Sicurezza sul lavoro

Prassi

print

Consiglio dell'Unione europea

Risoluzione 3 giugno 2002

(Guce 5 luglio 2002 n. C 161)

Risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 intitolata "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006)", che costituisce uno degli obiettivi previsti nell'Agenda sociale europea, considerando che l'articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea ha consentito di disporre di un importante acquis legislativo comunitario in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;

considerando che la salute e la sicurezza costituiscono senza dubbio elementi essenziali della qualità del lavoro, rappresentano uno dei settori più importanti della politica sociale dell'Unione e hanno un'importante dimensione economica;

considerando che l'applicazione della legislazione non ha ancora dato i risultati previsti, che il numero in assoluto degli infortuni sul lavoro resta elevato, che si osserva un aumento del loro numero in taluni Stati membri e in determinati settori, che il livello di sinistrosità nei paesi candidati è sensibilmente superiore alla media comunitaria e che è pertanto importante che la nuova strategia ponga rimedio a questa situazione;

considerando che il modello sociale europeo si basa su buoni risultati economici, elevato livello di protezione sociale, istruzione e dialogo sociale, compreso il miglioramento degli aspetti qualitativi del lavoro, per quanto riguarda in particolare la dimensione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; considerando che il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato il Consiglio a esaminare in via prioritaria la comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria per la salute e la sicurezza,

 

adotta la presente risoluzione:

I

1. Il Consiglio prende atto che a parere della Commissione, per conseguire l'obiettivo di un continuo miglioramento del benessere sul luogo di lavoro, i soggetti interessati devono perseguire svariati obiettivi, tra cui i seguenti:

— la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Questo presuppone che siano definiti degli obiettivi quantificabili; a questo scopo è necessario che, in via preliminare, si sviluppino i lavori in corso sull'armonizzazione delle statistiche sugli infortuni e le malattie professionali,

— la maggiore prevenzione delle malattie professionali, specialmente delle malattie che continuano a colpire gran parte dei lavoratori europei, ad esempio le malattie provocate dall'impiego di sostanze pericolose quali l'amianto, la perdita dell'udito e i disturbi muscoloscheletrici,

— tenere conto dei rischi sociali, ad esempio lo stress e le molestie sul lavoro nonché quelli associati all'alcolismo, all'assunzione di droghe o di medicinali,

— la necessità di prendere in considerazione i cambiamenti avvenuti nella composizione della popolazione attiva, in conseguenza dell'ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro, dell'invecchiamento della popolazione attiva, dell'evoluzione demografica, della situazione dei lavoratori disabili, delle diversità etniche e culturali nelle imprese e della loro incidenza ai fini della valutazione e prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie. A tal fine le azioni di prevenzione dovranno integrare maggiormente la dimensione dell'età, per quanto riguarda in particolare i giovani e i lavoratori anziani,

— la necessità di prendere in considerazione le trasformazioni nelle forme di occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro,

— la necessità di prendere in considerazione la dimensione delle imprese, specialmente per quanto attiene al miglioramento dell'accesso delle piccole e medie imprese, delle microimprese o dei lavoratori autonomi alle azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei rischi,

— individuare, diffondere e sviluppare buone prassi che creino condizioni di lavoro che favoriscano una maggiore sicurezza e salute dei lavoratori.

2. D'altro lato il Consiglio prende atto che, per poter instaurare una cultura della prevenzione e modificare i comportamenti, è necessario migliorare la conoscenza dei rischi dei soggetti interessati attraverso l'educazione, la sensibilizzazione e l'anticipazione dei nuovi rischi.

A tale scopo occorre:

a) promuovere la cultura della prevenzione già dalle prime fasi dell'istruzione e mantenere una formazione professionale continua, condotta con regolarità e adattata al lavoro quotidiano;

b) sensibilizzare circa il valore della reintegrazione nel lavoro delle persone disabili;

c) procedere all'identificazione e all'analisi dei rischi basata suu na raccolta sistematica di informazioni e di pareri scientifici. Inoltre, gli organismi di ricerca dovranno coordinare i loro rispettivi programmi, orientandoli alla soluzione di problemi e preparando il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

d) migliorare la comprensione dei fattori umani e dei comportamenti per tradurre più efficacemente nelle azioni pratiche la conoscenza dei rischi e della prevenzione;

d) bis) sensibilizzare ulteriormente le parti interessate divulgando le informazioni e analizzando i modelli per quanto riguarda l'importanza di buone condizioni di lavoro ai fini della produttività, della qualità e delle prestazioni;

e) promuovere lo scambio di informazioni sulle buone prassi tra gli Stati membri;

e) bis) integrare la salute e la sicurezza sul lavoro nella gestione delle imprese e nelle altre attività che comportano un approccio sistematico del benessere sul lavoro.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro deve svolgere un ruolo trainante nelle azioni di raccolta e diffusione delle informazioni sulle buone prassi, di sensibilizzazione e anticipazione. Al riguardo il Consiglio prende altresì atto che, nel corso del secondo semestre 2002, la Commissione presenterà una comunicazione relativa alla valutazione dell'Agenzia.

3. Il Consiglio condivide il parere della Commissione secondo cui un'efficace applicazione del diritto comunitario è una condizione necessaria per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro.

Ciò richiede, in particolare, un controllo e una sorveglianza efficaci e di pari livello dell'applicazione della legislazione in tutti gli Stati membri. A tal fine il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro svolgerà un ruolo determinante per promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze e organizzare una cooperazione e un'assistenza reciproca. È pertanto necessario incoraggiare l'elaborazione di obiettivi comuni in materia di ispezione, principi comuni in materia di ispezione del lavoro e la definizione di metodi di valutazione dei sistemi regionali di ispezione rispetto a tali principi.

Sarà inoltre essenziale l'elaborazione di strumenti non vincolanti (manuali tecnici, codici di buone prassi, ecc) che facilitino l'applicazione delle norme di legge nelle imprese.

Il Consiglio prende atto che la Commissione:

— intende presentare delle proposte legislative necessarie alla codifica delle direttive comunitarie e alla razionalizzazione delle relazioni sulla loro attuazione,

— intende elaborare, di concerto con il comitato consultivo e le parti sociali, manuali per l'applicazione delle direttive, tenendo conto della diversità dei settori di attività e delle imprese.

4. Il Consiglio concorda con la Commissione nel ritenere che il dialogo sociale sia un elemento fondamentale per favorire il progresso, in quanto permette di applicare la legislazione esistente in modo efficace e di affrontare i rischi e i problemi specifici dei settori d'attività e delle professioni, e sottolinea l'importanza della responsabilità sociale delle imprese.

5. Il Consiglio rileva la necessità di promuovere l'integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre strategie comunitarie. A tale riguardo occorrerebbe:

— rafforzare l'integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nella strategia europea per l'occupazione, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona in materia di semplificazione dei suoi orientamenti, senza ridurne l'efficacia,

— migliorare il collegamento con le norme comunitarie relative alla fabbricazione e alla commercializzazione delle attrezzature da lavoro e dei prodotti chimici,

— rafforzare, attraverso la collaborazione, i nessi tra la nuova strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza e quella in materia di salute pubblica,

— sviluppare una strategia coordinata con altre politiche che perseguono obiettivi di tutela e che si basano su misure preventive, segnatamente le politiche di ricerca, dell'istruzione, dei trasporti, dell'ambiente, della protezione civile e le politiche comuni della pesca e dell'agricoltura,

— garantire che l'esecuzione di un contratto in seguito all'assegnazione di un appalto pubblico avvenga nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

6. Il Consiglio riconosce che l'allargamento è una delle grandi sfide che l'Unione europea deve affrontare e che richiede azioni che garantiscano l'integrazione e la reale applicazione da parte dei paesi candidati dell'acquis comunitario in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come pure l'adeguamento delle strutture comunitarie e di consultazione, raccolta, analisi e diffusione delle informazioni, quali il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul lavoro, l'Agenzia di Bilbao e la Fondazione di Dublino. A tal fine è necessario realizzare un trasferimento efficace delle esperienze e delle conoscenze, in particolare attraverso:

— il rafforzamento dei programmi d'assistenza tecnica grazie a formule di partenariato e di gemellaggio,

— lo sviluppo di meccanismi di scambio di esperienze e di accesso alle conoscenze e ai risultati della ricerca comunitaria attraverso la partecipazione dei paesi candidati alle istituzioni e alle istanze interessate,

— il rafforzamento del dialogo sociale a tutti i livelli, in particolare nelle imprese,

— la partecipazione dei paesi candidati ai lavori comunitari di armonizzazione delle statistiche.

7. Il Consiglio prende atto della necessità di intensificare la cooperazione internazionale e del fatto che la Commissione continuerà a collaborare attivamente con le agenzie delle Nazioni Unite, specialmente con l'Organizzazione internazionale del lavoro, imperniando la propria azione sui seguenti settori:

— eliminazione delle forme più abbiette di lavoro minorile nel mondo,

— promozione del miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro nel mondo,

— effetti della dipendenza dall'alcol, dalle droghe o dai medicinali sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Consiglio riconosce che la cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli del bacino del Mediterraneo, dell'ASEAN, dell'ALENA e del Mercosur, è fondamentale per garantire il rispetto di norme minime di salute e sicurezza, unitamente alla cooperazione e agli scambi di esperienze nel quadro del patto transatlantico con gli Stati Uniti.

 

II

Il Consiglio:

1. Accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006.

2. Ritiene che tale comunicazione costituisca un quadro utile per continuare ad applicare efficacemente l'articolo 137 a livello comunitario.

3. Condivide l'opinione della Commissione secondo la quale la strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro deve avere come obiettivo il continuo miglioramento dello stato di benessere sul lavoro, sia esso fisico, mentale e sociale.

4. Sottolinea la necessità:

— di tener conto dei cambiamenti che avvengono nel mondo del lavoro e di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, costruendo un ambiente di lavoro sano e sicuro, che è uno degli elementi essenziali della qualità del lavoro,

— di consolidare la cultura della prevenzione dei rischi, combinando i vari strumenti politici e realizzando partenariati tra i soggetti coinvolti nel campo della salute e della sicurezza e altri soggetti che possono influire sulla qualità e le condizioni di lavoro nonché integrando la salute e la sicurezza sul lavoro nelle decisioni strategiche delle imprese,

— di dimostrare che una politica efficace in materia di sicurezza e salute sul lavoro è un fattore di competitività e che, per contro, la mancanza di strategia comporta costi aggiuntivi,

— basare un eventuale strumento comunitario su conoscenze tecniche adeguate sia dei rischi che delle strategie per la loro prevenzione,

— di coinvolgere e far partecipare tutti i soggetti, pubblica amministrazione e parti sociali, allo sviluppo della strategia, affinché tali obiettivi possano essere realizzati.

5. Invita gli Stati membri:

— a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media,

— ad assicurare una migliore applicazione della legislazione in vigore, in particolare mediante un controllo e una sorveglianza più efficaci dell'applicazione, mettendo a disposizione delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, consulenza e assistenza adeguate, come pure migliorando la formazione circa la prevenzione dei rischi professionali e adottando misure specifiche per ridurre gli infortuni e le malattie professionali nei settori ad alto rischio,

— a promuovere la creazione di una vera e propria cultura della prevenzione, integrando i principi fondamentali della prevenzione sul lavoro nei programmi educativi e nelle azioni di formazione professionale permanente e anche attraverso campagne di sensibilizzazione e promozione della sicurezza e della salute sul lavoro.

6. Invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare i lavori in corso sull'armonizzazione delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di dati comparabili che permettano di valutare oggettivamente l'impatto e l'efficacia delle misure adottate nel contesto della nuova strategia comunitaria.

7. Invita la Commissione:

— a includere nel quadro di valutazione dell'agenda sociale le azioni da svolgere per l'attuazione della strategia, accompagnate dal relativo calendario di esecuzione,

— a sottoporgli, nell'esercizio del suo diritto di iniziativa, ogni proposta necessaria per conseguire gli obiettivi fissati nella nuova strategia, in particolare le proposte necessarie per consolidare, semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente e il suo adeguamento al progresso tecnico, affinché si possa applicare meglio la normativa in vigore;

— a favorire la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri e le parti sociali, in previsione del futuro allargamento dell'Unione europea, attraverso il riassetto e la razionalizzazione degli organi consultivi esistenti e dell'Agenzia di Bilbao. A tal riguardo, il Consiglio accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di sottoporgli proposte volte a fondere i due organi consultivi in un unico comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul lavoro, e volte inoltre a migliorare il funzionamento e i compiti dell'Agenzia di Bilbao in seguito alla relazione di valutazione e al parere del comitato consultivo, tra i quali deve rientrare l'organizzazione dello scambio di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri,

— a integrare nella relazione di sintesi annuale presentata al Consiglio europeo di primavera i pertinenti elementi dell'attuazione della strategia.

8. Invita le parti sociali:

— ad assumere un ruolo attivo nel trasmettere i principi fondamentali di questa nuova strategia a livello europeo, nazionale, regionale e delle imprese,

— a promuovere e diffondere sul luogo di lavoro l'applicazione corretta dei principi di prevenzione dei rischi collegati al lavoro, in particolare attraverso il dialogo sociale settoriale a tutti i livelli,

— a fornire ai membri delle rispettive organizzazioni l'accesso alla consulenza di persone competenti e a una formazione appropriata sulla salute e la sicurezza,

— a collaborare con le autorità nazionali nella concezione e applicazione delle politiche nazionali degli Stati membri relative all'ambito contemplato nell'articolo 137,

— a collaborare, a livello di imprese, nella concezione dell'ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e nell'applicazione degli adeguati dispositivi di protezione dei lavoratori.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598