Decreto dirigenziale MinLavoro 23 novembre 2012
Sicurezza sul lavoro - Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro - Attuativo del Dlgs 81/2008
N.d.R: le tariffe allegate al testo del decreto interdirettoriale 23 novembre 2012 sono qui pubblicate nella versione aggiornata - ex articolo 1, comma 2 del decreto stesso - sulla base degli indici Istat come riportate nella circolare MinLavoro 4/3/2019 n. 0004393.
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 23 novembre 2012
(Comunicato pubblicato sulla Gu 29 novembre 2012 n. 279)
Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
di concerto con
Ministero della salute
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione direzione generale della prevenzione
e
Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
i Direttori generali
Visto l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che "Oltre o quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispesl che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.";
Visto l'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che "Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le Asl e l'Ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.";
Visto l'articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede la soppressione dell'Ispesl e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'Inail;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'Ispesl esse debbano intendersi conferite all'Inail;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante ";i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3";
Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.", il quale prevede che "Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione";
Decretano:
Articolo 1
1. Le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, sono riportate nell'allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.
2. Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede l'aggiornamento.
3. Con successivi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, si provvede alla revisione dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 23 novembre 2012
Allegato 1 1
Note ufficiali
N.d.R: le tariffe allegate al testo del decreto interdirettoriale 23 novembre 2012 sono qui pubblicate nella versione aggiornata - ex articolo 1, comma 2 del decreto stesso - sulla base degli indici Istat come riportate nella circolare MinLavoro 4/3/2019 n. 0004393.