Rifiuti

Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Veneto 23 marzo 2018, n. 117

Rifiuti - Abbandono - Impresa sottoposta a procedura fallimentare - Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Titolarità in capo al curatore del fallimento - Esclusione

Tar Veneto

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 117

Repubblica italiana

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2018, proposto da:

Fallimento M. Sas Pavimenti e Asfalti di M. Cav. V. & C., V. M. Socio Accomandatario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

nei confronti

Agenzia regionale Per ambiente Veneto, Provincia di Vicenza non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza contingibile e urgente n. Pgn 17605 emessa dal Comune di Vicenza in data 02/02/2018 notificata in pari data e di ogni altro atto o provvedimento ad esse presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 C.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Fallimento non subentra nella titolarità dei beni del fallito ma ne ha soltanto una facoltà di diposizione che riposa sul "munus publicum" rivestito dagli organi della procedura, né il curatore è rappresentante, successore o sostituto necessario del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio dei poteri conferitigli "ex lege", finalizzati esclusivamente alla conservazione e liquidazione dell'attivo e alla soddisfazione paritetica dei creditori (cfr. Consiglio di Stato V 3274/2014, Cassazione Civile I 3926/80), per cui il curatore stesso non è legittimato passivo, ex articolo 192 (Dlgs 152/06), alla rimozione dei rifiuti abbandonati dal fallito, non essendo responsabile dell'abbandono o suo successore, né titolare di diritti reali sull'area (cfr. Tar Lombardia 427/17, Tar Trento 309/17, Tar Campania 829/18);

Ritenuto altresì che la assunzione diretta delle spese di sgombero a carico del fallimento violerebbe la "par condicio creditorum", per cui non resta al Comune che provvedere d'ufficio alla bonifica, insinuando il relativo credito nella procedura fallimentare.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto, sospende l'atto impugnato ai fini di cui in motivazione.

Compensa le spese di questa fase.

Assegna la trattazione della causa in merito ad una udienza pubblica da fissarsi nel secondo trimestre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018

 

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