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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 20 febbraio 2019

(Gu 13 aprile 2019 n. 88)

Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", e, in particolare l'articolo 7, comma 2;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", e, in particolare l'articolo 40, che prevede l'istituzione di una apposita cabina di regia interministeriale;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, l'articolo 1, commi 107, 108, 109, 156, 171, 1028, 1029, 1030;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare l'articolo 41-bis, concernente il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", e, in particolare l'articolo 1, comma 703;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernente il "Codice della protezione civile";

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2018, concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018;

Vista la delibera Cipe del 1° dicembre 2016, n. 55, di approvazione del Piano operativo "Ambiente" Fsc 2014-2020, e, in particolare, del sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque";

Vista la delibera Cipe del 20 febbraio 2015, n. 32, di assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di popolazione esposta a rischio alluvione;

Viste le delibere Cipe del 10 agosto 2016, n. 26, e del 1° dicembre 2016, n. 56, che hanno destinato risorse Fsc 2014-20, ai patti per lo sviluppo, stipulati dal Governo con le Regioni e le Città metropolitane, per finanziare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", e, in particolare l'articolo 24-quater;

Visto l'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha istituito, nel bilancio del Ministero dell'ambiente, un Fondo destinato al finanziamento degli investimenti di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico;

Visto l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha rifinanziato il predetto Fondo, e, in particolare i commi 549, 853, 1072, 1073, lettera b) e 1074;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e, in particolare l'articolo 55, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, concernente "l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016, concernente le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 7, concernente "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana";

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/2/Ce, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2019, recante l'istituzione della struttura di missione denominata "InvestItalia", di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2019, recante l'istituzione della Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Considerata la necessità di migliorare la funzionalità e l'efficacia della governance ambientale, in termini di selezione, programmazione e attuazione degli interventi;

Tenuto conto della presenza di diversi soggetti attuatori, tra i quali Regioni, Enti locali, commissari straordinari, Autorità di bacino;

Tenuto conto dei rilevanti quadri e consistenze di fabbisogni accertati dalle competenti amministrazioni e strutture;

Tenuto conto delle difficoltà nella gestione delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione degli interventi e dell'insufficiente coordinamento con i piani di assetto idrogeologico e l'azione delle autorità di bacino distrettuale;

Ritenuto pertanto necessario poter contare su un'elevata capacità e qualità della progettazione tecnica degli interventi di infrastrutture, opere e servizi ambientali in generale, di effettiva specializzazione nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante degli interventi programmati, di mezzi e risorse professionali adeguati e proporzionati alla dimensione qualitativa e quantitativa degli interventi da attuare;

Decreta:

Articolo 1

1. È adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, in allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il suddetto Piano è strutturato nei seguenti ambiti e misure di intervento:

misure di emergenza;

misure di prevenzione;

misure di manutenzione e ripristino;

misure di semplificazione;

misure di rafforzamento della governance e organizzative.

3. Il Piano persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti.

4. Lo stesso Piano è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. In allegato B) si espone il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili.

6. In allegato C) si prevede un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance.

Articolo 2

1. Ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto di approvazione del Piano, le competenti amministrazioni (Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), fatte salve le separate procedure di maggiore urgenza demandate alla competenza della protezione civile, predisporranno e sottoporranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Cabina di regia Strategia Italia, anche in coordinamento con la struttura di missione "InvestItalia", e al Cipe, un Piano stralcio 20191 recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro.

2. Ai fini della predisposizione del suddetto Piano stralcio 2019, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 (concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della riorganizzazione a scopo di efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione degli interventi, i suddetti elenchi sono definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle Regioni interessate e delle Province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle Autorità di bacino distrettuale. Sono fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento di protezione civile.

3. Una componente del Piano stralcio 2019 sarà costituita da una azione di sistema di supporto alla governance unitaria.

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2019

Allegato A

Allegato B

Allegato C

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