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Accordo Conferenza Stato-Regioni 11 luglio 2002

Articolo 92, comma 4 del Dlgs 112/1998 - Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico (Sim) - Accordo integrativo tra il Governo e le Regioni

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Accordo 11 luglio 2002

(Gu 30 luglio 2002 n. 177)

Accordo integrativo tra il Governo e le Regioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico (Sim)

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

Visto l'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto l'accordo (rep. n. 1263) sancito nella seduta del 24 maggio 2001 da questa Conferenza;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata (rep. n. 551/Cu) nella seduta del 4 aprile 2002 sullo schema di Dpcm, recante il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali — Servizio idrografico e mareografico, in attuazione dell'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la nota del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali prot. Dstn/16/C.D. del 6 giugno 2002, con la quale si chiede la proroga al 1 ottobre 2002 per l'assegnazione del personale;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico Stato-Regioni del 9 luglio 2002, presso l'ufficio del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni e delle amministrazioni centrali interessate, nelle more del perfezionamento del citato Dpcm, hanno convenuto sulla predetta richiesta avanzata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

Considerato che anche le risorse finanziarie devono essere trasferite alla stessa data;

Acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni;

Sancisce accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra Governo e Regioni, nei seguenti termini:

 

1. Il termine per il trasferimento di personale di cui all'articolo 2, comma 5 dello schema di Dpcm per il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali — Servizio idrografico e mareografico, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, previsto al 1 luglio 2002, viene concordemente stabilito al 1 ottobre 2002.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dello stesso schema di Dpcm, sono, conseguentemente, trasferite alla stessa data per un importo pari ai tre dodicesimi dei rispettivi stanziamenti di spesa.

3. Tali modifiche verranno recepite nel testo definitivo del Dpcm recante il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali — Servizio idrografico e mareografico, attuativo dell'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

Roma, 11 luglio 2002.

 

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