Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione delegata Commissione Ue 3 maggio 2019, n. 2019/1597/Ue

(Guue 27 settembre 2019 n. L 248)

Decisione delegata che integra la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/98/Ce impone agli Stati membri di includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l'attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Spetta alla Commissione stabilire tale metodologia comune e fissare requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari sulla base del lavoro svolto dalla piattaforma Ue sulle perdite e gli sprechi alimentari.

(2) La definizione di "alimento" di cui al regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2 comprende gli alimenti nel loro complesso, lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo. Per alimento si intendono anche le parti non commestibili che non sono state separate da quelle commestibili nel corso della produzione, quali le ossa attaccate alla carne destinata al consumo umano. Di conseguenza i rifiuti alimentari possono comprendere voci che includono parti di alimenti destinate ad essere ingerite e parti di alimenti non destinate ad essere ingerite.

(3) I rifiuti alimentari non comprendono le perdite che si verificano in fasi della filiera alimentare in cui determinati prodotti non sono ancora diventati alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 178/2002, quali piante commestibili che non sono state raccolte. Non sono inoltre inclusi i sottoprodotti della produzione di alimenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce, poiché tali sottoprodotti non sono rifiuti.

(4) La prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l'intera filiera alimentare. Poiché i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare, i rifiuti alimentari dovrebbero essere misurati separatamente in ogni fase.

(5) L'attribuzione dei rifiuti alimentari alle diverse fasi della filiera alimentare dovrebbe essere effettuata conformemente alla classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione definita dal regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 quale "Nace Revisione 2". In mancanza di una pertinente classificazione Nace Rev. 2, l'attribuzione alle "famiglie" dovrebbe essere effettuata facendo riferimento alla sezione 8, punto 1.2, dell'allegato del regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio4 .

(6) Sebbene la decisione 2000/532/Ce della Commissione5 che istituisce un elenco di rifiuti non consenta sempre una precisa identificazione dei rifiuti alimentari, essa può fornire orientamenti alle autorità nazionali nel contesto della loro misurazione.

(7) Il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/Ce e i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva e non dovrebbero quindi essere misurati come rifiuti alimentari.

(8) Affinché la metodologia sia applicabile nella pratica e gli oneri derivanti dal controllo siano proporzionati e ragionevoli, è opportuno che alcuni flussi di rifiuti che non dovrebbero includere rifiuti alimentari, o che li includono in quantità trascurabili, non siano misurati come rifiuti alimentari.

(9) Al fine di migliorare la precisione della misurazione dei rifiuti alimentari, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari (ad esempio suolo o imballaggi) dovrebbero essere esclusi per quanto possibile dalla massa dei rifiuti alimentari.

(10) Esistono diversi tipi di alimenti che sono generalmente eliminati come acque di scarico o insieme ad esse, come l'acqua potabile e minerale in bottiglia, le bevande e altri liquidi. Attualmente per la misurazione di tali rifiuti non esistono metodi che garantirebbero sufficienti livelli di confidenza e comparabilità dei dati comunicati. Di conseguenza tali tipi di alimenti non dovrebbero essere misurati come rifiuti alimentari. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di comunicare informazioni in merito a tali tipi di alimenti su base volontaria.

(11) Sebbene le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/Ce siano escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva e non sia quindi opportuno misurarle come rifiuti alimentari, le informazioni relative agli alimenti originariamente destinati al consumo umano e in seguito utilizzati come mangimi [tra cui gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (Ue) n. 68/2013 della Commissione6 ] sono importanti per la comprensione dei flussi di materiali relativi agli alimenti e possono essere utili per pianificare una strategia mirata di prevenzione dei rifiuti alimentari. Per tale ragione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di comunicare tali informazioni in modo uniforme su base volontaria.

(12) Al fine di consentire un'indicazione precisa delle quantità di rifiuti alimentari prodotti in ogni fase della filiera alimentare, gli Stati membri dovrebbero effettuare una misurazione approfondita delle quantità di rifiuti alimentari. Tale misurazione approfondita dovrebbe essere effettuata periodicamente in ogni fase della filiera alimentare e almeno una volta ogni quattro anni.

(13) A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le quantità di rifiuti alimentari su base annua. Allo scopo di garantire la proporzionalità e ridurre gli oneri amministrativi gli Stati membri, ai fini di tali comunicazioni annuali, dovrebbero disporre di una serie di metodi per la misurazione dei rifiuti alimentari, tra cui le analisi esistenti della produzione di rifiuti alimentari, nuovi studi specifici sui rifiuti alimentari nonché i dati raccolti per le statistiche sui rifiuti o per gli obblighi di comunicazione relativi ai rifiuti e altri dati socioeconomici, o una combinazione di tali opzioni. Per quanto possibile dovrebbero essere utilizzate fonti di dati consolidate quali il sistema statistico europeo.

(14) Al fine di garantire un monitoraggio uniforme dei flussi di materiali nella filiera alimentare nel contesto di una strategia mirata di prevenzione dei rifiuti alimentari, è opportuno garantire che gli Stati membri che decidano di misurare i rifiuti alimentari in modo più dettagliato o di estendere la misurazione ai flussi di materiali collegati possano farlo in modo uniforme.

(15) Allo scopo di consentire la verifica dei dati comunicati e il miglioramento dei metodi di misurazione, e per garantire la comparabilità di tali metodi, gli Stati membri dovrebbero fornire ulteriori informazioni connesse ai metodi di misurazione e alla qualità dei dati raccolti,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari

1. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare:

a) produzione primaria;

b) trasformazione e fabbricazione;

c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti;

d) ristoranti e servizi di ristorazione;

e) famiglie.

2. I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I.

3. La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari.

4. La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:

a) il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/Ce;

b) i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/Ce;

c) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice "15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)" dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/Ce;

d) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice "20 03 03 – residui della pulizia stradale" dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/Ce;

e) per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta.

5. Fatta salva la misurazione volontaria di cui all'articolo 3, la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:

a) i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;

b) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/Ce.

Articolo 2

Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari

1. Gli Stati membri misurano ogni anno la quantità di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo.

2. Gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III almeno una volta ogni quattro anni.

3. Se non viene utilizzata la metodologia di cui all'allegato III gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV.

4. Per il primo periodo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per tutte le fasi della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III. Per tale periodo gli Stati membri possono utilizzare i dati già raccolti nell'ambito dei regimi esistenti per l'anno 2017 o per gli anni successivi.

5. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate in tonnellate metriche di massa fresca.

Articolo 3

Misurazione volontaria

Gli Stati membri possono effettuare misurazioni e comunicare alla Commissione dati ulteriori relativi ai livelli e alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Tali dati possono comprendere:

a) le quantità di rifiuti alimentari considerati come costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani;

b) le quantità di rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;

c) le quantità di alimenti ridistribuiti per il consumo umano di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2008/98/Ce;

d) le quantità di alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi da un operatore del settore dei mangimi quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (Ce) n. 178/2002;

e) gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (Ue) n. 68/2013.

Articolo 4

Requisiti minimi di qualità

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle misurazioni dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III si basano su un campione rappresentativo della popolazione cui sono applicati i risultati di tali misurazioni e riflettono adeguatamente le variazioni dei dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari da misurare;

b) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV si basano sulle migliori informazioni disponibili.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui metodi utilizzati per la misurazione dei rifiuti alimentari per ciascuna delle fasi della filiera alimentare e su eventuali modifiche significative ad essi applicate rispetto ai metodi utilizzati per le misurazioni precedenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2019

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato III

Metodologia per la misurazione approfondita dei rifiuti alimentari

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 351 KB


 

Allegato IV

Note ufficiali

1.

Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3.

2.

Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Gu L 31 dell'1 febbraio 2002, pag. 1).

3.

Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2 e modifica il regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (Ce) relativi a settori statistici specifici (Gu L 393 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

4.

Regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Gu L 332 del 9 dicembre 2002, pag. 1).

5.

Decisione 2000/532/Ce della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (Gu L 226 del 6 settembre 2000, pag. 3).

6.

Regolamento (Ue) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (Gu L 29 del 30 gennaio 2013, pag. 1).

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