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Regolamento Commissione Ue 2019/1783/Ue

Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi - Modifica del regolamento 548/2014/Ue - Applicazione direttiva 2009/125/Ue

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Linee guida / Norme tecniche | Elettricità

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Commissione europea

Regolamento 1 ottobre 2019, n. 2019/1783/Ue

(Guue 25 ottobre 2019 n. L 272)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 548/2014 della Commissione2 prevede che la Commissione proceda al riesame dello stesso regolamento, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenti i risultati di tale riesame al forum consultivo del 2017.

(2) La Commissione ha effettuato uno studio di riesame che ha analizzato gli aspetti specificati all'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 548/2014. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell'Unione e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3) Lo studio ha confermato che l'impatto del consumo di energia durante l'uso del prodotto sul potenziale di riscaldamento globale rimane prevalente. L'analisi effettuata non ha fornito prove sufficienti a sostegno di proposte relative ai requisiti ambientali diversi dai requisiti minimi in materia di rendimento.

(4) Lo studio ha confermato che il regolamento (Ue) n. 548/2014 ha avuto un effetto positivo sull'efficienza dei trasformatori immessi sul mercato e ha rilevato che i modelli di trasformatori disponibili possono soddisfare senza problemi i requisiti minimi stabiliti per la fase 1 (luglio 2015).

(5) È generalmente riconosciuto che il metodo più opportuno per ottimizzare la progettazione dei trasformatori al fine di ridurre al minimo le perdite di energia elettrica continua a essere la valutazione e la capitalizzazione delle perdite future utilizzando fattori di capitalizzazione appropriati per le perdite a carico e per le perdite a vuoto nella procedura di gara. Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei prodotti, è possibile solo prescrivere valori per l'efficienza minima o per le perdite massime.

(6) Lo studio ha inoltre confermato che per i fabbricanti non vi sono grossi ostacoli tecnici alla produzione di trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2, la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021.

(7) Lo studio ha analizzato la sostenibilità economica dei trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2 applicabili a partire da luglio 2021 e ha riscontrato che i costi del ciclo di vita per i trasformatori di potenza medi e grandi conformi ai requisiti stabiliti per la fase 2 sono sempre inferiori a quelli dei modelli conformi ai requisiti stabiliti per la fase 1, quando questi sono messi in servizio in siti di installazione nuovi. Tuttavia in situazioni specifiche in cui trasformatori di potenza medi vengono installati in sottostazioni urbane esistenti, possono esserci vincoli di peso e di spazio che incidono sulle dimensioni e sul peso massimi del trasformatore sostitutivo. Pertanto quando la sostituzione di un trasformatore esistente non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati è opportuno prevedere una semplificazione degli obblighi normativi.

(8) Per la sostituzione di grandi trasformatori di potenza, la deroga già esistente nella normativa, relativa ai costi sproporzionati legati al loro trasporto e/o alla loro installazione, dovrebbe essere integrata da una deroga per le nuove installazioni, ove siano applicabili anche tali vincoli di costo.

(9) L'esperienza dimostra che i fornitori di servizi di pubblica utilità e gli altri operatori economici possono tenere i trasformatori in magazzino per lunghi periodi di tempo prima di installarli nei loro siti finali. Deve tuttavia restare chiaro che la conformità ai requisiti applicabili dovrebbe essere dimostrata quando il trasformatore viene immesso sul mercato o quando viene messo in servizio, ma non in entrambi i casi.

(10) L'esistenza di un mercato per la riparazione dei trasformatori rende necessario fornire orientamenti in merito alle circostanze in cui un trasformatore che ha subito determinate operazioni di riparazione dovrebbe essere considerato equivalente a un prodotto nuovo e dovrebbe quindi essere conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del presente regolamento e di tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova al fine di migliorare i parametri dichiarati.

(12) Al fine di agevolare le verifiche, dovrebbe essere consentito alle autorità di vigilanza del mercato di sottoporre a prova, o di assistere alle prove, dei trasformatori più grandi nei locali del fabbricante o in altri locali adeguati.

(13) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (Ue) n. 548/2014 ha evidenziato che in alcuni Stati membri esistono variazioni nazionali della tensione normale delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Tali variazioni giustificano diversi livelli di soglia della tensione nella categorizzazione dei trasformatori e forniscono informazioni su quali requisiti minimi in materia di rendimento energetico è opportuno applicare. Pertanto l'inclusione di un meccanismo di notifica per garantire la pubblicità in merito a specifiche situazioni negli Stati membri è giustificata.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 548/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali.

Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l'11 giugno 2014.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:

a) trasformatori di misura, progettati specificamente per trasmettere un segnale di informazione a strumenti di misura, contatori e dispositivi di controllo o protezione o altri apparecchi simili;

b) trasformatori specificamente progettati e destinati a fornire un'alimentazione in corrente continua ai carichi elettronici o raddrizzatori. Tale deroga non include i trasformatori che sono destinati a fornire un'alimentazione in corrente alternata da fonti di corrente continua, quali i trasformatori per le turbine eoliche o le applicazioni fotovoltaiche o i trasformatori progettati per applicazioni di distribuzione e trasmissione di corrente continua;

c) trasformatori progettati specificamente per essere collegati direttamente a un forno;

d) trasformatori progettati specificamente per essere installati su piattaforme offshore fisse o galleggianti, su turbine eoliche offshore o a bordo di navi e di tutti i tipi di imbarcazioni;

e) trasformatori progettati specificamente per fornire energia per un periodo limitato di tempo quando la normale alimentazione viene interrotta a causa di un evento non programmato (ad esempio un guasto) o della rimessa a nuovo dell'impianto, ma non per l'aggiornamento in via definitiva di una sottostazione esistente;

f) trasformatori (con avvolgimenti separati o auto-connessi) collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

g) trasformatori di messa a terra, progettati specificamente per essere collegati a un impianto elettrico al fine di fornire un collegamento neutro per la messa a terra, direttamente o mediante un'impedenza;

h) trasformatori di trazione progettati specificamente per essere montati su materiale rotabile, collegati, direttamente o tramite un convertitore, a una linea di contatto a corrente alternata o a corrente continua, utilizzati negli impianti fissi di applicazioni ferroviarie;

i) trasformatori di avviamento progettati specificatamente per l'avviamento di motori trifase a induzione in modo da eliminare le cadute di tensione di alimentazione e che restano privi di alimentazione durante il funzionamento normale;

j) trasformatori di prova progettati specificamente per essere utilizzati in un circuito al fine di produrre una data tensione o una data corrente per testare materiale elettrico;

k) trasformatori per saldatrici progettati specificatamente per essere utilizzati in apparecchiature per la saldatura ad arco o apparecchiature per la saldatura a resistenza;

l) trasformatori progettati specificatamente per applicazioni antidetonanti in conformità alla direttiva 94/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

m) trasformatori progettati specificamente per utilizzo in acque profonde (in immersione);

n) trasformatori di interfaccia da media tensione (MT) a media tensione (MT) fino a 5 MVA usati come trasformatori di interfaccia in programmi di conversione della tensione di rete e posti in corrispondenza della giunzione tra due livelli di tensione di due reti a media tensione e che devono essere in grado di sopportare sovraccarichi di emergenza;

o) trasformatori di potenza medi e grandi progettati specificamente per contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari quali definiti all'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio **; (*2);

p) trasformatori di potenza trifase medi con una potenza nominale inferiore a 5 kVA,

ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento.

3. Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:

a) sostituzione del nucleo o di parte di esso;

b) sostituzione di uno o più avvolgimenti completi.

Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti.

(*1) Direttiva 94/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Gu L 100 del 19.4.1994, pag. 1). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere;"

(*2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Gu L 172 del 2.7.2009, pag. 18.";"

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3) “trasformatore di potenza medio”: un trasformatore di potenza in cui tutti gli avvolgimenti hanno una potenza nominale inferiore o uguale a 3 150 kVA e una tensione d'uscita massima superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV;

4) “grande trasformatore di potenza”: un trasformatore di potenza in cui almeno un avvolgimento ha una potenza nominale superiore a 3 150 kVA o una tensione d'uscita massima superiore a 36 kV;";

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) “trasformatore di potenza medio montato su palo”: un trasformatore di potenza con una potenza nominale non superiore a 400 kVA, adatto a un uso esterno e progettato specificamente per essere montato su strutture di sostegno di linee elettriche aeree;";

c) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 22):

"17) “valore/i dichiarato/i”: i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/Ce e, se del caso, i valori usati per calcolarli;

18) “trasformatore a doppia tensione”: un trasformatore avente uno o più avvolgimenti con due tensioni disponibili, al fine di poter funzionare e fornire potenza nominale con uno dei due diversi valori di tensione;

19) “prova in presenza di testimoni”: osservazione attiva delle prove fisiche effettuate sul prodotto in esame da un terzo, al fine di formulare conclusioni sulla validità e sui risultati della prova. Ciò può comprendere conclusioni sulla conformità delle prove e dei metodi di calcolo utilizzati alla legislazione e alle norme applicabili;

20) “prova di accettazione in fabbrica”: una prova effettuata sui prodotti ordinati, in cui i clienti utilizzano la prova in presenza di testimoni per verificarne la piena conformità ai requisiti contrattuali, prima che i prodotti siano accettati o messi in servizio;

21) “modello equivalente”: il modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

22) “identificativo del modello”: il Codice, solitamente alfanumerico, che distingue uno specifico modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante o importatore.";

3) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell'energia elettrica si discostano dalla tensione normale all'interno dell'Unione (*3), gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell'allegato I.

(*3) La norma Cenelec En 60038 include nell'allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.";"

4) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) dai calcoli effettuati in base al progetto o derivati per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o da entrambi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.";

5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1° luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

— valutazione della misura in cui i requisiti stabiliti per la fase 2 sono stati efficaci in termini di costi e della necessità di introdurre requisiti più severi nella fase 3;

— adeguatezza delle concessioni introdotte per i trasformatori di potenza medi e grandi nei casi in cui i costi di installazione sarebbero sproporzionati;

— possibilità di utilizzare il calcolo del PEI per le perdite, oltre alle perdite in valori assoluti, per i trasformatori di potenza medi;

— possibilità di adottare un approccio neutro dal punto di vista tecnologico ai requisiti minimi stabiliti per i trasformatori elettronici, di tipo a secco e immersi in un liquido;

— opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per i trasformatori di potenza piccoli;

— adeguatezza delle deroghe accordate per i trasformatori in applicazioni offshore;

— adeguatezza delle concessioni per i trasformatori montati su palo e per speciali combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

— possibilità e opportunità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di utilizzo, quali il rumore e l'efficienza dei materiali.";

6) l'articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8 come segue:

"Articolo 8

Elusione

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.";

7) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2019

Allegato

Modifiche agli allegati del regolamento 548/2014/Ue

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 567 KB


Note ufficiali

1.

Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

2.

Regolamento (Ue) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (Gu L 152 del 22.5.2014, pag. 1).

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