Territorio

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 26 marzo 2019

(Gu 5 giugno 2019 n. 130)

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", ed in particolare l'articolo 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la direttiva (Ue) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n. 11799, con la quale l'Associazione italiana fungicoltori ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (Ue) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo "%" sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo "Soluzione di filtrato di crema di alghe" dell'allegato 6 prodotti ad azione specifica — biostimolanti;

Considerata la necessità di correggere il punto 8.3.1, per il prodotto n. 10 "Estratto fluido azotato a base di alga macrocystis integrifolia", dell'allegato 7 Tolleranze;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (Ue) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate modifiche agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 2, "Ammendanti" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'allegato 6 "Prodotti ad azione specifica" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato 2 al presente decreto.

3. L'allegato 7 "Tolleranze" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato 3 al presente decreto.

4. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato Efta firmatario dell'accordo See e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce (Gazzetta ufficiale L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).

5. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Articolo 2

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Allegato 1

Allegato 2

Ammendanti

Punto 2. Ammendati, è aggiunto il seguente prodotto:

1

N.

2

Denominazione del tipoCompost esausto da fungicoltura

3

Modo di preparazione e componenti esseziali

4

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti

5

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

6

Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti

7

Note

17. Compost esausto da fungicoltura Prodotto ottenuto attraverso un processo di compostaggio e successiva pastorizzazione di materiali organici (paglia, deiezioni animali e torba) utilizzato in precedenza per la produzione di funghi

Umidità:massimo 60%

pH compreso tra 4 e 8

C organico sul secco: minimo 10%

Azoto organico sul secco: minimo 1%

C/N massimo 40

Umidità

pH

C organico % sul secco

Azoto organico % sul secco

C/N

Sono fissati i seguenti parametri di natura biologica:

— Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0;

— Escherichia coli in 1 g di campione t.q.;

n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

Allegato 2

Allegato 6

Prodotti ad azione specifica

Punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d’ordine 8 b), denominazione del tipo "Soluzione di filtrato di crema di alghe", nella colonna 4 "Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti" il parametro "Mannitolo 0,7%" è sostituito da "Mannitolo 0,7 g/L".

Allegato 3

Allegato 7

Tolleranze

Punto 4., Ammendanti, è aggiunta la seguente voce:

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in
C N
Compost esausto da fungicoltura 3,0 0,3

 

Punto 8.3.1, Prodotti ad azione su pianta — biostimolanti, alla voce "Per il prodotto n. 10" è eliminato il "Grado di umificazione" con la relativa tolleranza.

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598