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Decisione Commissione Ce 2002/739/Ce

Criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni

Abrogato da:

Decisione 2009/544/Ce (14/07/2009)

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Decisione 2007/457/Ce (03/07/2007)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 14/07/2009

Commissione delle Comunità europee

Decisione 3 settembre 2002, n. 2002/739/Ce

(Guce 4 settembre 2002 n. L 236)

Decisione della Commissione del 3 settembre 2002 che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/Ce

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (Ce) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito primadella fine del rispettivo periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti e comporta una propostadi proroga, revoca o revisione.

(4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/10/Ce della Commissione, del 18 dicembre 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2001/608/Ce, e la definizione del gruppo di prodotti.

(5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale.

(6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore adodici mesi, i nuovi criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 1999/10/Ce siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto o hanno richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 1980/2000.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 1980/2000, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo "prodotti vernicianti per interni" definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni" comprende prodotti vernicianti per decorazione di interni, coloranti del legno e prodotti connessi destinati, ai sensi del paragrafo 2, ad uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione di interni e commercializzati come tali.

Sono compresi, fra l'altro, i rivestimenti e le pitture per pavimenti;

i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti; le pitture decorative per interni, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze del consumatore, compresi i primer (e i sottofondi) per tali prodotti.

2. Per "pittura" s'intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Per "vernice" s'intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche.

Dopo l'applicazione, tali prodotti vernicianti si seccano e formano un rivestimento solido, aderente e protettivo. I prodotti vernicianti per decorazione sono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e protettivo. Sono prodotti applicati in loco. Anche se la funzione primaria è la decorazione, svolgono anche un ruolo di protezione.

I coloranti del legno (lasures) sono rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici, che consentono un'agevole manutenzione.

3. Il gruppo di prodotti in questione non comprende:

a) rivestimenti antiruggine;

b) rivestimenti anti-incrostazione;

c) prodotti per laconserva zione del legno;

d) rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty) e i prodotti bicomponenti;

e) prodotti speciali, compresi smacchiatori specifici e primer penetranti ad elevate prestazioni;

f) rivestimenti per facciate;

g) qualsiasi prodotto concepito principalmente per uso esterno e commercializzato come tale.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti vernicianti per interni" è "007".

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 1999/10/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 agosto 2003."

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2007.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti vernicianti " che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologicaprimadel 1° settembre 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 agosto 2003.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti vernicianti " che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° settembre 2002 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/10/Ce. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 agosto 2003.

Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo "prodotti vernicianti per interni" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2002.

Allegato

 

Osservazioni generali

Finalità dei criteri

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

— un impiego efficiente del prodotto e lariduzione al minimo dei rifiuti,

— la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per l'ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi,

— la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti.I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio Emas o En Iso 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Criteri

1. Pigmenti bianchi

a) Contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8): la pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 38 g/m2 di pellicola essiccata, con opacità pari a 98 %. Questo criterio non si applica alle vernici e ai coloranti del legno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o indicare il contenuto di pigmenti bianchi e la resa [come previsto dal criterio 6a)], oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio.

b) Biossido di titanio: le emissioni e gli scarichi di rifiuti derivanti dalla produzione di pigmenti di biossido di titanio non devono superare i seguenti valori:

— emissioni di SOx (espresse in SO2): 300 mg/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %),

— rifiuti di solfato: 20 g/m2 pellicola secca (opacità al 98 %),

— rifiuti di cloruro: 5 g, 9 g e 18 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie.Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o presentare la documentazione necessaria indicante i livelli delle emissioni e il rilascio di rifiuti per i parametri in questione, il contenuto di biossido di titanio del prodotto, la resa del prodotto [come previsto dal criterio 6a)], oltre al calcolo dettagliato per dimostrare la conformità al criterio.

2. Composti organici volatili (COV)

Contenuto massimo di COV

— Pitture per pareti (norma En 13300): 30 g/l (detratto il contenuto di acqua).

— Altre pitture con unaresadi 15 m2/l, con un potere coprente al 98 % di opacità: 250 g/l (detratto il contenuto di acqua).

— Tutti gli altri prodotti (comprese le pitture non destinate al rivestimento murale e con una resa inferiore a 15 m2/l, le vernici, i coloranti per legno, i rivestimenti e le pitture per pavimenti e i prodotti correlati): 180 g/l (detratto il contenuto di acqua).In questo contesto, per composto organico volatile s'intende qualsiasi composto organico avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione) pari o inferiore a 250 °C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. Per tutti i prodotti il richiedente deve indicare il contenuto di COV. Se opportuno deve essere indicata la resa [cfr. il criterio 6a)].

3. Idrocarburi aromatici volatili (VAH)

Contenuto massimo di VAH

— Pitture per pareti (norma En 13300): 0,15 % del prodotto (m/m).

— Tutti gli altri prodotti (comprese tutte le altre pitture, vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti e prodotti correlati): 0,4 % del prodotto (m/m).In questo contesto per idrocarburo aromatico volatile s'intende qualsiasi idrocarburo avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un nucleo aromatico nella sua formula strutturale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Per tutti i prodotti deve indicare il contenuto di VAH.

4. Metalli pesanti

I componenti (sostanze o preparati) utilizzati nella formula non devono contenere i seguenti metalli pesanti: cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico.

Possono tuttavia contenere tracce o impurità provenienti dalla materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

5. Sostanze pericolose

a) Il prodotto: il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l'ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione o mutageno ai sensi della direttiva 1999/45/Ce.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio e un elenco dei componenti del prodotto e la documentazione correlata (ad esempio schede di sicurezza e dei materiali).

b) Componenti (molto tossico, tossico, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione): è vietato utilizzare qualsiasi componente (sostanza o preparato) al quale, al momento della richiesta, sia assegnata o possa essere assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse):

R23 (tossico per inalazione)

R24 (tossico aconta tto con lapelle)

R25 (tossico per ingestione)

R26 (molto tossico per inalazione)

R27 (molto tossico aconta tto con lapelle)

R28 (molto tossico per ingestione)

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi)

R45 (può provocare il cancro)

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)

R60 (può ridurre lafertilità)

R61 (può danneggiare il feto)

a norma della direttiva 67/548/Cee, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modifiche, o a norma della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche.Le sostanze attive utilizzate come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzate fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio e un elenco dei componenti del prodotto e la documentazione correlata (ad esempio schede di sicurezza e dei materiali).

c) Componenti (pericolosi per l'ambiente): nessun componente (sostanza o preparato) al quale, al momento della richiesta, sia assegnata o possa essere assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse):

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

R51 (tossico per gli organismi acquatici)

R52 (nocivo per gli organismi acquatici)

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico) di cui alla direttiva 67/548/Cee o alla direttiva 1999/45/Ce, deve superare il 2,5 % della massa del prodotto.La quantità totale di tutti i componenti ai quali, al momento della richiesta, viene assegnata o può essere assegnata una di queste frasi di rischio (o una combinazione delle stesse) non deve superare il 5 % della massa del prodotto.

Questa disposizione non si applica all'ammoniaca, all'alchil ammonio o all'alchilammina.

Questo criterio non influisce sull'obbligo di rispettare le disposizioni del criterio 5a).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio e un elenco dei componenti e la documentazione correlata (ad esempio schede di sicurezza e dei materiali).

d) Alchilfenoletossilati: l'uso degli alchilfenoletossilati è vietato.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

e) Eteri di glicole: è vietato l'uso dell'etere monometilico di dietilenglicole (N. CAS 111-77-3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

f) Composti dell'isotiazolinone: il contenuto di composti di isotiazolinone nel prodotto non deve superare 500 ppm. La miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. Ce 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. Ce 220-239-6) (3:1) non deve superare 15 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio indicando, se utilizzate, la quantità delle sostanze.

g) Formaldeidi: Il contenuto di formaldeide libera nel prodotto non può superare i 10 mg/kg. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide liberanon superi 10 mg/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio, indicando eventualmente la quantità delle sostanze misurate con il metodo Merckoquant (cfr., ad esempio, l'appendice 2 della norma RAL-UZ 102). In alternativa il contenuto in formaldeide può essere misurato con il metodo VdL-RL 03 (VdL-Richtlinie 03) sulla concentrazione di formaldeide nei barattoli determinata con il metodo dell'acetilacetone; in tal caso la concentrazione rilevata non può superare 100ppm. È consentito usare metodi equivalenti.

6. Idoneità all'uso

a) Resa: le pitture devono avere una resa minima (potere coprente con opacità al 98 %) di 8 m2/l di prodotto.

I rivestimenti per decorazione spessi (cioè le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa) devono avere una resa di 2 m2/kg di prodotto. Questo requisito non si applica a vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti, sottofondi e primer di adesione.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono presentare un rapporto di prova secondo il metodo della norma ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — Parte 1: metodo Kubelka— Munt per pitture bianche e chiare) o della norma ISO 6504/3 [Parte 3: Determinazione della razione di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito], o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30 073 (o equivalente).

b) Resistenza ai liquidi: le pitture per pareti (norma En 13300) definite (sul prodotto o nel materiale di marketing) come lavabili o pulibili devono avere una resistenza ai liquidi di classe 3 o superiore ai sensi delle norme En 13300 ed En Iso 11998 (che non superi i 70 micron dopo 200 cicli). Se tali pitture sono definite spazzolabili, devono avere una resistenza ai liquidi di classe 2 o superiore (con un massimo di 20 micron dopo 200 cicli).

I rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza ai liquidi di classe 1 (non superiore a 5 micron dopo 200 cicli).

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono presentare un rapporto di prova secondo la norma En 13300 con il metodo En Iso 11998 (Test di resistenza al lavaggio ed alla pulizia).

c) Resistenza all'acqua: le vernici, i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'acqua, misurata secondo la norma En Iso 2812-1 metodo 2, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono presentare un rapporto di prova secondo il metodo della norma ISO 2812/1, metodo 2 (Prodotti vernicianti — Determinazione della resistenza ai liquidi — Parte 1: metodi generali).

d) Adesione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti e i sottofondi devono ottenere almeno un punteggio pari a 2 nella prova di adesione previsto dalla norma En 2409 (prova di quadrettatura).

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono presentare un rapporto di prova secondo il metodo della normaEn Iso 2409.

e) Abrasione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza ai liquidi di classe 1, misurata secondo lanorma En 13300 (non superiore a5 micron dopo 200 cicli).

Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono presentare un rapporto di prova attestante la conformità al criterio secondo il metodo della norma En 13300 (En Iso 7784).

7. Informazioni per i consumatori

Le seguenti informazioni devono comparire sulla confezione o allegate:

— uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni devono includere istruzioni sulla preparazione e altre, quali la corretta preparazione del substrato, istruzioni sull'eventuale uso per esterni o temperatura,

— raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico).

Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all'applicazione interessati; eventualmente si possono usare simboli,

— raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza,

— raccomandazioni sulle misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto, soprattutto rispetto alle operazioni svolte in ambienti chiusi o con pitture di classe 2 e ad alto solido.Sulla confezione, o allegato ad essa, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):

"Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: http://europa.eu.int/ecolabel"

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

8. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo:

"Buone prestazioni per uso interno

Uso limitato di sostanze pericolose

Basso contenuto di solventi"

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, ed una dichiarazione di conformità a questo criterio.

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