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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 26 marzo 2019

(Gu 5 giugno 2019 n. 130)

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: "Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91;

Visto il regolamento (Ce) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", ed in particolare l'articolo 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

Vista la nota del 30 maggio 2018, n, 17138 con la quale la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (Ue) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (Ue) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 13 "Registro dei fertilizzanti", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", la Tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato Efta firmatario dell'accordo See e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce (Gazzetta ufficiale L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Articolo 2

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Allegato

Allegato 13

Registro dei fertilizzanti

Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE

(con riferimento all'allegato I del regolamento Ce n. 2003/2003)

G — Sostanze di calcinazione

Calce naturale (con riferimento al capitolo G.1. dell'allegato I del regolamento Ce n. 2003/2003

1

2

Denominazione del tipo ai sensi del regolamento (Ce) 2003/2003

3

Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008

4

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

5

Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008

1a)

Calcare qualità di base

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

1b)

Calcare di prima qualità

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

2a)

Calcare magnesifero qualità di base

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

Solo di origine naturale

2b)

Calcare magnesifero di prima qualità

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

Solo di origine naturale

3a)

Calcare dolomitico qualità di base

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

Solo di origine naturale

3b)

Calcare dolomitico di prima qualità

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

Solo di origine naturale

4a)

Calcare marino qualità di base

Carbonato di calcio

(creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

4b)

Calcare marino di prima qualità

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

5a)

Calcare fine qualità di base

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

5b)

Calcare fine di prima qualità

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

6

Sospensione di carbonati

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

 

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo G.3. dell'allegato I del regolamento Ce n. 2003/2003)

1

2

Denominazione del tipo ai sensi del regolamento (Ce) 2003/2003

3

Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008

4

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

5

Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008

1a)

Calce da zuccherificio

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola

1b)

Calce da zuccherificio (sospensione)

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola

 

CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'allegato 1 del presente decreto).

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2 dell'allegato 1 del presente decreto)

1

2

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

3

Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008

4

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

5

Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008

8

Miscela di concimi organici NP

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica.

Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.

14

Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini

Letame.

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di legno. Cenere di legno.

Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali

Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

 

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI

(con riferimento all'allegato 5 del presente decreto)

L'indicazione "Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2, dell'allegato 5 del presente decreto)" è sostituita dalla seguente:

"Matrici organiche (con riferimento al capitolo 3, dell'allegato 5 del presente decreto)".

 

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento al capitolo dell'allegato 6 del presente decreto)

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1

2

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

3

Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008

4

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

5

Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008

1

Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare

Pellami

Proteine idrolizzate

Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile

Non applicabile alle parti commestibili della coltura

 

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