Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

print

Decisione Commissione Ce 2006/780/Ce

Direttiva 2003/87/Ce - Disposizioni per evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 13 novembre 2006, n. 2006/780/Ce

(Guue 16 novembre 2006 n. L 316)

Decisione finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5362]

[Testo rilevante ai fini del See]

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1 , in particolare l'articolo 11 ter, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'integrità del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione sotto il profilo ambientale, la direttiva 2003/87/Ce stabilisce che gli Stati membri devono far sì che, quando ospitano attività di progetto istituite nell'ambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), non vengano rilasciate unità di riduzione delle emissioni (Eru) o riduzioni certificate delle emissioni (Cer) per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas serra degli impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, perché ciò comporterebbe una doppia contabilizzazione delle riduzioni o limitazioni delle emissioni.

(2) In particolare, tali riduzioni o limitazioni potrebbero verificarsi se un'attività di progetto per il passaggio ad un combustibile diverso avviene in un impianto che rientra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, se un'attività di progetto nel settore della generazione di calore in ambito urbano determina una minor produzione in un altro impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione o ancora se un'attività di progetto riguardante un impianto eolico o idroelettrico fornisce elettricità alla rete elettrica, sostituendo in tal modo la generazione di elettricità da combustibili fossili.

(3) Poiché gli Stati membri potrebbero essersi impegnati a rilasciare Eru e Cer che comportano una doppia contabilizzazione prima dell'adozione dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce, l'articolo 11 ter, paragrafi 3 e 4, consente il rilascio di Eru e di Cer fino al 31 dicembre 2012, anche se le attività di progetto riducono o limitano direttamente o indirettamente le emissioni di un impianto rientrante nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, purché sia cancellato un numero corrispondente di quote.

(4) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 11 ter della direttiva 2003/87/Ce distinguono tra i casi in cui è possibile determinare l'entità delle riduzioni o delle limitazioni in ciascun impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote ed è interessato dall'attività di progetto (riduzioni o limitazioni dirette) e i casi in cui l'entità delle riduzioni o delle limitazioni può essere calcolata solo per un gruppo di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote (riduzioni o limitazioni indirette).

(5) Nel caso delle riduzioni o limitazioni dirette, è compito del gestore dell'impianto in cui si verificano tali riduzioni o limitazioni cancellare le quote corrispondenti alle quantità di Eru e di Cer rilasciate per le suddette riduzioni o limitazioni. Nel caso delle riduzioni o limitazioni indirette, le autorità nazionali devono cancellare tali quote dal registro nazionale dello Stato membro che rilascia le Eru e le Cer.

(6) Il metodo più adeguato per tener conto delle riduzioni o delle limitazioni risultanti da una determinata attività di progetto in un impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione è calcolare la percentuale di riduzioni o limitazioni nell'ambito delle riduzioni o limitazioni complessive delle emissioni previste per tale attività di progetto, definite dallo scenario di riferimento (baseline) approvato per quell'attività. Se, nel caso delle riduzioni o limitazioni indirette, non risulti possibile determinare esattamente la quantità delle riduzioni nei singoli impianti che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote, occorre stimare la quantità di riduzioni o limitazioni nell'ambito delle riduzioni o limitazioni complessive dell'attività di progetto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione.

(7) Nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione la quantità totale di quote che intendono assegnare per il periodo 2008-2012 nei rispettivi piani nazionali di assegnazione con 18 mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo indicato. L'importo preciso delle riduzioni o delle limitazioni delle emissioni prodotte da una determinata attività di progetto viene tuttavia definito a scadenza annua, dopo che queste si sono prodotte.

(8) Nell'ambito del piano nazionale di assegnazione 2008-2012 di ciascuno Stato membro che ospita attività previste dai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto e che potrebbero causare una doppia contabilizzazione, occorre istituire un accantonamento, per il quale si precisa l'elenco di tutte le attività di progetto approvate e le riduzioni o limitazioni delle emissioni previste che riguardano gli impianti partecipanti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e per le quali lo Stato membro interessato deve rilasciare Eru o Cer ("riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio"). La tabella relativa all'accantonamento deve inoltre contenere tutte le spiegazioni necessarie per stabilire l'entità delle"riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio" previste per ciascuna attività di progetto ospitata dallo Stato membro in questione.

(9) Un altro accantonamento deve essere previsto nell'ambito del piano nazionale di assegnazione 2008-2012 di ciascuno Stato membro che intende ospitare attività dei meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione; a tal fine occorre fornire l'elenco di ciascuna attività di progetto programmata e le riduzioni o limitazioni delle emissioni previste che riguardano gli impianti partecipanti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e per le quali lo Stato membro interessato deve rilasciare Eru o Cer ("riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio"). La tabella relativa all'accantonamento deve contenere inoltre tutte le spiegazioni necessarie per stabilire l'entità delle "riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio" previste per ciascuna attività di progetto programmata che lo Stato membro in questione intende ospitare.

(10) Le Eru e le Cer corrispondenti alle "riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio" possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2012 e devono essere notificate alla Commissione.

(11) Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione gli Stati membri che ospitano o che intendono ospitare attività dei meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione devono indicare le emissioni previste per le attività comprese nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/Ce, con e senza gli effetti delle previste riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio.

(12) Al momento di istituire il metodo per la determinazione delle assegnazioni ai singoli impianti nel contesto dei rispettivi piani nazionali di assegnazione gli Stati membri devono prendere in considerazione qualsiasi riduzione o limitazione prevista delle emissioni derivante da attività di progetti che interessano un impianto o un'attività e che potrebbero causare una doppia contabilizzazione.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La presente decisione istituisce le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 ter, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, e oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 2216/2004 della Commissione2 , si intende per:

1) "riduzione o limitazione diretta delle emissioni", la riduzione o limitazione delle emissioni dovute ad un'attività di progetto che riduce o limita le emissioni nei singoli impianti individuate nello scenario di riferimento (baseline) dell'attività di progetto di cui all'articolo 1, appendice B, della decisione 16/CP.7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) o a norma dell'articolo 44 dell'allegato alla decisione 17/CP.7 dell'Unfccc;

2) "riduzione o limitazione indiretta delle emissioni", la riduzione o limitazione delle emissioni che avvengono negli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/Ce e che non corrisponde ad una riduzione o limitazione diretta delle emissioni;

3) "riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio", la riduzione o la limitazione delle emissioni degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/Ce e che sono conseguenti ad attività di progetto per le quali lo Stato membro che ospita l'attività rilascia unità di riduzione delle emissioni (Eru) o riduzioni certificate delle emissioni (Cer);

4) "lettera di approvazione", nel caso delle attività di progetto che generano Eru, l'impegno vincolante assunto per iscritto dallo Stato membro che ospita l'attività di progetto a rilasciare Eru secondo le linee guida e le procedure nazionali dello Stato membro relative all'approvazione delle attività di progetto di cui all'articolo 20, lettera a), dell'allegato della decisione 16/CP.7 dell'Unfccc; nel caso delle attività di progetto che generano Cer, l'approvazione scritta di partecipazione volontaria dell'autorità nazionale designata dello Stato membro che ospita l'attività di progetto di cui all'articolo 40, lettera a), dell'allegato della decisione 17/CP.7 dell'Unfccc;

5) "lettera di sostegno", una comunicazione ufficiale, in forma scritta, con la quale lo Stato membro che intende ospitare l'attività di progetto ritiene che il progetto interessato potrebbe in seguito ottenere l'approvazione come attività di progetto.

Articolo 3

1. Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dell'allegato I della presente decisione, se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, gli Stati membri hanno emesso lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare Eru o Cer imputabili alle attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/Ce.

2. Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri possono anche prevedere, nell'ambito della quantità totale di quote assegnate, un ulteriore accantonamento di quote presentato secondo il modello definito nell'allegato II della presente decisione se, dopo la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce, intendono sottoscrivere lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare Eru o Cer entro il 31 dicembre 2012 per le attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/Ce. Le attività di progetto previste che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni per cui non è stata ancora emessa una lettera di sostegno possono essere raggruppate nella stessa colonna all'interno della tabella predisposta secondo il modello dell'allegato II.

3. Fino al momento della decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce e al massimo entro la scadenza per l'adozione della decisione medesima fissata all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce, gli Stati membri possono trasferire altre quote dalla quantità accantonata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, alle quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, che riguardano le riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio imputabili ai progetti per i quali è stata emessa una lettera di approvazione dopo la scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 4

La tabella relativa agli accantonamenti è pubblicata e resa accessibile al pubblico sul sito web del registro di ciascuno Stato membro.

Articolo 5

1. Le Eru e le Cer corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2012 compreso, a condizione che prima del rilascio si provveda a convertire un quantitativo equivalente di quote da uno degli accantonamenti costituiti nelle unità di quantità assegnate, informandone al contempo la Commissione.

2. Le quantità di quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, che non sono convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2012, possono essere vendute come quote riferite al periodo 2008-2012. Se l'attività di progetto provoca riduzioni e limitazioni dirette delle emissioni, tale quantità può essere rilasciata come quote riferite al periodo 2008-2012 agli impianti indicati alle righe VII/a e VII/b della tabella che figura all'allegato I.

3. Eventuali quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, che, entro il 31 dicembre 2012, non risultIno convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, sono cancellate.

Articolo 6

1. Gli Stati membri che intendono approvare attività di progetto in qualità di paese ospitante dopo la scadenza fissata per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione ne informano la Commissione prima di emettere la lettera di approvazione. Queste informazioni sono corredate della relazione di un verificatore indipendente che certifica che le Eru o le Cer da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione e fornisce tutti i dati necessari a garanzia del fatto che le attività di progetto sottoposte ad approvazione sono conformi all'articolo 11 ter della direttiva 2003/87/Ce.

2. Le lettere di approvazione emesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e le lettere di sostegno emesse, dopo la scadenza fissata all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione, per le attività di progetto che consentiranno di realizzare riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio assegnano le quote da convertire in unità di quantità assegnate dall'accantonamento istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, qualora vengano rilasciate Eru e Cer. Se una quota era già stata assegnata tramite lettera di approvazione a una determinata attività di progetto per essere in seguito convertita, non può essere riassegnata ad un altro progetto in una fase successiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

 

Allegato I

Attività di progetto

X

Attività di progetto

Y

Quantità totale di quote accantonate
I/a Denominazione dell'attività di progetto3
I/b Codice identificativo di progetto dell'attività di progetto4
I/c Data della lettera di approvazione per l'attività di progetto
II Quantità totale di gas serra da ridurre o limitare (in tonnellate, periodo 2008-2012)
III % delle riduzioni totali che lo Stato rilascia come Eru o Cer
IV Descrizione dello scenario di riferimento5
V % delle emissioni prodotte da impianti che rientrano nella direttiva 2003/87/Ce rispetto alle emissioni totali inserite nello scenario di riferimento (in caso di riduzioni o limitazioni indirette, fornire una stima)6
VI Quantità prevista di riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio (II*III*V) (∑ VI) =

(∑ VIII/a-VIII/e)

VII/a Per le riduzioni e le limitazioni dirette, nome dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio7
VII/b Per le riduzioni e le limitazioni dirette, codice identificativo dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio8
VIII/a Quantità di Eru e di Cer emesse per il 2008 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio
VIII/b Quantità di Eru e di Cer emesse per il 2009 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio
VIII/c Quantità di Eru e di Cer emesse per il 2010 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio
VIII/d Quantità di Eru e di Cer emesse per il 2011 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio
VIII/e Quantità di Eru e di Cer emesse per il 2012 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio

 

Allegato II

Attività di progetto

X

Attività di progetto

Y

Quantità totale di quote accantonate
I/a Denominazione dell'attività di progetto prevista9
I/b Codice identificativo di progetto dell'attività di progetto prevista 10
I/c Data o data prevista della lettera di approvazione per l'attività di progetto prevista
II Quantità totale prevista di gas serra da ridurre o limitare (in tonnellate, periodo 2008-2012) con l'attività di progetto prevista
III % delle riduzioni totali che lo Stato rilascia sotto forma di Eru o Cer per l'attività di progetto prevista
IV Descrizione dello scenario di riferimento11 12
V Stima delle % delle emissioni prodotte da impianti che rientrano nella direttiva 2003/87/Ce rispetto alle emissioni totali inserite nello scenario di riferimento13
VI Quantità prevista di riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio (II*III*V) (∑ VI)
VII/a Per le riduzioni e le limitazioni dirette, nome dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio14
VII/b Per le riduzioni e le limitazioni dirette, codice identificativo dell'impianto dove deve avvenire la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio15
VII/c Per le riduzioni e le limitazioni indirette, categoria di attività dove avviene la prevista riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio16
VIII Quantità di quote dedotte dall'assegnazione degli impianti/categorie di attività indicate nelle righe VII/a-VII/c per costituire l'accantonamento17 18

 

 

 

Note ufficiali

1. Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/Ce (Gu L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

2.

Gu L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

3. Elencare tutte le attività di progetto che lo Stato membro ha approvato.
4. Utilizzare il codice attribuito in base all'allegato VI, punto 19, del regolamento (Ce) n. 2216/2004.
5. Indicare le emissioni annue complessive che ci si attende in assenza dell'attività di progetto e il gruppo di impianti in cui dovrebbero prodursi tali emissioni. Allegare una descrizione sintetica dello scenario di riferimento applicato. Se all'attività di progetto si applica più di uno scenario di riferimento, inserire tutti gli scenari (con le corrispondenti emissioni annue complessive che si attendono in assenza della parte di attività di progetto interessata) su una riga diversa della tabella relativa all'accantonamento.
6. Descrivere sinteticamente il metodo e i dati impiegati per la stima.
7. Se nelle righe VII/a e VII/b devono essere elencati vari impianti, utilizzare righe separate. Calcolare separatamente la percentuale che ciascun impianto rappresenta rispetto alle quote dell'accantonamento.
8. Se nelle righe VII/a e VII/b devono essere elencati vari impianti, utilizzare righe separate. Calcolare separatamente la percentuale che ciascun impianto rappresenta rispetto alle quote dell'accantonamento.
9. Completare la casella solo se questo dato è già noto al momento della presentazione dei piani nazionali di assegnazione. Se non è stata messa alcuna lettera di sostegno per un'attività di progetto, è possibile raggruppare in un'unica colonna varie attività di progetto che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni.
10. Utilizzare il codice attribuito in base all'allegato VI, punto 19, del regolamento (Ce) n. 2216/2004.
11. Completare la casella solo se questo dato è già noto al momento della presentazione dei piani nazionali di assegnazione. Se non è stata messa alcuna lettera di sostegno per un'attività di progetto, è possibile raggruppare in un'unica colonna varie attività di progetto che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni.
12. Indicare le emissioni annue complessive che ci si attende in assenza dell'attività di progetto e il gruppo di impianti in cui dovrebbero prodursi tali emissioni. Allegare una descrizione sintetica dello scenario di riferimento applicato. Se all'attività di progetto si applica più di uno scenario di riferimento, inserire tutti gli scenari (con le corrispondenti emissioni annue complessive che si attendono in assenza della parte di attività di progetto interessata) su una riga diversa della tabella relativa all'accantonamento.
13. Descrivere sinteticamente il metodo e i dati impiegati per la stima.
14. Se nelle righe VII/a, VII/b e VIII devono essere elencate varie voci, utilizzare righe separate. Indicare separatamente la percentuale di quote fornite da ciascun impianto ai fini dell'accantonamento.
15. Se nelle righe VII/a, VII/b e VIII devono essere elencate varie voci, utilizzare righe separate. Indicare separatamente la percentuale di quote fornite da ciascun impianto ai fini dell'accantonamento.
16. Utilizzare le categorie di attività definite nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.
17. Se nelle righe VII/a, VII/b e VIII devono essere elencate varie voci, utilizzare righe separate. Indicare separatamente la percentuale di quote fornite da ciascun impianto ai fini dell'accantonamento.
18. Utilizzare le categorie di attività definite nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.
Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598