Emergenza Covid-19, convertito Dl 19/2020: Prefetto controlla sicurezza aziende
Disposizioni trasversali/Aua (Normativa Vigente)
Spetta al Prefetto assicurare che nei luoghi di lavoro siano eseguite le misure di contenimento previste dalle norme anti Covid-19, come ha stabilito la legge 35/2020 di conversione del Dl 19/2020.
Il provvedimento ha apportato alcune modifiche al Dl 19/2020 contenente misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19. Tra le novità apportate dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 in parola quella dei controlli da parte del Prefetto sulla corretta esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro. Il Prefetto potrà avvalersi anche del personale ispettivo dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Confermata la possibilità per le Regioni di introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale nelle more dell'adozione dei provvedimenti nazionali. I Sindaci invece non possono emanare ordinanza contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali e nemmeno in contrasto con quelle regionali, come ha precisato la legge 35/2020 di conversione del Dl 19/2020.
Conversione in legge del Dl 25 marzo 2020, n. 19 recante misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 - Limitazione competenze di carattere regionale e locale e controlli del Prefesso sulle misure di contenimento nei luoghi di lavoro
Misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 - Limitazione competenze di carattere regionale e locale e controlli del Prefetto sull'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro
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