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Dm Ambiente 28 giugno 2018

Finanziamento dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici - Proroga al 31 dicembre 2018 dei termini per la presentazione delle domande per gli incentivi del Fondo Kyoto scuole

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 28 giugno 2018

(Gu 17 luglio 2018, n. 164)

Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Vista la deliberazione Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano diazione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera Cipe dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'articolo 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto che l'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti Spa, di seguito Cdp Spa, ed ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cdp Spa per definire le modalità di gestione e la facoltà della stessa Cdp Spa di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

Vista la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/Ce;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'articolo 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'articolo 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Cdp Spa, registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, registro n. 1 — foglio 108;

Vista la direttiva 2012/27/Ue del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente aggiornato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'articolo 9 che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110 della citata legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonchè alle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimenti da questi presentati;

Visto che ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 è ridotto del 50 per cento;

Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 che recepisce la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto l'addendum alla convenzione per le attività di gestione del fondo Kyoto di cui all'articolo 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto il 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Cdp Spa registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, registro n. 1 — foglio 3429;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 2015, n. 66, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo e economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attuativo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e in particolare l'articolo 2, comma 6, che prevede la possibilità di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre 2015;

Visto il secondo addendum alla citata Convenzione, sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e Cdp e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015, con il quale le parti intendono definire le modalitò di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2015, registro n. 1 — foglio 3365, recante il format della documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale sono state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, pari ad euro 247.093.955,15;

Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con il quale è stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre 2016 al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169, con il quale è stata disposta la proroga del predetto termine del 30 giugno 2017 al 30 giugno 2018;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all'articolo 1, comma 485, assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro annui destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;

Considerato che la presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti agevolati da parte degli Enti locali può essere incentivata dall'assegnazione degli spazi finanziari di cui al citato comma 485, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, e che i termini per l'attribuzione degli spazi per l'anno 2019 sono fissati al 20 gennaio 2019;

Atteso che molte Amministrazioni hanno in corso di affidamento i contratti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate con le risorse del Fondo Kyoto e che la realizzazione di dette diagnosi è propedeutica alla possibilità di accedere ai finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;

Considerato che alcune Amministrazioni non hanno potuto rispettare i termini previsti dal decreto interministeriale 14 aprile 2015, n. 66, per la mancata approvazione dei bilanci di previsione e, inoltre, hanno evidenziato rallentamenti nelle procedure di affidamento dei lavori, in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, in prossimità della scadenza dei termini fissati al 30 giugno 2018 dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169, risultano ancora disponibili risorse per circa 150 milioni di euro;

Vista la nota dell'Anci del 1° giugno 2018, con la quale è stata richiesta la possibilità di prorogare i termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dal citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, fissando la nuova scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono;

Decreta:

Articolo 1

Premesse

1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Finalità ed oggetto

1. La scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40 è prorogata alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 28 giugno 2018

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