Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2019/7/Ue

Emission trading system (Ets) - Vendita all'asta di quote di emissione di gas serra - Messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania – Modifica al regolamento 1031/2010/Ue

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 30 ottobre 2018, n. 2019/7/Ue

(Guue 4 gennaio 2019 n. L 2)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1 , in particolare l'articolo 3-quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/Ce istituisce un fondo destinato a fornire sostegno finanziario all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel territorio dell'Unione, mettendo a disposizione 400 milioni di quote del volume totale di quote per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (il "fondo per l'innovazione"). Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbero integrare le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/Ue della Commissione2 e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente a favore del fondo per l'innovazione prima del 2021.

(2) Al fine di assicurare che il fondo per l'innovazione sia in grado di fornire sostegno prima del 2021, è necessario monetizzare i 50 milioni di quote destinate al fondo per l'innovazione mediante aste conformi alle regole e alle modalità delle aste condotte sulla piattaforma d'asta comune stabilite dal regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione3 .

(3) Per ridurre gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri e migliorare l'efficienza generale, il volume di 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione dovrebbe essere aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta nel 2020 sulla piattaforma d'asta comune dagli Stati membri che al 1o gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione.

(4) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero mettere all'asta la rispettiva quota dei 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione tramite i propri responsabili del collocamento. Per ricevere i proventi dell'asta destinati al fondo per l'innovazione, ciascun responsabile del collocamento dovrebbe designare, entro il 1o ottobre 2019, un conto bancario di responsabile del collocamento nel quale saranno versati tali proventi. I responsabili del collocamento possono designare il proprio conto bancario esistente già designato per i proventi delle aste spettanti al loro Stato membro, un altro conto bancario designato di responsabile del collocamento e specificamente dedicato ai proventi della vendita all'asta a favore del fondo per l'innovazione oppure il conto bancario designato di responsabile del collocamento di un altro responsabile del collocamento di uno Stato membro che metterà all'asta le quote a favore del fondo per l'innovazione.

(5) I responsabili del collocamento designati per condurre l'asta dei 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione dovrebbero assicurare che i proventi d'asta a favore del fondo per l'innovazione siano versati sul conto ad essi notificato dalla Commissione ai fini del fondo, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati.

(6) Il responsabile del collocamento può dedurre dai proventi d'asta, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione nel conto bancario designato di responsabile del collocamento e di spese di versamento. Prima della prima deduzione e di qualsiasi modifica degli oneri, lo Stato membro del responsabile del collocamento dovrebbe notificare alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione degli oneri supplementari che il responsabile del collocamento intende dedurre.

(7) Attualmente l'articolo 61 del regolamento (Ue) n. 1031/2010 dispone che la piattaforma d'asta annunci i risultati dettagliati di ciascuna asta e simultaneamente notifichi agli aggiudicatari i rispettivi risultati. Tuttavia, a causa del livello di dettaglio, i risultati dell'asta che devono essere annunciati non possono essere pubblicati simultaneamente alla notifica dei singoli risultati agli aggiudicatari. Al fine di allineare questa disposizione alle prassi del mercato e di evitare gli abusi di mercato, la piattaforma d'asta può pubblicare, prima dell'annuncio degli altri dettagli del risultato dell'asta, il volume delle quote messe all'asta e il prezzo di aggiudicazione, in modo che queste informazioni siano pubblicate simultaneamente alla notifica dei singoli risultati agli aggiudicatari. Gli altri risultati dell'asta dovrebbero essere annunciati non oltre 15 minuti dalla chiusura del periodo d'offerta.

(8) Il regolamento (Ue) n. 1031/2010 consente agli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/Ce. La designazione di tali piattaforme d'asta è subordinata alla loro registrazione nell'allegato III, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del medesimo regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, e di designare invece una propria piattaforma.

(10) Il 12 aprile 2018 la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di designare European Energy Exchange AG in qualità di piattaforma di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1031/2010, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il periodo di vigenza, la base giuridica della designazione e le condizioni e gli obblighi applicabili a European Energy Exchange AG in qualità di piattaforma d'asta per la Germania per tale periodo dovrebbero essere registrati nell'allegato III del regolamento (Ue) n. 1031/2010.

(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 1031/2010.

(12) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste a cura della piattaforma d'asta che dev'essere designata dalla Germania, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 1031/2010 è così modificato:

(1) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/Ce da mettere all'asta nel 2020 include anche il volume di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva. Tali quote sono suddivise in parti uguali tra gli Stati membri che al 1o gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e sono aggiunte al volume delle quote da mettere all'asta per ciascuno di essi. Il volume di 50 milioni di quote è in linea di principio distribuito uniformemente tra le aste bandite nel 2020.";

(2) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Funzioni del responsabile del collocamento

1. Il responsabile del collocamento:

a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;

b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;

c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.

2. Il responsabile del collocamento di ciascuno Stato membro che mette all'asta quote in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, riceve i proventi della vendita all'asta di tali quote sul conto bancario di responsabile del collocamento da esso designato entro il 1° ottobre 2019 per il ricevimento dei pagamenti dovuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 5. Il responsabile del collocamento assicura che i proventi d'asta siano versati sul conto notificatogli dalla Commissione ai fini dell'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/Ce, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati. Il responsabile del collocamento può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione e versamento dei proventi d'asta, a condizione che il suo Stato membro ne abbia notificato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione.»;

(3) all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In applicazione del paragrafo 1 la piattaforma d'asta annuncia almeno i seguenti risultati di ogni asta:

a) volume delle quote messe all'asta;

b) prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

c) volume totale delle offerte presentate;

d) numero totale di offerenti e numero degli aggiudicatari;

e) in caso di annullamento dell'asta, aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;

f) proventi complessivi della vendita all'asta;

g) ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nel caso delle piattaforme d'asta designate in applicazione dell'articolo 26, paragrafi 1 o 2.";

(4) all'articolo 61, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Contemporaneamente all'annuncio dei risultati di ogni asta in applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario, attraverso i propri sistemi:

a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate;

b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;

c) il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;

d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.";

(5) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018

Allegato

All'allegato III del regolamento (Ue) n. 1031/2010 è aggiunta la seguente parte 5:

"Piattaforme d'asta designate dalla Germania

5

Piattaforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Base giuridica

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 5 gennaio 2019 per un periodo massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2024, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Condizioni

L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.

 

Obblighi

1. Entro due mesi dal 5 gennaio 2019 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX stabiliti nel contratto concluso con la Commissione e gli Stati membri in applicazione dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto.
2. La Germania notifica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificati alla Commissione il 12 aprile 2018.".

Note ufficiali

1.

Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32.

2.

Decisione 2010/670/Ue della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 290 del 6 novembre 2010, pag. 39).

3.

Regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Gu L 302 del 18 novembre 2010, pag. 1).

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