Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Dm Interno 20 giugno 2002

Dissesto idrogeologico - Regione Puglia - Costituzione della commissione tecnico-scientifica

N.d.R.: il termine di operatività della commissione tecnico-scientifica fra la Regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche è stato prorogato al 26 settembre 2004 dal Dpcm 18 settembre 2003. Il decreto in questione ha inoltre disposto che la commissione dovrà provvedere al completamento delle attività di cui ai commi a), b) e c) dell'articolo 1 del Dm 20 giugno 2002 entro sei mesi dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 26 settembre 2003).

Ultima versione disponibile al 08/05/2024

Ministero dell'interno

Decreto 20 giugno 2002

(Gu 7 agosto 2002 n. 184)

Costituzione della commissione tecnico-scientifica fra la Regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'esame delle problematiche di dissesto idrogeologico dei versanti del territorio della Regione Puglia

Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministero dell'interno on. dott. Claudio Scajola;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazione, con legge 3 agosto 1998, n. 267, contenente misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, contenente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, contenente l'approvazione del programma di interventi urgenti della Regione Puglia di cui all'articolo 1, comma 2, ed articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazione, con legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 18, concernente il riordino degli organi collegiali, e ritenuto che la commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del presente decreto;

Viste le richieste manifestate della Regione Puglia con delibere di Giunta regionale n. 4245 del 23 dicembre 1998, n. 233, del 16 marzo 1999, n. 554, del 18 maggio 1999, n. 1166, del 3 agosto 1999, n. 1880, del 28 dicembre 1999, n. 1150 e 1151 del 19 settembre 2000, n. 598, 599 e 600 del 29 maggio 2001, n. 742, del 18 giugno 2001, per la dichiarazione dello stato di emergenza in Comuni appartenenti per lo più alla zona del sub-appennino Dauno;

Considerato che la frequenza ed i contenuti delle segnalazioni che la Regione Puglia ha fatto pervenire al dipartimento rendono indispensabile definire procedure ed attività tali da consentire una efficace programmazione di interventi, propedeutica all'emanazione di specifiche norme per accelerare l'esecuzione delle opere necessarie alla riduzione del rischio idrogeologico;

Vista la nota del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi, inoltrata al Presidente della Regione Puglia in data 26 luglio 2000, con la quale è stato delineato un concerto di azioni atte a definire ed affrontare la situazione, attraverso l'istituzione di una commissione Regione Puglia — Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.);

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia in data 11 gennaio 2001, con la quale la stessa ha manifestato accordo alla proposta di formazione della suddetta commissione e sono stati indicati, quali rappresentanti regionali, il dirigente dell'ufficio del genio civile di Foggia, il dirigente dell'ufficio difesa del suolo, il dirigente del settore urbanistica ed il dirigente del settore di protezione civile;

Vista la nota del Presidente del C.N.R. — G.N.D.C.I., prof. Lucio Ubertini, in 31 maggio 2002, ad integrazione della precedente in data 2 maggio 2001, con la quale sono stati indicati quali componenti della commissione, i proff. Paolo Canuti, Antonio Castorani e Janusz Wasowski;

Considerato che nella riunione tenutasi a Bari in data 7 giugno 2001 alla presenza dei componenti della commissione e di funzionari del dipartimento della protezione civile è stata avviata la preliminare disamina degli obiettivi da perseguire, delle metodologie da adottare, dei tempi delle attività e degli ambiti di competenza;

Considerato che, per evitare ulteriori ritardi ed inadempienze, è necessario valutare in maniera organica e sistematica il patrimonio di studi, indagini e progettazioni esistenti, onde definire le priorità di esecuzione degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili o programmabili su base regionale, nazionale e comunitaria;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover pertanto provvedere alla costituzione di detta commissione per gli adempimenti di cui sopra;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso;

Decreta:

1. È costituita una commissione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche, con i compiti di seguito elencati:

a) esame delle problematiche di instabilità dei versanti della Regione Puglia interessati da dissesti idrogeologici, attraverso l'analisi di atti, studi e indagini, disponibili presso la Regione Puglia, ed eventualmente attraverso sopralluoghi diretti;

b) parere di ammissibilità delle richieste di dichiarazione dello stato di emergenza per i Comuni indicati nelle delibere di Giunta regionale di cui in premessa, ed eventualmente in provvedimenti nel frattempo emanati o in corso di emanazione;

c) esame delle situazioni di rischio segnalate al dipartimento della protezione civile nelle more della costituzione della commissione;

d) individuazione di studi, monitoraggi, indagini, propedeutici alla progettazione, da avviare per l'analisi delle situazioni a maggiore rischio;

e) definizione di criteri per la determinazione delle priorità nell'esecuzione degli interventi, tenendo presenti le relazioni e le connessioni tra le aree a rischio R4 (ex legge n. 267/1998) e le segnalazioni della Regione Puglia;

f) proposizione di programmi di intervento per l'esecuzione di stralci funzionali, secondo l'ordine di priorità sopra definito, sulla base delle risorse disponibili;

g) analisi eventuale di ulteriori problematiche di protezione civile concordate con il Presidente della Regione.

2. La suddetta commissione ha la composizione seguente:

prof. Paolo Canuti (Gndci — Presidente);

prof. Antonio Castorani (Gndci — componente);

prof. Janusz Wasowski (Gndci — componente);

dott. Vincenzo Papeo (dirigente del settore di protezione civile della Regione Puglia — componente);

ing. Francesco Di Leo (dirigente dell'ufficio del genio civile di Foggia — componente);

ing. Vittorio Labriola (dirigente dell'ufficio regionale difesa del suolo — componente);

ing. Nicola Giordano (dirigente del settore regionale urbanistica — componente);

un funzionario tecnico nominato con proprio atto dal capo del dipartimento della protezione civile (componente);

un funzionario designato con proprio atto dal dirigente del settore di protezione civile della Regione Puglia (segretario).

3. La commissione opera per un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, completando le attività di cui ai commi a), b) e c) dell'articolo 1 del presente decreto entro sei mesi dall'insediamento. Essa viene convocata dal Presidente della commissione con cadenza mensile ed ogni qualvolta richiesto dal Presidente della Regione Puglia. Il verbale della seduta sarà trasmesso al dipartimento della protezione civile, con eventuali relazioni sulle iniziative approvate.

4. La commissione determina le proprie modalità di funzionamento a mezzo di apposito regolamento, da redigersi preliminarmente e da sottoporsi alla presa d'atto del Presidente della Regione Puglia, e si avvale, per le proprie attività, del supporto di una segreteria tecnico-amministrativa, costituita da personale della Regione Puglia coordinato dal dirigente del settore regionale di protezione civile, che svolgerà, secondo le necessità, lavoro straordinario, nei limiti e secondo le modalità previste dal vigente Ccnl.

5. La partecipazione alle attività della commissione non dà luogo ad alcun onere a carico del Fondo della protezione civile. Alle eventuali occorrenze di tale natura potrà provvedersi nell'ambito delle autonome determinazioni che il Presidente della Regione Puglia riterrà di adottare.

6. Il capo del dipartimento della protezione civile provvede, su indicazione del Presidente del C.N.R.-G.N.D.C.I, e del Presidente della Regione Puglia, all'eventuale sostituzione dei componenti dimissionari della commissione.

 

Roma, 20 giugno 2002

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