Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:
Regolamento Parlamento e Consiglio Ue 2019/788/Ue
Iniziativa legislativa dei cittadini europei
Questo atto è stato modificato/integrato da
- Regolamento 2019/1673/Ue (28/10/2019)
- Rettifica 27 dicembre 2019 (27/12/2019)
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Regolamento 17 aprile 2019, n. 2019/788/Ue
(Guue 17 maggio 2019, n. L 130)
Regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 2 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3 ,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato sull'Unione europea (Tue) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione ("cittadini") è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogo al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 Tfue. L'iniziativa dei cittadini europei contribuisce pertanto a rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione consentendo ai cittadini di partecipare alla vita democratica e politica dell'Unione stessa. Come emerge dalla struttura dell'articolo 11 Tue e dell'articolo 24 Tfue, l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere presa in considerazione nel contesto di altri mezzi mediante i quali i cittadini possono sottoporre determinate questioni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione; tali mezzi consistono, in particolare, nel mantenere un dialogo con le associazioni rappresentative e la società civile, nel ricorso a consultazioni delle parti interessate, nel diritto di petizione e nel ricorso al Mediatore.
(2) Il regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha stabilito le norme e le procedure per l'iniziativa dei cittadini europei ed è stato integrato dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 1179/2011 della Commissione 5 .
(3) Nella sua relazione sull'applicazione del regolamento (Ue) n. 211/2011 del 31 marzo 2015, la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall'applicazione di tale regolamento e si è impegnata ad analizzare ulteriormente il loro impatto sull'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei e a migliorare il funzionamento di quest'ultimo.
(4) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei 6 e nel suo progetto di relazione di iniziativa di carattere legislativo del 26 giugno 2017 7 , ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (Ue) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1179/2011.
(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori e a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzarne appieno il potenziale come strumento per promuovere il dibattito. Esso dovrebbe inoltre agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell'Unione.
(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere efficaci, trasparenti, chiare, semplici, di facile applicazione, accessibili alle persone con disabilità e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi e garantire che la Commissione esamini adeguatamente le iniziative valide e vi dia opportunamente seguito.
(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Tale età minima dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. Per rafforzare la partecipazione dei giovani cittadini europei alla vita democratica dell'Unione e quindi realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa, gli Stati membri che lo ritengono opportuno dovrebbero poter fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa e dovrebbero informarne la Commissione. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei, anche per quanto riguarda l'età minima per sostenere le iniziative. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la possibilità di fissare l'età minima a 16 anni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, Tue, un'iniziativa che inviti la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.
(9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.
(10) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo.
(11) Per rendere le iniziative dei cittadini europei più inclusive e visibili, gli organizzatori possono utilizzare, per le proprie attività di promozione e comunicazione, lingue diverse da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione che, in base all'ordinamento costituzionale degli Stati membri, sono ufficialmente riconosciute in tutto il loro territorio o in parte di esso.
(12) Nella misura in cui i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati sensibili, data la natura dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un'iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, la Commissione dovrebbe offrire informazioni, assistenza e sostegno pratico ai cittadini e ai gruppi di organizzatori, in particolare sugli aspetti del presente regolamento che rientrano nella propria sfera di competenza. Al fine di potenziare tali informazioni e assistenza, la Commissione dovrebbe inoltre mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online che offra uno spazio di discussione specifico e un sostegno indipendente, informazioni e consulenza giuridica riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. La piattaforma dovrebbe essere aperta ai cittadini, ai gruppi di organizzatori, alle organizzazioni e agli esperti esterni con esperienza nell'organizzazione di iniziative dei cittadini europei. La piattaforma dovrebbe essere accessibile alle persone con disabilità.
(14) Onde consentire ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un registro elettronico per l'iniziativa dei cittadini europei ("registro"). Per sensibilizzare in merito a tutte le iniziative e garantirne la trasparenza, il registro dovrebbe comprendere un sito web pubblico che fornisca informazioni complete sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, nonché informazioni aggiornate sulle singole iniziative, sul loro status e sulle fonti di sostegno e finanziamento dichiarate in base alle informazioni presentate dal gruppo di organizzatori.
(15) Al fine di garantire la prossimità ai cittadini e sensibilizzare in merito all'iniziativa dei cittadini europei, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei. In particolare, tali informazioni e assistenza dovrebbero riguardare gli aspetti del presente regolamento la cui attuazione è di competenza delle autorità nazionali degli Stati membri o che riguardano il diritto nazionale applicabile e per cui tali autorità sono le più idonee a fornire informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori. Ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero ricercare sinergie con i servizi che forniscono sostegno per l'utilizzo di strumenti nazionali analoghi. La Commissione, comprese le sue rappresentanze negli Stati membri, dovrebbe garantire una stretta cooperazione con i punti di contatto nazionali su tali attività di informazione e assistenza, comprese, se del caso, attività di comunicazione a livello dell'Unione.
(16) Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione Ue e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, un'entità giuridica per gestire un'iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata il gruppo di organizzatori.
(17) Mentre la responsabilità e le sanzioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali continuano a essere disciplinate dal regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il gruppo di organizzatori dovrebbe essere responsabile in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni arrecati dai suoi membri nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che il gruppo di organizzatori incorra nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.
(18) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Nell'ambito della registrazione, la Commissione dovrebbe rispettare pienamente l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, Tfue nonché il principio generale della buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(19) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei efficace e più accessibile, tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, e al fine di assicurare la registrazione del maggior numero possibile di iniziative, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. È auspicabile assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a esso. La Commissione dovrebbe informare il gruppo di organizzatori in modo sufficientemente dettagliato circa i motivi alla base della sua decisione di non registrare o registrare solo parzialmente un'iniziativa, nonché circa tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.
(20) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori. Quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta, che dovrebbe cadere entro sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa, e dovrebbe informare la Commissione della data scelta entro dieci giorni lavorativi prima di tale data. Al fine di garantire il coordinamento con le autorità nazionali, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri della data comunicata dal gruppo di organizzatori.
(21) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che rendano possibile la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (Ue, Euratom) 2017/46 della Commissione 9 .
(22) I cittadini dovrebbero avere la possibilità di sostenere iniziative per via elettronica o su carta fornendo soltanto i dati personali di cui all'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione se intendono essere inclusi rispettivamente nella parte A o nella parte B dell'allegato III. È opportuno che i cittadini che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica per l'iniziativa dei cittadini europei possano sostenere un'iniziativa online attraverso strumenti di identificazione elettronica e di firma elettronica notificati ai sensi del regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 . A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero predisporre le pertinenti caratteristiche tecniche nel quadro di tale regolamento. È auspicabile che i cittadini firmino una dichiarazione di sostegno soltanto una volta.
(23) Nell'ottica di agevolare il passaggio a un nuovo sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori dovrebbe continuare ad avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica e di raccogliere le dichiarazioni di sostegno attraverso tale sistema per le iniziative registrate in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione dovrebbe poter chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.
(24) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento(Ue) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.
(25) Se un'iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.
(26) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo di organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe organizzare l'audizione pubblica entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse, compresi la società civile, le parti sociali e gli esperti. La Commissione dovrebbe essere rappresentata a un livello appropriato. Il Consiglio, le altre istituzioni, gli organi consultivi dell'Unione nonché i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione, di modo che ne venga assicurato il carattere inclusivo e ne venga promosso l'interesse pubblico.
(27) Il Parlamento europeo, in quanto istituzione che rappresenta direttamente i cittadini a livello dell'Unione, dovrebbe essere autorizzato a valutare il sostegno a favore di un'iniziativa valida dopo la sua presentazione e un'audizione pubblica al riguardo. Il Parlamento europeo dovrebbe inoltre poter valutare le azioni intraprese dalla Commissione in risposta all'iniziativa e descritte in una comunicazione.
(28) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di sei mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. La Commissione dovrebbe esaminare le iniziative conformemente ai principi generali della buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(29) Al fine di garantire la trasparenza del suo finanziamento e sostegno, il gruppo di organizzatori dovrebbe offrire periodicamente informazioni aggiornate e dettagliate sulle fonti di finanziamento e di sostegno delle sue iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Dette informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sul registro e sul sito web pubblico dell'iniziativa dei cittadini europei. La dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento e di sostegno del gruppo di organizzatori dovrebbe includere informazioni su eventuali sostegni finanziari superiori a 500 eur per promotore, nonché sulle organizzazioni che assistono su base volontaria il gruppo di organizzatori, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, finanziare e sostenere un'iniziativa, purché lo facciano secondo le procedure e conformemente alle condizioni specificate nel presente regolamento.
(30) Ai fini della piena trasparenza, la Commissione dovrebbe rendere disponibile, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, un formulario di contatto che consenta ai cittadini di presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori. La Commissione dovrebbe poter chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami e, se del caso, aggiornare le informazioni nel registro relative alle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate.
(31) Il regolamento (Ue) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679. In relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative, a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno, occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata ai fini della gestione dell'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (Ue) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato.
(32) Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica il regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 . È opportuno chiarire che la Commissione deve essere considerata il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (Ue) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica. Il sistema centrale di raccolta elettronica che consente ai gruppi di organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno per le loro iniziative online dovrebbe essere creato e gestito dalla Commissione in conformità del presente regolamento. La Commissione e il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa dovrebbero essere responsabili in solido ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nel sistema centrale di raccolta elettronica.
(33) Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico in merito all'iniziativa dei cittadini europei, avvalendosi in particolare delle tecnologie digitali e dei media sociali, e nel quadro di azioni volte a promuovere la cittadinanza dell'Unione e i diritti dei cittadini. Il Parlamento europeo dovrebbe contribuire alle attività di comunicazione della Commissione.
(34) Al fine di agevolare la comunicazione con i firmatari e informarli sulle azioni intraprese in risposta a un'iniziativa, la Commissione e il gruppo di organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso esplicito dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.
(35) Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 12 . In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per stabilire le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica in conformità del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .
(37) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e politica dell'Unione è necessario e opportuno stabilire norme sull'iniziativa dei cittadini europei. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, Tue.
(38) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(39) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (Ue) n. 211/2011.
(40) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e ha formulato osservazioni formali in data 19 dicembre 2017,
Hanno adottato il presente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati ("iniziativa dei cittadini europei" o "iniziativa").
Articolo 2
Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei
1. Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno, conformemente al presente regolamento.
Gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e, in tal caso, ne informano la Commissione.
2. Conformemente al diritto applicabile, gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto a sostenere iniziative e possano accedere, su un piano di parità con gli altri cittadini, a tutte le fonti d'informazione pertinenti sulle iniziative.
Articolo 3
Numero richiesto di firmatari
1. Un'iniziativa è valida se:
a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 ("firmatari"), appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e
b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.
2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.
Articolo 4
Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri
1. La Commissione offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito all'iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le fonti di informazione e assistenza pertinenti.
La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sull'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
2. La Commissione mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei.
La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi.
La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità.
I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura.
Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.
La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo disponibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori.
4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa, incluso il suo allegato, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione entro i limiti di cui all'allegato II, affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento.
Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiuntive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II, presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tali traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
La Commissione provvede a che le informazioni presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'iniziativa dei cittadini europei.
5. La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, e mette tale servizio gratuitamente a disposizione dei gruppi degli organizzatori.
6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
Capo II
Disposizioni procedurali
Articolo 5
Gruppo di organizzatori
1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.
2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e il gruppo comprende residenti di almeno sette diversi Stati membri, al momento della registrazione dell'iniziativa.
Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento (Ue) 2018/1725.
3. Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo di organizzatori e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori ("persone di contatto").
Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.
4. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.
5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza, a norma del diritto nazionale applicabile.
6. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (Ue) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:
a) false dichiarazioni;
b) utilizzo fraudolento dei dati.
7. Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, se del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 19 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell'entità giuridica.
Articolo 6
Registrazione
1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.
2. Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.
Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:
a) trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;
b) indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia composto da più di sette membri;
c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.
Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.
Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.
3. La Commissione registra l'iniziativa se:
a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma;
b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;
d) l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;
e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del Tue e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al paragrafo 2.
Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.
Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell’iniziativa, fatto salvo il paragrafo 4.
4. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d) ed e), sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.
In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le eventuali modifiche all'iniziativa originaria.
Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua iniziativa iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione:
a) registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), oppure
b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure
c) si rifiuta di registrare l'iniziativa.
La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo da parte del gruppo di organizzatori.
5. Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro.
Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa.
In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.
6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.
7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione indica i motivi della sua decisione e informa il gruppo di organizzatori. La Commissione informa inoltre il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.
La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adottate conformemente al presente articolo relative alle richieste di registrazione delle proposte di iniziative dei cittadini.
8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.
Articolo 7
Ritiro di un'iniziativa
In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.
Articolo 8
Periodo di raccolta
1. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori ("periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.
Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.
Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la conclusione del periodo di raccolta si conclude.
La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma.
2. La Commissione indica le date di inizio e fine del periodo di raccolta nel registro.
3. La Commissione chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 e il gruppo di organizzatori chiude il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 alla data in cui termina il periodo di raccolta.
Articolo 9
Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
1. Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.
2. Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III.
Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.
Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.
Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.
Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (Ue) n. 910/2014 di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1501 della Commissione 15 .
3. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all'allegato III.
4. Entro 30 giugno 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale ivi menzionato.
Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.
Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili.
5. Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.
6. È consentito firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.
7. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.
Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.
Articolo 10
Sistema centrale di raccolta elettronica
1. Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea, entro il 1° gennaio 2020, e attiva a decorrere da tale data un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione (Ue, Euratom) 2017/46.
I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito.
Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.
I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.
Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.
2. Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno possano essere raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità dell'articolo 8.
3. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta.
Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.
4. Gli Stati membri garantiscono che:
a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica ai sensi del regolamento (Ue) n. 910/2014;
b) sia riconosciuto il nodo e-idas della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (Ue) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1501.
5. La Commissione consulta i portatori di interesse per quanto concerne ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema centrale di raccolta elettronica al fine di tenere conto dei loro suggerimenti e delle loro preoccupazioni.
Articolo 11
Sistemi individuali di raccolta elettronica
1. Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica ("sistema individuale di raccolta elettronica").
I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.
2. Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 18, paragrafo 3, per la durata del periodo di raccolta.
3. Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (Ue) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:
a) solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;
b) le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;
c) i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'allegato III;
d) i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.
5. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22.
Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa).
6. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare soltanto quando per tale sistema è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 3.
7. Il presente articolo si applica soltanto alle iniziative registrate in conformità dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 12
Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
1. Ogni Stato membro verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento ("Stato membro competente»).
2. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dello Stato membro competente.
Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.
Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.
3. La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro responsabile non appena il gruppo di organizzatori ha presentato il modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato membro responsabile.
La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio di scambio di file di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
4. Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.
Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.
5. Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.
Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.
Articolo 13
Presentazione alla Commissione
Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla Commissione.
Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.
Articolo 14
Pubblicazione e audizione pubblica
1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.
2. Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali.
La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.
Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audizione.
Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.
3. In seguito all'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.
Articolo 15
Esame da parte della Commissione
1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentirgli di esporre in dettaglio gli obiettivi dell'iniziativa.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.
Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni.
La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.
3. La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.
La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa.
Articolo 16
Seguito dato dal Parlamento europeo alle iniziative dei cittadini andate a buon fine
Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Capo III
Altre disposizioni
Articolo 17
Trasparenza
1. Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 Eur per promotore.
Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili.
Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizzazioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico.
Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13. Sono rese disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.
2. La Commissione ha il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori di fornire qualsiasi informazione e chiarimento supplementari sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate ai sensi del presente regolamento.
3. La Commissione autorizza i cittadini a presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori e rende a tal fine disponibile un formulario di contatto nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.
La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle fonti di finanziamento e sostegno nel registro.
Articolo 18
Comunicazione
1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.
Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della Commissione.
2. Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.
I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.
3. Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.
Articolo 19
Protezione dei dati personali
1. Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative. Qualora venga creata, l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente regolamento, è il titolare del trattamento dati.
2. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno.
3. La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (Ue) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del presente regolamento e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica.
4. I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell'articolo 12, nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica.
5. Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione in conformità dell'articolo 13 oppure non più tardi di ventun mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro di cui all'articolo 7.
6. L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
7. Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 5 e 6 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti.
8. La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, entro, rispettivamente, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione.
9. Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento (Ue) 2018/1725, i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell'iniziativa.
Articolo 20
Autorità competenti negli Stati membri
1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
3. Entro il 1° gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni.
La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 21
Comunicazione delle misure nazionali
1. Entro il 1° gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.
Capo IV
Atti delegati e atti di esecuzione
Articolo 22
Procedura di comitato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.
Articolo 23
Poteri delegati
La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2019.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 25
Riesame
La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. Tali relazioni indicano altresì l'età minima richiesta per sostenere le iniziative dei cittadini europei negli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate.
Articolo 26
Abrogazione
Il regolamento (Ue) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2020.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 27
Disposizione transitoria
Gli articoli da 5 a 9 del regolamento (Ue) n. 211/2011 continuano ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei registrate anteriormente al 1° gennaio 2020.
Articolo 28
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020.
Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 5, e gli articoli da 20 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I
Numero minimo di firmatari per Stato membro
Belgio | 15771 |
Bulgaria | 12767 |
Cechia | 15771 |
Danimarca | 9763 |
Germania | 72096 |
Estonia | 4506 |
Irlanda | 8261 |
Grecia | 15771 |
Spagna | 40554 |
Francia | 55574 |
Croazia | 8261 |
Italia | 54823 |
Cipro | 4506 |
Lettonia | 6008 |
Lituania | 8261 |
Lussemburgo | 4506 |
Ungheria | 15771 |
Malta | 4506 |
Paesi Bassi | 19526 |
Austria | 13518 |
Polonia | 38301 |
Portogallo | 15771 |
Romania | 24032 |
Slovenia | 6008 |
Slovacchia | 9763 |
Finlandia | 9763 |
Svezia | 15020 |
Regno Unito | 54823 |
Belgio | 14805 |
Bulgaria | 11985 |
Cechia | 14805 |
Danimarca | 9870 |
Germania | 67680 |
Estonia | 4935 |
Irlanda | 9165 |
Grecia | 14805 |
Spagna | 41595 |
Francia | 55695 |
Croazia | 8460 |
Italia | 53580 |
Cipro | 4230 |
Lettonia | 5640 |
Lituania | 7755 |
Lussemburgo | 4230 |
Ungheria | 14805 |
Malta | 4230 |
Paesi Bassi | 20445 |
Austria | 13395 |
Polonia | 36660 |
Portogallo | 14805 |
Romania | 23265 |
Slovenia | 5640 |
Slovacchia | 9870 |
Finlandia | 9870 |
Svezia | 14805 |
Allegato II
Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa
1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute; (*)
2. Obiettivi dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 100 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*)];
Il gruppo di organizzatori può fornire un allegato sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, in non oltre 5.000 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*)].
Il gruppo di organizzatori può fornire informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Se lo desidera, può anche trasmettere una bozza di testo legislativo.
3. Le disposizioni dei trattati che il gruppo di organizzatori ritiene pertinenti all'azione proposta.
4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo di organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono 16 ; Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al primo comma, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.
5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;
6. I nomi degli altri membri del gruppo di organizzatori;
7. Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (Ue) 2019/788, se del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione.
__________________
(*) La Commissione fornisce la traduzione di tali elementi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per tutte le iniziative registrate.
Allegato III
Allegato IV
Certificato di conferma della conformità del sistema di raccolta elettronica al regolamento (ue) 2019/788 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica .... (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per ... (titolo dell'iniziativa) registrata con il numero ... (numero di registrazione dell'iniziativa) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (Ue) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:
Allegato V
Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli stati membri
1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:
2. Titolo dell'iniziativa:
3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:
7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:
8. Allegati: (Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente. Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di raccolta elettronica al regolamento (Ue) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'iniziativa dei cittadini).
9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente17 ) o del rappresentante dell'entità giuridica:
Allegato VI
Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte per ....(indicare lo Stato membro)
... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del regolamento (Ue) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che ... (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa registrata con il numero ... (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.
Data, firma e timbro ufficiale
Note ufficiali
Gu C 237 del 6.7.2018, pag. 74.
Gu C 247 del 13.7.2018, pag. 62
Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019
Regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (Gu L 65 dell'11.3.2011, pag. 1)
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (Ue) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (Gu L 301 del 18.11.2011, pag. 3)
Gu C 355 del 20.10.2017, pag. 17
2017/2024(INL)
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gu L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
Decisione (Ue, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (Gu L 6 dell'11.1.2017, pag. 40)
Regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/Ce (Gu L 257 del 28.8.2014, pag. 73)
Regolamento (Ue) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (Ce) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/Ce (Gu L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
Gu L 123 del 12.5.2016, pag. 1
Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13)
Regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Gu L 235 del 9.9.2015, pag. 1)
Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.
Cancellare la dicitura inutile.