ue

Etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Parole chiave Parole chiave: Energia | Etichettatura | Elettricità | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 11 marzo 2019, n. 2019/2018/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue1 , in particolare gli articoli 11 e 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscalaggio dell'etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse.

(2) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM(2016) 773 final)2 , adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 , stabilisce le priorità di lavoro all'interno del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono tra i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure.

(3) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituiscono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 48 TWh nel 2030.

(4) La Commissione ha eseguito due studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta solitamente in uso nell'Unione. Gli studi si sono svolti in stretta collaborazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati degli studi sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(5) Dagli studi preparatori è emersa la necessità d'introdurre requisiti di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

(6) Gli studi preparatori hanno rilevato che il consumo di energia nella fase d'uso costituisce l'aspetto ambientale più significativo degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

(7) Gli studi preparatori hanno evidenziato che è possibile ottenere un'ulteriore notevole riduzione del consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento mediante l'attuazione di una misura di etichettatura energetica specifica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

(8) Il presente regolamento si dovrebbe applicare ai seguenti apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: armadi refrigerati (frigoriferi o congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati.

(9) I minibar e i frigoriferi cantina con funzioni di vendita non dovrebbero essere considerati apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta e pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento; essi rientrano nel campo di applicazione del regolamento delegato (Ue) 2019/20164 .

(10) Gli armadi statici verticali sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione5 , pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento.

(11) Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta esposti alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o se è immessa sul mercato alla fiera.

(12) I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 .

(13) La terminologia e i metodi di prova del presente regolamento sono compatibili con la terminologia e i metodi di prova definiti nelle norme En 16901, En 16902, En 50597 e En Iso 23953-2.

(14) In considerazione dell'aumento delle vendite dei prodotti connessi all'energia attraverso piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita via Internet dovrebbero essere tenute a consentire l'esposizione, in prossimità del prezzo, dell'etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio7 sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2017/1369.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 18 del regolamento (Ue) 2017/1369,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.

2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:

a) apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;

b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

c) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;

d) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;

e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;

f) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l'esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l'esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d'acqua refrigerati;

g) saladette;

h) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;

i) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l'aria fredda prodotta da un'unità esterna di raffreddamento dell'aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all'allegato IV, tabella 4;

j) armadi d'angolo;

k) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;

l) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;

m) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (Ue) 2015/1095;

n) frigoriferi cantina e minibar.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta": l'armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all'esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose; ciò include gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di aree per la conservazione di alimenti e altri articoli non accessibili ai clienti, ma esclude i minibar e i frigoriferi cantina;

2. "alimenti": cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

3. "unità di condensazione": il prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a energia elettrica e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione, definito nel regolamento (Ue) 2015/1095;

4. "armadio con sistema remoto": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che, per funzionare come apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti (unità di condensazione e/o compressore e/o unità di condensazione ad acqua) che non sono parte integrante dell'armadio;

5. "apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudato e approvato per la trasformazione alimentare, come le gelatiere, i distributori automatici refrigerati dotati di microonde o le macchine del ghiaccio; sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di uno scomparto appositamente progettato per la trasformazione alimentare che rappresenta meno del 20% del volume netto totale dell'apparecchio;

6. "volume netto": la parte, espressa in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), del volume lordo di uno scomparto una volta detratto il volume dei componenti e degli spazi inutilizzabili per la conservazione o l'esposizione di alimenti e altri prodotti;

7. "volume lordo": il volume, espresso in decimetri cubi (dm3) o in litri (l), delimitato dai rivestimenti interni dello scomparto, senza accessori interni e con la porta o il coperchio chiuso;

8. "specificamente collaudato e approvato": il prodotto che soddisfa tutte le specifiche seguenti:

a) è stato specificamente progettato e collaudato per la condizione di esercizio o l'applicazione menzionata, conformemente alla normativa dell'Unione citata o agli atti collegati, alla legislazione applicabile dello Stato membro e/o alle pertinenti norme europee o internazionali;

b) è accompagnato dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di esercizio o l'applicazione in questione;

c) è immesso sul mercato specificamente per le condizioni di esercizio o l'applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica, dalle informazioni fornite sul prodotto e da qualsiasi materiale pubblicitario o commerciale;

9. "saladette": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o facciate di cassetti poste sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti, quali condimenti per pizza o ingredienti per insalate, in modo che siano facilmente accessibili;

10. "banco orizzontale a servizio assistito con area integrata per la conservazione": l'armadio orizzontale a servizio assistito che comprende un'area refrigerata per la conversazione di almeno 100 litri (l) per metro (m) di lunghezza, normalmente posta alla base del banco a servizio assistito;

11. "armadio orizzontale": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotato di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore, e accessibile dall'alto;

12. "temperatura di esercizio per la refrigerazione": la temperatura compresa tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 15 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi dotati di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico, e tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 10 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi privi di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico;

13. "temperatura di esercizio": la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto durante la prova;

14. "distributore automatico refrigerato": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell'inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco;

15. "armadio d'angolo": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all'altro e/o che formano una curva. L'armadio d'angolo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell'armadio d'angolo sono inclinate a un angolo tra 30 ° e 90 °;

16. "temperatura di esercizio per il congelamento": la temperatura inferiore a -12 gradi Celsius (°C);

17. "banco a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie": il banco orizzontale a servizio assistito progettato e commercializzato specificamente per l'esposizione di pesce fresco. È caratterizzato da un letto di ghiaccio in scaglie sulla parte superiore, che mantiene a temperatura il pesce fresco esposto, e da uno scarico di drenaggio integrato;

18. "frigorifero cantina": l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo e dotato di sistemi antivibrazione, definito nel regolamento delegato (Ue) 2019/2016;

19. "scomparto": lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;

20. "porta esterna": la parte di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che può essere spostata o rimossa almeno per consentire l'inserimento del carico nell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o l'estrazione del carico dal medesimo;

21. "sotto-scomparto": lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;

22. "minibar": l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di alimenti nelle camere d'albergo e in ambienti simili, definito nel regolamento delegato (Ue) 2019/2016;

23. "punto vendita": il luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono esposti o offerti per vendita, noleggio oppure locazione-vendita;

24. "indice di efficienza energetica" (IEE): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta espresso in percentuale (%), calcolato conformemente all'allegato IV, punto 2.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:

a) ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III;

b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;

c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;

d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;

f) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, riguardante un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

2. La classe di efficienza energetica si basa sull'indice di efficienza energetica calcolato conformemente all'allegato II.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a) nei pertinenti punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;

b) in caso di vendita a distanza siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

d) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Il prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/Ce che consente la vendita diretta di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta via il suo sito Internet, consente l'esposizione dell'etichetta elettronica e della scheda di prodotto elettronica fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, e informa il distributore dell'obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute mediante metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato IV.

Articolo 7

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IX.

Articolo 8

Riesame

Entro il 25 dicembre 2023 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione. Il riesame valuta, tra le altre cose:

a) le classi di efficienza energetica;

b) la possibilità di contemplare aspetti dell'economia circolare;

c) la possibilità di una classificazione più dettagliata dei prodotti, che tenga conto, tra l'altro, della differenza tra armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019

Allegato I

Definizioni applicabili ai fini degli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 334 KB


 

Allegato II

Classi di efficienza energetica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 320 KB


 

Allegato III

 

Allegato IV

Metodi di misurazione e di calcolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 376 KB


 

Allegato V

Scheda informativa del prodotto

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 338 KB


 

Allegato VI

Documentazione tecnica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 326 KB


 

Allegato VII

 

Allegato VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 355 KB


 

Allegato IX

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 331 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

2.

Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30.11.2016).

3.

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

4.

Regolamento delegato (Ue) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 1060/2010 della Commissione (Cfr. pag. 102 della presente Gazzetta ufficiale).

5.

Regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (Gu L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

6.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

7.

Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (Gu L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

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