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Decisione Commissione Ue 2013/242/Ue

Modello per i Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/Ue

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 22 maggio 2013, n. 2013/242/Ue

(Guue 28 maggio 2013 n. L 141)

Decisione che stabilisce un modello per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, e l'allegato XIV,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2012/27/Ue, ciascuno Stato membro è tenuto a presentare dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica entro il 30 aprile 2014 e in seguito ogni tre anni. Tali piani d'azione espongono le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/Ue. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica comprendono in ogni caso le informazioni di cui all'allegato XIV, parte 2, della direttiva 2012/27/Ue. I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, parte 1, della direttiva 2012/27/Ue.

(2) In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2012/27/Ue, la Commissione fornisce un modello che serve da guida per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e che è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva. Secondo l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e secondo l'articolo 26, paragrafo 2, si applica l'articolo 4 del suddetto regolamento.

(3) Le misure di cui alla presente decisione tengono in massima considerazione i lavori del comitato della direttiva sull'efficienza energetica,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

È adottato il modello per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e all'allegato XIV della direttiva 2012/27/Ue allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013.

Allegato

Modello per gli elementi obbligatori — Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica

Inserire la data del piano (nota bene: il primo piano deve essere presentato entro il 30 aprile 2014)

 

Indice (elenco degli elementi vincolanti)

Inserire la data del piano (nota bene: il primo piano deve essere presentato entro il 30 aprile 2014)

1. Introduzione

2. Rassegna degli obiettivi nazionali di efficienza e di risparmio energetici

2.1. Obiettivi nazionali di efficienza energetica 2020

2.2. Obiettivi di efficienza energetica supplementari

2.3. Risparmio di energia primaria

2.4. Risparmio di energia finale

3. Misure politiche di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (Dee)

3.1. Misure orizzontali

3.1.1. Regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative (Dee, articolo 7, allegato XIV, parte 2, punto 3.2)

3.1.2. Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia (Dee, articolo 8)

3.1.3. Misurazione e fatturazione (Dee, articoli 9-11)

3.1.4. Programmi d'informazione e formazione dei consumatori (Dee, articoli 12 e 17)

3.1.5. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (Dee, articolo 16)

3.1.6. Servizi energetici (Dee, articolo18)

3.1.7. Altre misure orizzontali di efficienza energetica (Dee, articoli1 9 e 20)

3.2. Efficienza energetica nell'edilizia

3.2.1. Strategia di ristrutturazione degli immobili (Dee, articolo 4)

3.2.2. Altri tipi di efficienza energetica nell'edilizia

3.3. Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici

3.3.1. Edifici del governo centrale (Dee, articolo 5)

3.3.2. Edifici di altri enti pubblici (Dee, articolo 5)

3.3.3. Acquisto da parte di enti pubblici (Dee, articolo 6)

3.4. Altre misure di efficienza energetica per il consumo finale, settori industriale e dei trasporti compresi

3.5. Promozione di riscaldamento e raffreddamento efficienti

3.5.1. Valutazione globale (Dee, articolo 14)

3.5.2. Altre misure di efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento (Dee, articolo 14)

3.6. Trasformazione, trasmissione edistribuzione dell'energia e gestione della domanda

3.6.1. Criteri di efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti (Dee, articolo 15)

3.6.2. Agevolare e promuovere la gestione della domanda (Dee, articolo15)

3.6.3. Efficienza energetica nella progettazione e nella regolamentazione delle reti (Dee, articolo 15)

 

1. Introduzione

Il presente modello specifica le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica in merito alle misure adottate o pianificate per attuare gli elementi principali della direttiva sull'efficienza energetica (Dee, 2012/27/Ue), conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e all'allegato XIV della direttiva. Pertanto laddove il modello indica elementi di rendicontazione obbligatori, non si riferisce a misure che gli Stati membri non hanno adottato né pianificato. Il modello è fornito agli Stati membri come guida ai piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica specificati all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, della Dee.

Quando nel testo del modello si fa riferimento alle informazioni da fornire nel primo e/o secondo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, questo riflette il testo della Dee; quando il riferimento è assente, l'informazione dev'essere fornita nel primo piano d'azione e in quelli successivi.

Il presente modello è integrato dalla guida per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica [inserire il documento di lavoro dei servizi della Commissione che contiene ulteriori indicazioni].

 

2. Rassegna degli obiettivi nazionali di efficienza e di risparmio energetici

2.1. Obiettivi nazionali di efficienza energetica 2020

1) Indicare l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Dee (Dee, articolo 3, paragrafo 1, e allegato XIV, parte 2, punto 1).

2) Indicare l'impatto previsto dell'obiettivo di consumo globale di energia primaria e finale nel 2020 e precisare come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli (Dee, articolo 3, paragrafo 1).

3) Fornire una stima del consumo di energia primaria nel 2020, globalmente e per settore (Dee, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2).

 

2.2. Obiettivi di efficienza energetica supplementari

Elencare eventuali obiettivi nazionali supplementari di efficienza energetica, relativi all'economia nel suo insieme o a settori specifici (Dee, allegato XIV, parte 2, punto 1).

 

2.3. Risparmio di energia primaria

Fornire una rassegna dei risparmi di energia primaria conseguiti al momento della stesura della relazione e le stime di quelli attesi nel 2020 [Dee, articolo 3, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

 

2.4. Risparmio di energia finale

1) Ai fini della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel primo e nel secondo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica fornire informazioni sul risparmio di energia finale conseguito e sulle previsioni di risparmio negli usi finali dell'energia entro il 2016 [articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/Ce; Dee, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera b)].

2) Ai fini della direttiva 2006/32/Ce, nel primo e nel secondo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica fornire la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare il risparmio di energia finale [Dee, allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera b), secondo comma].

 

3. Misure politiche di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (Dee)

3.1. Misure orizzontali

3.1.1. Regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative ( Dee, articolo 7, allegato X IV , parte 2 , punto 3 .2)

1) Fornire informazioni sull'importo globale di risparmio energetico nel corso del periodo obbligatorio al fine di conseguire l'obiettivo fissato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e, nel caso, sulle modalità d'uso delle possibilità elencate all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 [Dee, articolo 7 e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

2) Descrivere brevemente il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, compreso il sistema di controllo e verifica (Dee, articolo 7, paragrafi 1 e 6, articolo 20, paragrafo 6, e allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

3) Fornire informazioni sulle misure politiche alternative adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 20, paragrafo 6, compreso il sistema di controllo e verifica, nonché sulle modalità di mantenimento dell'equivalenza (Dee, articolo 7, paragrafi 9 e 10, articolo 20, paragrafo 6, e allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

4) Se applicabile, presentare i risparmi energetici realizzati in seguito all'attuazione del regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e pubblicati [Dee, articolo 7, paragrafi 6 e 8, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

5) Se applicabile, presentare i risparmi energetici realizzati in seguito all'attuazione di misure politiche alternative e pubblicati [Dee, articolo 7, paragrafo 10, e allegato XIV, parte 2, punto 2, lettera a)].

6) Fornire informazioni dettagliate sui coefficienti nazionali adottati in conformità dell'allegato IV (Dee, allegato XIV, parte 2, punto 3.2).

7) Fornire informazioni sui metodi diversi da quello previsto nella Dee, allegato V, parte 2, lettera e), usati per tener conto della durata dei risparmi energetici, chiarendo altresì in che modo si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente [Dee, allegato V, punto 2, lettera e)].

 

3.1.2. Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia (Dee, articolo 8)

Fornire una rassegna delle misure pianificate o già adottate per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia, con informazioni sul numero di audit energetici realizzati, precisando quelli realizzati nelle grandi imprese e il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quante di esse sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 5 (Dee, allegato XIV, parte 2, punto 3.3).

 

3.1.3. Misurazione e fatturazione (Dee, articoli 9— 11)

Descrivere le misure attuate e pianificate, adottate o in via di adozione sulla misurazione e sulla fatturazione (Dee, articoli 9-11 e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.1.4. Programmi d'informazione e formazione dei consumatori (Dee, articoli 12 e 17)

Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte delle Pmi e delle utenze domestiche (Dee, articoli 12 e 17 e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.1.5. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (Dee, articolo 16)

Fornire informazioni sui regimi di accreditamento e certificazione esistenti o pianificati o sui regimi equivalenti di qualificazione (inclusi, eventualmente, i programmi di formazione) per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questioni energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/Ue del Parlamento e del Consiglio (Dee, articolo 16 e allegato XIV, parte 2, punto 3.7).

 

3.1.6. Servizi energetici (Dee, articolo 18)

1) Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per la promozione di servizi energetici. La descrizione deve comprendere un link internet verso l'elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili con le relative qualificazioni (Dee, allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase e parte 2, punto 3.8).

2) Fornire un esame qualitativo del mercato nazionale dei servizi energetici che ne illustri la situazione attuale e lo sviluppo futuro [Dee, articolo 18, paragrafo 1, lettera e)].

 

3.1.7. Altre misure orizzontali di efficienza energetica (Dee, articoli 19 e 20)

1) Nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, indicare le misure di efficienza energetica prese in applicazione dell'articolo 19 della Dee. In particolare, fornire un elenco delle misure adottate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica (ad es. per quanto riguarda la separazione degli incentivi per i beni in multiproprietà, le disposizioni in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali degli enti pubblici) (Dee, articolo 19, e allegato XIV, parte 2, punto 3.9).

2) Fornire informazioni sul fondo nazionale per l'efficienza energetica (Dee, articolo 20, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.2. Efficienza energetica nell'edilizia

3.2.1. Strategia di ristrutturazione degli immobili (Dee, articolo 4)

Presentare la strategia nazionale a lungo termine di ristrutturazione degli immobili (Dee, articolo 4, ultimo comma).

 

3.2.2. Altri tipi di efficienza energetica nell'edilizia

Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica negli immobili in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (Dee, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.3. Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici

3.3.1. Edifici del governo centrale (Dee, articolo 5)

Fornire informazioni sull'inventario pubblicato degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale (Dee, articolo 5, paragrafo 5, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.3.2. Edifici di altri enti pubblici (Dee, articolo 5)

1) Fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate per incoraggiare gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale ad adottare un piano di efficienza energetica che dimostri il ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici per quanto riguarda l'efficienza energetica [Dee, articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase].

2) Un elenco degli Enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica (Dee, allegato XIV, parte 2, punto 3.1).

 

3.3.3. Acquisto da parte di Enti pubblici (Dee, articolo 6)

Fornire informazioni sui provvedimenti presi o pianificati per provvedere affinché il governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica (Dee, articolo 6, paragrafo 1) e sulle misure adottate o pianificate per incoraggiare gli altri enti pubblici a conformarsi a tale esempio (Dee, articolo 6, paragrafo 3, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.4. Altre misure di efficienza energetica per il consumo finale, settori industriale e dei trasporti compresi

1) Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore industriale in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Dee (Dee, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

2) Fornire informazioni dettagliate sulle misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti di passeggeri e di merci in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Dee (Dee, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3) Fornire informazioni dettagliate sulle altre misure significative di efficienza energetica per il consumo finale che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e non figurano altrove nel piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (Dee, articolo 24, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.5. Promozione di riscaldamento e raffreddamento efficienti

3.5.1. Valutazione globale (Dee, articolo 14)

1) Nel secondo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e in quelli successivi, fornire una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti di cui all'articolo 14, paragrafo 1 (Dee, articolo 14, paragrafo 1, e allegato XIV, parte 2, punto 3.4).

2) Fornire una descrizione della procedura e della metodologia usate per effettuare un'analisi costi-benefici intesa a soddisfare i criteri di cui all'allegato IX della Dee (Dee, articolo 14, paragrafo 3, allegato IX, parte 1, ultimo capoverso, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.5.2. Altre misure di efficienza nel riscaldamento e nel raffreddamento (Dee, articolo 14)

Descrivere le misure, le strategie e le politiche, compresi i programmi e i progetti, a livello nazionale, regionale e locale volte a sviluppare il potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti, di altri sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti e dell'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile (Dee, articolo 14, paragrafi 2 e 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.6. Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia e gestione della domanda

3.6.1. Criteri di efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti (Dee, articolo 15)

1) Descrivere le misure pianificate o adottate che assicurano la soppressione degli incentivi nelle tariffe che pregiudicano l'efficienza generale della produzione, della trasmissione, della distribuzione e della fornitura di energia o che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari (Dee, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

2) Descrivere le misure pianificate o adottate per incentivare gli operatori di rete a migliorare l'efficienza grazie alla progettazione e al funzionamento delle infrastrutture (Dee, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

3) Descrivere le misure pianificate o adottate affinché le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda (Dee, articolo 15, paragrafo 4, e allegato XIV, parte 2, punto 2, prima frase).

 

3.6.2. Agevolare e promuovere la gestione della domanda (Dee, articolo 15)

Fornire informazioni sulle altre misure adottate o pianificate per consentire lo sviluppo della gestione della domanda, comprese le misure relative alle tariffe di sostegno ad una tariffazione dinamica (Dee, allegato XI, punto 3, e allegato XIV, parte 2, punto 3.6).

 

3.6.3. Efficienza energetica nella progettazione e nella regolamentazione delle reti (Dee, articolo 15)

Comunicare i progressi realizzati nella valutazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture nazionali per il gas e l'energia elettrica, nonché le misure e gli investimenti adottati e pianificati per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi ed efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione (Dee, articolo 15, paragrafo 2, e allegato XIV, parte 2, punto 3.5).

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