Energia

Normativa Vigente

print

Regolamento Commissione Ue 2019/2019/Ue

Progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione - In attuazione della direttiva 2009/125/Ce

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Linee guida / Norme tecniche | Elettricità

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Commissione europea

Regolamento 1° ottobre 2019, n. 2019/2019/Ue

(Guue 5 dicembre 2019 n. L 315)

Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (Ce) n. 643/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2009/125/Ce la Commissione deve fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.

(2) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile della Commissione (Com (2016) 773) 2 , adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce, stabilisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, nonché per il riesame del regolamento (Ce) n. 643/2009 della Commissione 3 e del regolamento delegato (Ue) n. 1060/2010 della Commissione 4 .

(3) Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione costituiscono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 10 TWh nel 2030.

(4) La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico nel regolamento (Ce) n. 643/2009, a norma del quale deve riesaminare periodicamente lo stesso regolamento alla luce del progresso tecnologico.

(5) La Commissione ha riesaminato il regolamento (Ce) n. 643/2009 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi di refrigerazione, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato svolto in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva 2009/125/Ce.

(6) Il riesame mostra il vantaggio dell'aggiornamento, continuo e migliorato, delle specifiche che sono adattate in funzione del progresso tecnologico degli apparecchi di refrigerazione. Esso mostra in particolare che è possibile introdurre requisiti di efficienza energetica per i frigoriferi cantina ed eliminare o ridurre in misura significativa i fattori di correzione.

(7) Nel 2015 il consumo annuo di energia, all'interno dell'Unione, dei prodotti cui si applica il presente regolamento è stato stimato in 86 TWh, pari a 34 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di emissioni di gas a effetto serra. In uno scenario immutato, il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione dovrebbe diminuire entro il 2030. Si prevede tuttavia un rallentamento della riduzione, a meno che le specifiche di progettazione ecocompatibile esistenti non siano aggiornate.

(8) Gli aspetti ambientali degli apparecchi di refrigerazione nel campo di applicazione del regolamento stesso identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico nella fase di utilizzo, l'aumento del consumo energetico nell'arco di vita del prodotto dovuto a guarnizioni delle porte che causano perdite, la scarsa riparabilità e opzioni di conservazione degli alimenti subottimali che provocano uno spreco alimentare evitabile.

(9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per l'economia circolare (Com (2015) 614 final) 5 e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile sottolineano l'importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere la transizione a un'economia circolare più efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 6 fa riferimento alla direttiva 2009/125/Ce e indica che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smantellamento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), affrontando così i problemi a monte. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le opportune disposizioni in tal senso.

(10) Gli apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta dovrebbero essere disciplinati da un regolamento distinto in materia di progettazione ecocompatibile.

(11) I congelatori a pozzetto, anche professionali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non rientrano in quello del regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione 7 e possono essere utilizzati al di fuori degli ambienti professionali.

(12) I frigoriferi cantina e gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità (come i minibar), compresi quelli con porte trasparenti, non hanno una funzione di vendita diretta. I frigoriferi cantina sono di norma utilizzati in ambienti domestici o ristoranti, mentre i minibar sono solitamente utilizzati nelle camere d'albergo. Pertanto, frigoriferi cantina e minibar, anche con porte trasparenti, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

(13) I pertinenti parametri di prodotto dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto dei metodi di misurazione, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(14) Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, il presente regolamento deve specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

(15) Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire, nella documentazione tecnica, le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/Ce, nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche definite nel presente regolamento.

(16) Ai fini della sorveglianza del mercato, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero poter fare riferimento alla banca dati dei prodotti se la documentazione tecnica di cui al regolamento delegato (Ue) 2019/2016 della Commissione 9 contiene le stesse informazioni.

(17) Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento e di proteggere i consumatori, i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati dovrebbero essere vietati.

(18) Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili per far sì che le informazioni sulla prestazione ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili, conformemente alla direttiva 2009/125/Ce, allegato I, parte 3, punto 2.

(19) Il riesame del presente regolamento dovrebbe valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni in termini di realizzazione degli obiettivi. La tempistica del riesame dovrebbe consentire a tutte le disposizioni di essere attuate e agli effetti di manifestarsi sul mercato.

(20) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (Ce) n. 643/2009.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1 500 litri.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto professionali;

b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;

d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "alimentazione da rete" o "alimentazione da rete elettrica": la fornitura di elettricità dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

(2) "apparecchio di refrigerazione": l'armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata ove il raffreddamento è ottenuto mediante uno o più sistemi che consumano energia;

(3) "scomparto": lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;

(4) "porta esterna": la parte di un armadio che può essere spostata o rimossa almeno per consentire lo spostamento del carico dall'esterno all'interno dell'armadio o viceversa;

(5) "sotto-scomparto": lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di funzionamento diverso da quello dello scomparto in cui si trova;

(6) "volume totale" (V): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dell'apparecchio di refrigerazione, pari alla somma dei volumi degli scomparti, espresso in dm3 o litri;

(7) "volume dello scomparto" (Vs): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dello scomparto, espresso in dm3 o litri;

(8) "armadio refrigerato professionale": l'apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinato alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti, quale definito al regolamento (Ue) 2015/1095;

(9) "abbattitore": l'apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a –18 °C nel caso del congelamento, quale definito al regolamento (Ue) 2015/1095;

(10) "congelatore a pozzetto professionale": il congelatore i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure che dispone sia di scomparti ad apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio, utilizzato per la conservazione di alimenti in ambienti non domestici;

(11) "congelatore": l'apparecchio di refrigerazione avente unicamente scomparti a 4 stelle;

(12) "scomparto per prodotti congelati": il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o inferiore a 0 °C; equivale a uno scomparto a 0 stelle, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle, secondo quanto indicato nell'allegato III, tabella 3;

(13) "tipo di scomparto": il tipo di scomparto dichiarato sulla base dei parametri di prestazione di refrigerazione Tmin, Tmax, Tc e altri indicati nell'allegato III, tabella 3;

(14) "temperatura minima" (Tmin), la temperatura minima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato III, tabella 3;

(15) "temperatura massima" (Tmax): la temperatura massima all'interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell'allegato III, tabella 3;

(16) "temperatura obiettivo" (Tc): la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto nella fase di prova, secondo quanto indicato nell'allegato III, tabella 3, e corrispondente alla temperatura per testare il consumo energetico, espressa come media nel tempo per una serie di sensori;

(17) "scomparto a 0 stelle" e "scomparto per la produzione di ghiaccio": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a 0 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(18) "scomparto a 1 stella": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –6 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(19) "scomparto a 2 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –12 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(20) "scomparto a 3 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –18 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(21) "scomparto congelatore" o "scomparto a 4 stelle": lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –18 °C e che soddisfa i requisiti relativi alle capacità di congelamento;

(22) "capacità di congelamento": la quantità di alimenti freschi che può essere congelata in uno scomparto congelatore in 24 ore; essa non deve essere inferiore a 4,5 kg per 24 h per 100 litri di volume dello scomparto congelatore, con un minimo di 2,0 kg/24 h;

(23) "apparecchio di refrigerazione avente funzione di vendita diretta": l'apparecchio di refrigerazione utilizzato allo scopo di mostrare e vendere ai clienti articoli a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso lati aperti, una o più porte o cassetti, o entrambi, e che può consistere anche in un armadio con aree utilizzate per conservare o servire articoli non accessibili ai clienti; sono esclusi i minibar e i frigoriferi cantina quali definiti al regolamento (Ue) 2019/2024 della Commissione 10 ;

(24) "minibar": l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di prodotti alimentari nelle camere d'albergo e in ambienti simili;

(25) "frigorifero cantina": l'apparecchio di refrigerazione dedicato per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo di uno scomparto cantina, quali definite nell'allegato III, tabella 3, e dotato di sistemi antivibrazione;

(26) "apparecchio di refrigerazione dedicato": l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto;

(27) "scomparto cantina": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C, un tasso di umidità interna compreso tra il 50 % e l'80 % e condizioni di conservazione comprese tra 5 °C e 20 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(28) "apparecchio di refrigerazione mobile": l'apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;

(29) "alimenti": cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;

(30) "indice di efficienza energetica" (Iee): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione espresso in percentuale, come definito all'allegato III, punto 5;

(31) "apparecchio di refrigerazione a bassa rumorosità": l'apparecchio di refrigerazione sprovvisto di compressione di vapore e con emissione di rumore aereo inferiore a 27 decibel ponderati A riferiti a 1 picowatt (dB(A) re 1 pW);

(32) "emissione di rumore aereo": il livello di potenza sonora dell'apparecchio di refrigerazione, espresso in decibel ponderati A riferiti a 1 picowatt (dB(A) re 1 pW);

(33) "apparecchio combinato": l'apparecchio di refrigerazione costituito da più tipi di scomparti di cui almeno uno è uno scomparto per prodotti non congelati.

(34) "scomparto per prodotti non congelati": il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o superiore a 4 °C; può essere uno scomparto dispensa, cantina, a temperatura moderata o per la conservazione di alimenti freschi le cui condizioni di conservazione e temperature obiettivo sono stabilite nell'allegato III, tabella 3;

(35) "scomparto dispensa": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 17 °C e condizioni di conservazione comprese tra 14 °C e 20 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(36) "scomparto a temperatura moderata": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C e condizioni di conservazione comprese tra 2 °C e 14 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(37) "scomparto per alimenti freschi": lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 4 °C e condizioni di conservazione comprese tra 0 °C e 8 °C, come indicato all'allegato III, tabella 3;

(38) "riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell'ambiente": il sistema di riscaldamento anticondensa la cui capacità di riscaldamento dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità ambiente o da entrambe;

(39) "riscaldatore anticondensa", il riscaldatore che impedisce la formazione di condensa sull'apparecchio di refrigerazione;

(40) "energia ausiliaria" (Eaux): l'energia utilizzata dal riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell'ambiente, espressa in kWh/a.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce è rappresentata dal sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato II, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure

b) tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi.

la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

La documentazione tecnica contiene l'elenco di tutti i modelli equivalenti con gli identificativi di modello.

4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (Ue) 2019/2016, nell'ordine e nel formato ivi stabilito. Fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/Ce, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti contenente le stesse informazioni di cui al regolamento (Ue) 2019/2016.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/Ce, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Elusione

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento.

Articolo 7

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono illustrati all'allegato V.

Articolo 8

Riesame

Entro il 25 dicembre 2025 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione.

Il riesame valuta in particolare:

a) le specifiche relative all'indice di efficienza energetica per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità e per i frigoriferi cantina, compresi quelli con porte trasparenti;

b) l'opportunità di fissare specifiche relative all'indice di efficienza energetica per gli apparecchi combinati a bassa rumorosità provvisti di uno o più scomparti per prodotti congelati;

c) il trattamento dei congelatori a pozzetto professionali;

d) il livello delle tolleranze;

e) l'opportunità di un segnale sonoro obbligatorio per l'apertura prolungata delle porte;

f) i fattori di compensazione e i parametri di modellizzazione;

g) l'opportunità di stabilire specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti in linea con i principi dell'economia circolare, e di stabilire anche se debbano essere incluse più parti di ricambio;

h) l'opportunità di includere altri dispositivi o funzioni ausiliari oltre al riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell'ambiente nella determinazione dell'energia ausiliaria;

i) la metodologia per tenere conto dello sbrinamento automatico e intelligente.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (Ce) n. 643/2009 della Commissione è abrogato con effetto a decorrere dal 1° marzo 2021.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato 1

Definizioni applicabili agli allegati

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 347 KB


Allegato2

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 356 KB


Allegato 3

Metodi di misurazione e di calcolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 387 KB


Allegato 4

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 334 KB


Allegato 5

Parametri di riferimento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 327 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

2.

Comunicazione della Commissione – Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (Com (2016) 773 final del 30 novembre 2016)

3.

Regolamento (Ce) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Gu L 191 del 23.7.2009, pag. 53).

4.

Regolamento delegato (Ue) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Gu L 314 del 30 novembre 2010, pag. 17).

5.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (Com (2015) 614 final del 2 dicembre 2015).

6.

Direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) (Gu L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

7.

Regolamento (Ue) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (Gu L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

8.

Regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/Cee e 93/15/Cee del Consiglio nonché le direttive 94/9/Ce, 94/25/Ce, 95/16/Ce, 97/23/Ce, 98/34/Ce, 2004/22/Ce, 2007/23/Ce, 2009/23/Ce e 2009/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/Cee del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 316 del 14 novembre 2012, pag. 12).

9.

Regolamento delegato (Ue) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 1060/2010 della Commissione (cfr. pag. 102 della presente Gazzetta ufficiale).

10.

Regolamento (Ue) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 313 della presente Gazzetta ufficiale).

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598